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- "Tirocinio"
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE
LA DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEGLI
INSEGNANTI Al FINI DELL'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO, Al SENSI DELL'ART.
5 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76, 87 e Il 7 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
e formazione professionale" e, in particolare, l'articolo
5;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 recante "Definizione
delle norme Generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo
ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28
marzo 2003, n. 53";
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 concernente
"Istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione nonché riordino
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive
modificazioni;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62;
VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15.5.1997, n. 127 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, come sostituito
dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U.,
serie generale, n. 266 del 12 novembre 2004;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del ...;
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati, in data ...;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del ...;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Finalità
1. I docenti delle varie comunità di apprendimento
sono i protagonisti, insieme agli alunni, del processo educativo
e svolgono un ruolo attivo nel cambiamento del sistema di istruzione
e formazione.
2. La formazione iniziale e permanente dei docenti
della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella
secondaria di primo e di secondo grado, è finalizzata a
valorizzare l'attitudine all'insegnamento e la professionalità
docente, che si esplica nella competenza disciplinare e didattica,
nella capacità di relazionarsi con tutte le componenti
dell'istituzione scolastica e nel rispetto dei principi deontologici.
3. La formazione sostiene e qualifica la funzione
docente nei suoi essenziali aspetti cognitivi e pedagogici, di
autonomia professionale e di libertà di insegnamento, indirizzandola
verso il conseguimento di obiettivi formativi da sottoporre a
verifiche e valutazioni oggettive con riguardo sia alla progressione
del rendimento che agli esiti finali.
Articolo 2
Formazione iniziale e reclutamento dei docenti
1. Il percorso di formazione iniziale dei docenti,
affidato alle università ed alle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica è preordinato all'accesso
all'insegnamento.
2. Per l'accesso all'insegnamento nella scuola
statale il predetto percorso è connesso con la relativa
procedura concorsuale, secondo la specifica procedura selettiva
definita dal presente articolo.
3. La procedura selettiva dì cui al comma
2 è finalizzata alla copertura della quota di posti riservata
al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 399, comma
1 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, e si articola nelle
seguenti fasi:
a) formazione iniziale e conseguimento della laurea magistrale
o del diploma accademico di secondo livello, aventi valore abilitante.
rispettivamente presso le università o le istituzioni di
alta formazione artistica, musicale o coreutica, previa selezione
per l'ammissione ai relativi corsi, secondo quanto previsto dagli
articoli 3 e 4;
b) ammissione ad un anno di applicazione presso un'istituzione
scolastica, mediante la stipulazione dell'apposito contratto di
formazione lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della
legge 28 marzo 2003, n. 53, secondo quanto previsto dall'articolo
5, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto;
c) valutazione da parte dell'istituzione scolastica presso cui
è stato svolto l'anno di applicazione, secondo quanto previsto
dall'articolo 5, commi 6, 7, 8 e 9.
4. Per l'accesso all'insegnamento nei percorsi
di istruzione e formazione professionale, le Regioni possono avvalersi
del canale formativo di cui al presente decreto legislativo, in
connessione con le procedure selettive disciplinate dai rispettivi
ordinamenti.
Articolo 3
Formazione iniziale dei docenti
1. I percorsi di formazione iniziale dei docenti
della scuola dell'infanzia,, del primo cielo e del secondo ciclo
del sistema educativo di istruzione e formazione sono di pari
dignità e si svolgono presso le università e le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo
livello, finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari,
pedagogiche, didattiche, organizzativi, relazionali e comunicative,
riflessive sulle pratiche didattiche. che caratterizzano il profilo
formativo e professionale del docente.
2. Con uno o più decreti adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni sono individuati, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'art. 6, comma
2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 266 del
12 novembre 2004:
a) le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati
anche interfacoltà o interuniversità, finalizzati
anche alla formazione degli insegnanti di cui al comma 1;
b) il profilo formativo e professionale del docente;
c) le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori
e attività di tirocinio del corso di laurea o di diploma,
anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative
e organizzativi proprie della funzione docente. Il tirocinio si
conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato
dal docente dell'istituzione scolastica-presso cui si è
svolto il tirocinio stesso;
d) i relativi ambiti disciplinari;
e) i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari
in misura pari all'80% dei complessivi 120 crediti formativi universitari,
e per non più del 25% dell'area pedagogico-professionale,
in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione
del profilo formativo e professionale del docente, con attenzione
alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti
con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi
di abilitazione.
3. Per la formazione insegnanti della scuola
secondaria di primo grado e del secondo cielo le classi dei corsi
di cui al comma 2, lettera a), sono individuate con riferimento
all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione
e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare.
