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- "Tirocinio"
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE
LA DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEGLI
INSEGNANTI AI FINI DELL'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO
5 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N.53.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
e formazione professionale" e, in particolare, l'articolo
5;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 recante "Definizione
delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo
ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28
marzo 2003, n.53";
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 concernente
"Istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione nonché riordino
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53"
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive
modificazioni;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62;
VISTO l'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n.127
e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270,pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n.266 del
12 novembre 2004;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25/02/2005.
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
AQUISITA l'intesa, di cui all'articolo 3 del medesimo decreto
legislativo n.281 del 1997, con la predetta Conferenza, sull'articolo
2, comma 5;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati, in data …...;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del …...
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
Articolo 1 (Finalità)
1. I docenti delle varie comunità di apprendimento sono
i protagonisti, insieme agli alunni, del processo educativo e
svolgono un ruolo attivo nel cambiamento del sistema di istruzione
e formazione.
2. La formazione iniziale e permanente dei docenti della scuola
dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, è finalizzata a valorizzare
l'attitudine all'insegnamento e la professionalità docente,
che si esplica nella competenza disciplinare e didattica, nella
capacità di relazionarsi con tutte le componenti dell'istituzione
scolastica e nel rispetto dei principi deontologici.
3. La formazione sostiene e qualifica la funzione docente nei
suoi essenziali aspetti cognitivi e pedagogici, di autonomia professionale
e di libertà di insegnamento, indirizzandola verso il conseguimento
di obiettivi formativi da sottoporre a verifiche e valutazioni
oggettive con riguardo sia alla progressione del rendimento che
agli esiti finali.
Articolo 2 (Formazione iniziale e accesso all'insegnamento)
1. Il percorso di formazione iniziale dei docenti, affidato alle
università ed alle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica è preordinato all'accesso all'insegnamento.
2. Per l'accesso all'insegnamento nella scuola statale il predetto
percorso è connesso con la relativa procedura concorsuale,
definita dal presente articolo finalizzata alla copertura della
quota di posti riservata al concorso per titoli ed esami di cui
all'articolo 399, comma 1 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994 n.297 e successive modificazioni.
3. Ai fini di cui al comma 2, viene determinato annualmente, ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero complessivo dei posti
che si prevede di coprire ai sensi dell'articolo 399, comma 1
del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994
n.297 e successive modificazioni, destinando alla procedura concorsuale
di cui al presente articolo la quota di posti da coprire mediante
concorso.
4. La procedura di cui al comma 2 si articola nelle seguenti fasi:
a. procedura selettiva di ammissione, nel limite dei posti che
si prevede di coprire, determinati ai sensi dell'articolo 3, comma
1, a corsi di laurea magistrale o di diploma accademico di secondo
livello a numero programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
della legge 2 agosto 1999, n.264, e successive modificazioni,
rispettivamente presso le università o le istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, e conseguimento,
unitamente alla laurea magistrale o al diploma accademico di secondo
livello, dell'abilitazione all'insegnamento, secondo quanto previsto
dagli articoli 3 e 4 del presente decreto;
b. prova concorsuale a conclusione dei corsi di cui alla lettera
a), come previsto dall'articolo 3, commi 6 e 7;
c. ammissione ad un anno di applicazione presso un'istituzione
scolastica, mediante la stipulazione dell'apposito contratto di
inserimento formativo al lavoro di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera e) della legge 28 marzo 2003, n.53, secondo quanto previsto
dall'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto;
d. valutazione da parte dell'istituzione scolastica presso cui
è stato svolto l'anno di applicazione di cui alla lettera
c), ai fini della stipulazione del contratto di lavoro a tempo
indeterminato di cui all'articolo 5.5. Per l'accesso all'insegnamento
nei percorsi di istruzione e formazione professionale, le Regioni
possono avvalersi anche del canale formativo di cui al presente
decreto legislativo, in connessione con apposite procedure concorsuali
disciplinate dai rispettivi ordinamenti.
