» La normativa - Sezione Speciale
- "Tirocinio"
Decreto Ministeriale n. 59
IL MINISTRO
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341, articoli 3, comma 2, e
4, comma 2, che prevedono la formazione universitaria degli insegnanti
elementari e degli insegnanti delle scuole secondarie nel Corso
di laurea in scienze della formazione primaria e nelle Scuole
di specializzazione;
VISTA la legge 3 agosto 1998, n.315, recante disposizioni in materia
di “Interventi finanziari per l’università
e la ricerca”, con particolare riferimento all’art.
1, comma 4, che prevede l’utilizzazione di personale docente
per lo svolgimento dei compiti di supervisore di tirocinio e di
coordinamento delle attività didattiche nell’ambito
di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole
di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie
e, al comma 5, per le medesime finalità, l’utilizzazione
di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, nel
limite del contingente previsto all’art. 456, comma 13,
del decreto legislativo 16.4.1994, n.297;
VISTI i Decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre
1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001 con i quali, in attuazione
della predetta legge, sono stati determinati i contingenti di
personale docente ed educativo da utilizzare a tempo parziale,
nonché consentite le utilizzazioni a tempo pieno dei dirigenti
scolastici e dei docenti della scuola elementare presso le Università
per gli anni scolastici dal 1998-1999 al 2002/2003;
VISTA la legge 28.3.2003, n. 53, concernente la “Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
e formazione professionale” ed in particolare l’art.
5 che prevede che, con decreti da adottare, ai sensi dell’art.1,
entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge,
siano dettate nuove norme sulla formazione iniziale dei docenti
della scuola dell’infanzia, del 1° ciclo e del 2°
ciclo;VISTI i Decreti ministeriali n.44 del 28 aprile 2003 e prot.1782
del 27 giugno 2003 con i quali, in attesa delle nuove norme sopra
indicate, è stato stabilito di non dar corso, a partire
dall’anno scolastico 2003/2004, alle procedure previste
dai Decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998
e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001 per la selezione del personale
dirigente, docente ed educativo da utilizzare, a tempo pieno o
a tempo parziale, nei Corsi di laurea e nelle Scuole di specializzazione
e di provvedere, per garantire la continuità della formazione
universitaria agli iscritti, alla proroga, per l’anno scolastico
2003/2004, delle utilizzazioni aventi scadenza 1° settembre
2003;
VISTI i DD.MM. 18 maggio 2004 e 10 giugno 2004 concernenti, rispettivamente,
“Definizione, modalità e contenuti delle prove di
ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento
secondario per l’anno accademico 2004/2005” e “Numero
dei posti a livello nazionale per l’ammissione alla scuola
di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria
(SSIS) anno accademico 2004/2005”;
VISTO il Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59, concernente
“Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia
e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo
1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n.143 recante “Disposizioni urgenti
per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico
2004-2005, nonché in materia di esami di stato e di università”
ed in particolare l’art.3-quater recante “proroga
dell’utilizzazione di personale”;
VISTO il D.M. n.61 del 26 luglio 2004;
VISTI i DD.MM. 4 maggio 2005 e 18 maggio 2005 concernenti, rispettivamente,
“Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario.
Modalità e contenuti della prova di ammissione” e
“Numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione
alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario”,
per l’anno accademico 2005/2006;
RITENUTA la necessità di provvedere, al fine di garantire
la continuità della formazione universitaria agli iscritti
ai corsi di laurea per la formazione primaria e alle scuole di
specializzazione per l’insegnamento secondario e di valorizzare
le competenze acquisite, alla proroga dell’utilizzazione
di personale dirigente, docente ed educativo presso le suddette
strutture universitarie, fino all’adozione dei decreti attuativi
dell’art. 5 della legge 28 marzo 2003, n.53;
DECRETA
Articolo 1
(proroga delle utilizzazioni)
Per le finalità di cui in premessa, in
attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi dell’articolo
5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli organismi preposti provvedono
alla ulteriore proroga dell’utilizzazione del personale
dirigente, docente ed educativo che, con decorrenza 1° settembre
2005, cesserebbe dall’utilizzazione disposta ai sensi dei
Decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot.
n. 9342/DM del 15 marzo 2001 e già oggetto di proroga,
ai sensi dei Decreti ministeriali n. 44 del 28 aprile 2003, prot.
n. 1782 del 27 giugno 2003, dell’art.3-quater del decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge
4 giugno 2004, n.143, nonché del Decreto ministeriale n.
61 del 26 luglio 2004.
Articolo 2
(surroga nelle graduatorie delle utilizzazioni)
Al fine di provvedere alla sostituzione del personale
dirigente, docente ed educativo che per qualsiasi motivo sia cessato
o cessi, a decorrere dal 1° settembre 2005, dall’utilizzazione
nei corsi di laurea per la formazione primaria o nelle scuole
di specializzazione per l’insegnamento secondario e nei
confronti del quale non può essere disposta la proroga
di cui al precedente articolo 1, gli organismi preposti provvedono
a nuove utilizzazioni, nei limiti del contingente fissato dai
Decreti ministeriali prot.n.33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot.n.9342/DM
del 15 marzo 2001, servendosi delle graduatorie a suo tempo predisposte.
Articolo 3
(nuove procedure di selezione)
In caso di esaurimento delle graduatorie di cui
al precedente articolo 2 per l’utilizzazione del personale
dirigente, docente ed educativo nei corsi di laurea per la formazione
primaria o nelle scuole di specializzazione per l’insegnamento
secondario, è consentito attivare, nei limiti del contingente
fissato dai Decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2.12.1998
e prot. n. 9342/DM del 15.3.2001, le procedure previste dai medesimi
decreti per la selezione del personale strettamente necessario
per lo svolgimento dei corsi annualmente autorizzati.
Articolo 4
(norma di rinvio)
Per quanto non espressamente previsto nel presente
decreto, si rinvia a quanto contenuto nei decreti ministeriali
citati in premessa.
Roma, 23 giugno 2005
Il Ministro: Letizia Moratti
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Prodotto editoriale di riferimento
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» Titolo
"DAP - Discorso e apprendimento"
- (Cd-rom + guida pp.48) - Progetto interuniversitario
- a cura di Clotilde Pontecorvo, Facoltà di Psicologia 2, Università
"La Sapienza" Roma
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