I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti
l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap;
la formazione iniziale dei docenti può prevedere stages
all'estero.
4. I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici
di secondo livello di cui al comma 1 sono istituiti dalle università
e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
sulla base dei criteri, delle procedure e nell’osservanza
dei requisiti minimi strutturali stabiliti con decreti del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
5. I corsi di laurea magistrale possono essere
istituiti con il concorso di. una o più facoltà
dello stesso ateneo o di più atenei, a seguito di specifiche
convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle
rispettive facoltà competenti. Le convenzioni definiscono
l'apporto delle rispettive università, in termini di docenza,
di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori, di risorse
finanziarie per il funzionamento dei corsi anche prevedendo appositi
organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti
strutture accademiche degli atenei.
6. Con specifici decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca si provvede a determinare
il percorso formativo di secondo livello da svolgere nelle istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in analogia
ai principi e criteri determinati ai commi 2, 3 e 5 per le università,
con i necessari adattamenti correlati agli specifici ordinamenti
delle predette istituzioni. Gli stessi decreti assicurano altresì
il raccordo tra le istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica e le università, per quanto riguarda gli ambiti
disciplinari comuni.
7. Le classi di abilitazione Per l'insegnamento delle discipline
impartite nella scuola secondaria di Primo grado e nel secondo
cielo sono individuale con uno o più decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Per la
scuola secondaria di primo grado, si provvede ai sensi dell'art.
14, comma 6, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
8. I requisiti e le modalità essenziali
della formazione iniziale ed il profilo formativo e professionale
dei docenti dei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione
professionale, nei quali si realizza il diritto dovere di cui
al decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 2,
comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53, concorrono
alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione di cui
all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, anche
ai fini del conseguimento di titoli e qualifiche professionali
spendibili a livello nazionale ed europeo. A tal fine il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio
decreto, determina le aree disciplinari ed i settori professionali
per i quali sono definiti gli standard formativi minimi di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003,
in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale
degli studenti previsto al termine del secondo ciclo.
Articolo 4
Modalità di svolgimento della procedura selettiva
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università
e ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione
pubblica, determina per ogni triennio rimodulabile annualmente,
previa individuazione dei relativi mezzi di copertura finanziaria,
sulla base di stime p-revisionali del numero degli alunni, anche
disabili, e del turn-over del personale del triennio, la programmazione
dei posti di insegnamento nelle scuole statali complessivamente
disponibili e vacanti a livello nazionale, rilevati su base regionale.
La programmazione tiene conto anche dei posti formalmente comunicati
dalle Regioni e dalle scuole paritarie, in ragione del fabbisogno
di personale per il triennio di riferimento, computato mediante
analoghi criteri previsionali.
2. Ai fini della procedura concorsuale di cui
all'articolo 2, commi 2 e 3, il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, con proprio decreto, ripartisce per ciascuna
Regione, tra le università funzionanti nella Regione stessa,
il numero dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea
magistrale, tenuto conto dell'offerta potenziale delle università
comunicata da ciascun ateneo ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
della legge 2 agosto 1999, n. 264 e dell'esigenza di assicurare
una equilibrata offerta formativa sul territorio. Il numero dei
predetti posti è pari alla quota dei posti di insegnamento
da coprire nella Regione, riservata al concorso per titoli ed
esami di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni,
maggiorato del 20%. Il Ministro provvede, con le stesse modalità,
alla ripartizione tra le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, del numero dei posti disponibili per l'accesso
ai corsi accademici di secondo livellò attivati dalle medesime
istituzioni.
3. Le procedure selettive sono indette, per ciascuna
Regione, per i posti da ricoprire nella Regione stessa. All'indizione
provvede il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca.
4. L'accesso ai corsi di laurea magistrale e ai corsi accademici
di secondo livello istituiti e attivati come previsto all'articolo
3, avviene previo superamento di specifiche prove selettive di
ammissione, secondo modalità e contenuti stabiliti a livello
nazionale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, volte ad accertare il possesso dei requisiti
minimi curriculari e l'adeguatezza della preparazione dei candidati.
Le commissioni preposte a tale accertamento sono nominate dalle
competenti strutture accademiche, secondo modalità stabilite
nel predetto decreto e sono composte da docenti universitari o
da docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica e da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche
e formative. Il decreto stesso determina altresì le modalità
ed i criteri per l'accesso ai corsi da parte di coloro che risultino
in possesso di titoli di studio universitario acquisiti in base
al previgente ordinamento.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sono determinati i criteri
e le modalità per l'acquisizione, da parte dei soggetti
in possesso dei titoli di cui al comma 6, di ulteriori titoli
abilitanti organizzati dalle competenti strutture didattiche degli
Atenei.