Articolo 3 (Modalità di svolgimento della procedura
concorsuale)
1. Ai fini dell'avvio e dello svolgimento della procedura concorsuale
di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da adottare con le modalità
di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo
30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, è determinato
il numero dei posti che si prevede di coprire nelle scuole statali
con la procedura di cui all'articolo 2, comma 3, sulla base della
programmazione triennale del fabbisogno di personale docente nelle
scuole statali deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge
del 27 dicembre 1997 n.449 e successive modificazioni. La predetta
programmazione tiene conto di stime previsionali del numero degli
alunni, anche disabili, del turn-over del personale docente e
dei posti di insegnamento nelle scuole statali complessivamente
disponibili e vacanti a livello nazionale, rilevati su base regionale.
Per le conseguenti assunzioni, resta ferma l'applicazione della
disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, con proprio decreto, ripartisce tra le università
funzionanti in ciascuna Regione un numero di posti per l'accesso
ai corsi di laurea magistrale, pari a quello dei posti che si
prevede di coprire nelle scuole statali della stessa Regione e
maggiorato del 10%, tenuto conto dell'offerta potenziale delle
università comunicata da ciascun ateneo ai sensi dell'articolo
3, comma 2 della legge 2 agosto 1999, n.264 e dell'esigenza di
assicurare una equilibrata offerta formativa sul territorio. Il
Ministro provvede, con gli stessi criteri e modalità, alla
determinazione del numero dei posti per l'accesso ai corsi di
diploma accademico di secondo livello presso le istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica ed alla loro ripartizione
presso le medesime istituzioni.
3. Le procedure selettive per l'accesso ai corsi di laurea o di
diploma sono indette, per ciascuna Regione, per i posti da ricoprire
nella Regione stessa. All'indizione provvede il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
4. L'accesso ai corsi di laurea magistrale e ai corsi accademici
di secondo livello istituiti e attivati come previsto all'articolo
4 avviene, nei limiti numerici dei posti assegnati ai sensi del
comma 2 del presente articolo, previo superamento di specifiche
prove selettive di ammissione, con valutazione comparativa dei
candidati, volte ad accertare il possesso dei requisiti minimi
curriculari e l'adeguatezza della preparazione dei candidati secondo
modalità e contenuti stabiliti a livello nazionale con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca. Sono richiesti altresì i requisiti per l'ammissione
ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato. Le commissioni
preposte a tale accertamento sono nominate dalle competenti strutture
accademiche, secondo modalità stabilite nel predetto decreto
e sono composte da docenti universitari o da docenti delle istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica e da docenti
titolari nelle istituzioni scolastiche e formative. Il decreto
stesso determina altresì le modalità ed i criteri
per l'accesso ai corsi da parte di coloro che risultino in possesso
di titoli di studio universitario acquisiti in base al previgente
ordinamento.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, sono determinati i criteri e le modalità
per l'acquisizione, da parte dei soggetti in possesso dei titoli
di cui al comma 4, ultimo periodo, di ulteriori titoli abilitanti
organizzati dalle competenti strutture didattiche degli Atenei.
6. La laurea magistrale e il diploma accademico di secondo livello
si conseguono, unitamente all'abilitazione all'insegnamento nelle
istituzioni del sistema di istruzione e di formazione, previa
valutazione positiva del tirocinio di cui all'articolo 4, comma
2, lettera c), con la discussione della tesi e il superamento
di un esame di Stato, costituito da apposite prove aventi anche
valore di prove concorsuali, secondo modalità definite
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca. La commissione d'esame, nominata dalla competente
autorità accademica, è composta, sulla base dei
criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, da docenti universitari, o da docenti delle istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e da docenti
titolari nelle istituzioni scolastiche e formative, designati
dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. La laurea
e il diploma abilitano all'insegnamento nella scuola dell'infanzia,
nella scuola primaria o, nella scuola secondaria di primo grado
e nel secondo ciclo, all'insegnamento delle discipline comprese
nelle classi di abilitazione determinate ai sensi dell'articolo
4, comma 7. 7. La laurea magistrale e il diploma accademico di
secondo livello, unitamente al superamento dell'esame di Stato
abilitante, danno titolo all'accesso ai ruoli secondo quanto previsto
all'articolo 5.
Articolo 4 (Formazione iniziale dei docenti)
1. I percorsi di formazione iniziale dei docenti della scuola
dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione sono di pari dignità
e si svolgono presso le università e le istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei corsi di
laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, finalizzati
all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche,
organizzative, relazionali e comunicative, riflessive sulle pratiche
didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale
del docente.
2. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni
sono individuati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
10, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre
2004, n.270, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, serie generale, n.266 del 12 novembre 2004:
a. le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati
anche interfacoltà, interclasse o interuniversità,
finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui al comma
1;
b. il profilo formativo e professionale del docente;
c. le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori
e attività di tirocinio del corso di laurea o di diploma,
anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative
e organizzative proprie della funzione docente. Il tirocinio si
conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato
dal docente dell'istituzione scolastica presso cui si è
svolto il tirocinio stesso;
d. i relativi ambiti disciplinari; e. i relativi crediti distinti
per i settori scientifico-disciplinari in misura pari all'80%
dei complessivi 120 crediti formativi universitari, di cui non
più del 25% dell'area pedagogico-professionale, in modo
da garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione
del profilo formativo e professionale del docente, con attenzione
alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti
con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi
di abilitazione.
3. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria
di primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di cui
al comma 2, lettera a), sono individuate con riferimento all'insegnamento
delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti
finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi
disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione
scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione
iniziale dei docenti può prevedere stages all'estero.
4. I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici di secondo
livello di cui al comma 1 sono istituiti dalle università
e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
sulla base dei criteri, delle procedure e nell'osservanza dei
requisiti minimi strutturali stabiliti con decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il
concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo
o di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate
dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà
competenti. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive
università, in termini di docenza, di strutture didattiche
e scientifiche, di laboratori, di risorse finanziarie per il funzionamento
dei corsi anche prevedendo appositi organi consiliari composti
da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli
atenei.
6. Con specifici decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca si provvede a determinare il percorso formativo
di secondo livello da svolgere nelle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, in analogia ai principi e criteri
determinati ai commi 2, 3 e 5 per le università, con i
necessari adattamenti correlati agli specifici ordinamenti delle
predette istituzioni. Gli stessi decreti assicurano altresì
il raccordo tra le istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica e le università, per quanto riguarda gli ambiti
disciplinari comuni.
7. Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle discipline
impartite nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo
ciclo sono individuate con uno o più decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
8. I corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo
livello di cui al presente articolo e gli esami di stato di cui
all'articolo 3, comma 6, sono finanziati con le entrate realizzate
dalle università e dalle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, con i proventi derivanti dal
pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti.
I corsi medesimi non comportano oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università
e dei singoli conservatori. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca è stabilita, anche
ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento
delle commissioni per gli esami di Stato di cui all'articolo 3
comma 6, la misura delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti.
9. Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio
e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche,
svolti esclusivamente nell'ambito dei corsi di laurea magistrale
di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo
1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n.315.
10. Per le esigenze finanziarie connesse con il processo di adeguamento
delle attuali strutture anche ai fini dell'articolo 6, si provvede
entro il limite delle risorse fissate, per ciascuno degli anni
2005 e 2006 nell'importo di 10.500.000 euro, con il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
5 agosto 2004, n. 262, emanato ai sensi della legge 18 dicembre
1990, n. 245 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del
25 novembre 2004. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca adotta gli atti programmatori funzionali al rispetto
del suddetto limite di spesa.
11. I requisiti e le modalità essenziali della formazione
iniziale ed il profilo formativo e professionale dei docenti dei
percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale,
nei quali si realizza il diritto dovere di cui al decreto legislativo
emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della
legge 28 marzo 2003, n.53, concorrono alla determinazione dei
livelli essenziali di prestazione di cui all'articolo 117, comma
2, lettera m) della Costituzione, anche ai fini del conseguimento
di titoli e qualifiche professionali spendibili a livello nazionale
ed europeo. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, con proprio decreto, determina le aree disciplinari
ed i settori professionali per i quali sono definiti gli standard
formativi minimi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della
legge n. 53 del 2003, in coerenza con il profilo educativo culturale
e professionale degli studenti previsto al termine del secondo
ciclo.
Articolo 5 (Accesso ai ruoli e contratto di inserimento formativo
al lavoro)
1. I laureati e i diplomati abilitati ai sensi dell'articolo 3,
comma 6 sono collocati, a cura degli uffici scolastici regionali,
sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante,
in apposite graduatorie, distinte per la scuola dell'infanzia,
la scuola primaria e, per la scuola secondaria di primo e di secondo
grado, per ciascuna classe di abilitazione.
2. Nell'ambito del contingente autorizzato per le assunzioni del
personale docente, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma
1, l'ufficio scolastico regionale provvede all'assegnazione alle
scuole degli aspiranti di cui al comma 1 del presente articolo,
nell'ordine delle graduatorie tenendo conto delle preferenze espresse
a tal fine dagli aspiranti stessi, per lo svolgimento di un anno
di applicazione all'insegnamento. A tal fine, il dirigente scolastico
della scuola cui l'aspirante è assegnato stipula, con lo
stesso, l'apposito contratto di inserimento formativo al lavoro
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo
2003, n.53.
3. I posti così assegnati sono accantonati e destinati
esclusivamente all'assunzione con contratto di lavoro a tempo
indeterminato di cui al comma 6.
4. I docenti svolgono l'anno di applicazione, con assunzione di
responsabilità di insegnamento, sotto la supervisione di
un tutor designato dal collegio dei docenti. In sede contrattuale
si provvede alla determinazione di uno specifico compenso per
lo svolgimento della predetta funzione di tutor. I relativi oneri
sono posti a carico dello specifico fondo di cui all'articolo
16, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a valere sulle
somme iscritte, sotto la U.P.B. 2.1.5.3 al capitolo 1276 dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca per l'anno 2005. 5. Nell'anno di applicazione,
il docente è tenuto, oltre al normale orario di servizio,
ad attività formative connesse all'esperienza didattica
in corso di svolgimento, coordinate dal Centro di ateneo o di
interateneo di cui all'articolo 6, sulla base delle indicazioni
del tutor.
6. Compiuto l'anno di applicazione, il docente abilitato discute
con il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo
11 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n.297, ai fini dell'accesso al ruolo del personale docente
delle scuole statali, una relazione sulle esperienze e attività
svolte e adeguatamente documentate. A seguito di giudizio favorevole
espresso dal comitato, che a tal fine tiene conto anche degli
elementi di valutazione forniti dal tutor, il dirigente scolastico
stipula con l'interessato il contratto di lavoro per l'assunzione
a tempo indeterminato, con vincolo di permanenza, per almeno tre
anni scolastici, nell'istituzione scolastica o formativa presso
cui è stato svolto l'anno di applicazione.
7. Ai fini della valutazione di cui al comma 6 la durata dell'insegnamento
effettivamente svolto deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno
scolastico.
8. In caso di giudizio non favorevole il dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale, sentito il dirigente dell'istituzione scolastica,
può concedere una proroga, per un anno scolastico, del
periodo di applicazione, ai fini di una nuova valutazione. La
proroga è comunque disposta qualora la durata dell'insegnamento
effettivamente svolto nel periodo di applicazione sia inferiore
a quella indicata al comma 7.
9. A seguito dell'assunzione a tempo indeterminato l'anno di applicazione
è riconosciuto a tutti gli effetti. 10. Per quanto non
previsto dal presente articolo, ai docenti impegnati nell'anno
di applicazione si applica la disciplina in vigore definita in
sede di contrattazione collettiva di comparto del personale della
scuola.
Articolo 6 (Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione
degli insegnanti)
1. Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della
legge 28 marzo 2003, n.53, i regolamenti didattici di ateneo,
disciplinano la istituzione e l'organizzazione di apposita struttura
di ateneo o d'interateneo denominata "Centro di Ateneo o
di interateneo per la formazione degli insegnanti", al quale
vengono attribuiti i seguenti compiti:
a. organizzare e monitorare le attività di tutorato in
modo tale che la formazione in campo professionale sia integrata
e coerente con il profilo formativo e professionale richiesto;
b. provvedere allo svolgimento, in coordinamento in sede territoriale
con tutti gli enti e i soggetti interessati, delle prove d'accesso
nazionali stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, ai corsi di laurea specialistica
abilitante per l'insegnamento;
c. organizzare in maniera unitaria e integrata alle lezioni teoriche
i laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni ad essi
connesse;
d. raccordarsi con le istituzioni di istruzione e di formazione,
con gli uffici scolastici regionali, con gli enti pubblici e privati,
ivi compresi quelli del terzo settore, con le imprese o con le
rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio,
industria e artigianato, da coinvolgere negli stage e nei tirocini;
e. collaborazione con le istituzioni di istruzione e formazione,
per la formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni
di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività
educativa, didattica e gestionale delle istituzioni di istruzione
e formazione, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate
con gli uffici scolastici regionali, con l'Istituto nazionale
di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE),
l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione
(INVALSI) e con gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE),
ovvero su proposta delle istituzioni di istruzione e di formazione,
di associazioni professionali e imprenditoriali, di enti locali
e territoriali e di altri organismi pubblici e privati; le predette
convenzioni non devono comunque comportare maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
2. Allo scopo di assicurare standard qualitativamente omogenei
di prestazione a livello nazionale, con decreto ministeriale,
sentito il comitato nazionale di valutazione del sistema universitario,
sono definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio
e la valutazione dei risultati didattici dei corsi di cui all'articolo
3 , in relazione agli obiettivi formativi individuati dai decreti
ministeriali di cui allo stesso articolo.
3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, le accademie di belle
arti e i conservatori di musica disciplinano con delibera del
consiglio di amministrazione, adottata su proposta del consiglio
accademico, l'istituzione e l'organizzazione di apposita struttura
di coordinamento e di gestione delle attività.
4. Nel quadro delle funzioni di cui all'articolo 2, commi 4 e
5, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, l'INDIRE, in
collaborazione con le istituzioni scolastiche, le Università
e gli IRRE:
a. assicura lo sviluppo del sistema nazionale di e-learning a
supporto della formazione in servizio degli insegnanti, curando
la progettazione e la realizzazione di servizi di e-learning e
di contenuti multimediali a ciò finalizzati;
b. progetta e realizza iniziative, a livello nazionale, di formazione
degli insegnanti in servizio finalizzate alla generalizzazione
e diffusione delle innovazioni didattiche introdotte dalla legge
28 marzo 2003, n. 53 e dai relativi decreti attuativi, anche mediante
i servizi di e-learning di cui alla lettera a).
Articolo 7 (Iniziative di eccellenza per la formazione)
1. Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) della
legge n.53 del 2003, e ferme restando le competenze delle istituzioni
formative previste dall'ordinamento, i centri di ateneo o d'interateneo
di cui all'articolo 6 e le accademie di belle arti e i conservatori
di musica, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuovono
iniziative di eccellenza nel limite massimo di spesa annuale di
1.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2006, utilizzando allo
scopo l'autorizzazione di spesa della legge 18 dicembre 1997,
n.440, come determinata dalla legge 30 dicembre 2004, n.311.
2. Sulla base di specifiche convenzioni stipulate con le Direzioni
regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, con l'INDIRE, l'INVALSI e con gli IRRE, anche
su proposta delle singole istituzioni di istruzione e di formazione,
compatibilmente con le risorse disponibili, le università,
su proposta dei centri di ateneo o di interateneo, di cui all'articolo
6 e delle accademie di belle arti e i conservatori di musica,
organizzano apposite attività di formazione dei formatori
e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento scolastico
e sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti. Le
predette convenzioni non devono comportare comunque maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
Articolo 8 (Disposizioni transitorie e finali)
1. I percorsi di formazione di cui all'articolo 4 hanno inizio
con l'anno accademico 2006-2007, in modo da consentire, nei confronti
di coloro che conseguono la laurea magistrale o il diploma accademico
di secondo livello nell'anno accademico 2007-2008, l'assegnazione
alle scuole, attraverso le graduatorie di cui all'articolo 5 comma
1.
2. Sono abrogati gli articoli 400, 402, 403,404 e 405 del Testo
Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e
successive modificazioni.
3. Restano salve le eventuali procedure dei concorsi per titoli
ed esami ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, indette sulla base delle disposizioni previgenti, e gli
effetti derivanti da eventuali pronunce emesse dal giudice amministrativo
relativamente alle stesse procedure concorsuali, o alle altre
procedure concorsuali già espletate, indette sulla base
delle medesime disposizioni.
4. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami indetti
sulla base delle disposizioni previgenti restano valide fino all'
approvazione delle graduatorie di cui all'art. 5, comma1.
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"DAP - Discorso e apprendimento"
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- a cura di Clotilde Pontecorvo, Facoltà di Psicologia 2, Università
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