6. La laurea magistrale e il diploma accademico
di secondo livello si conseguono, unicamente all'abilitazione
all'insegnamento nelle istituzioni del sistema di istruzione e
di formazione, previa valutazione positiva del tirocinio di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera c), con la discussione della
tesi e il superamento di un esame di Stato, costituito da apposite
prove, secondo modalità definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione
d'esame, nominata dalla competente autorità accademica,
e composta, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da docenti
universitari, o da docenti delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, e da docenti titolari nelle istituzioni
scolastiche e formative, designati dal dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale. La laurea e il diploma abilitano all'insegnamento
nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria o, nella scuola
secondaria di primo grado e nel secondo ciclo, all'insegnamento
delle discipline comprese nelle classi di abilitazione determinate
ai sensi dell'articolo 3, comma 7.
7. La laurea magistrale e il diploma accademico
di secondo livello, unicamente al superamento dell'esame di Stato
abilitante, danno titolo all'accesso ai ruoli secondo quanto previsto
all'articolo 5.
Articolo 5
Accesso ai ruoli e contratto di formazione-lavoro
1. I laureati e i diplomati abilitati ai sensi
dell'articolo 4, comma 6, sono collocati, a cura degli uffici
scolastici regionali, sulla base del voto conseguito nell'esame
di Stato abilitante, in apposite graduatorie, distinte per la
scuola dell'infanzia, la scuola primaria e, per la scuola secondaria
di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.
2. L'ufficio scolastico regionale provvede all'assegnazione alle
scuole degli aspiranti di cui al comma 1, nel limite dei posti
messi a concorso e nell'ordine delle graduatorie, per lo svolgimento
di un anno di applicazione all'insegnamento. A tal fine, il dirigente
scolastico della scuola cui l'aspirante è assegnato stipula,
con lo stesso, l'apposito contratto di formazione-lavoro di cui
all'articolo 5, comma 4, lettera e) della legge 28 marzo 2003,
n. 53.
3. I posti cosi assegnati sono accantonati e
destinati esclusivamente al contratto di lavoro a tempo indeterminato,
di cui al comma 6.
4. I docenti svolgono l'anno di applicazione,
con assunzione di responsabilità di insegnamento, sotto
la supervisione di un tutor designato dal collegio dei docenti.
5. Nell'anno di applicazione, il docente è
tenuto, oltre al normale orario di servizio in vigore per il posto
di insegnamento cui è assegnato, ad attività fon-native
connesse all'esperienza didattica in corso di svolgimento, coordinate
dal Centro di ateneo o di interateneo di cui all'.articolo 6,
sulla base delle indicazioni del tutor.
6. Compiuto l'anno di applicazione, il docente
abilitato discute con il comitato per la valutazione del servizio.
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, ai fini dell'accesso al ruolo del personale docente delle
scuole statali, o con analogo organismo da istituirsi nelle scuole
paritarie e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale
ai fini dell'assunzione nelle medesime scuole paritarie o nel
predetto sistema, una relazione sulle esperienze e attività
svolte e adeguatamente documentate. A seguito di giudizio favorevole
espresso dal comitato, che a tal fine tiene conto anche degli
elementi di valutazione forniti dal tutor, il dirigente scolastico
di cui al comma 2 stipula con l'interessato il contratto di lavoro
per l'assunzione a tempo indeterminato, con vincolo di permanenza,
per almeno tre anni scolastici, nell'istituzione scolastica o
formativa presso cui è stato svolto l'anno di applicazione.
7. Ai fini della valutazione di cui al comma
6 la durata dell'insegnamento effettivamente svolto deve essere
non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.
8. In caso di giudizio non favorevole il dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale, sentito il dirigente
dell'istituzione scolastica, può concedere una proroga,
per un anno scolastico, del periodo di applicazione, ai fini di
una nuova valutazione. La proroga è comunque disposta qualora
la durata dell'insegnamento effettivamente svolto nel periodo
di applicazione sia inferiore a quella indicata al comma 7.
9. A seguito dell'assunzione a tempo indeterminato
l'anno di applicazione è riconosciuto a tutti gli effetti.
10. Per quanto non previsto dal presente articolo,
ai docenti impegnati nell'anno di applicazione si applica la disciplina
in vigore definita in sede di contrattazione collettiva di comparto
del personale della scuola.
Articolo 6
Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti
1. Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera e) della legge 28 marzo 2003, n. 53 i regolamenti didattici
di ateneo, disciplinano la istituzione e l'organizzazione di apposita
struttura di ateneo o d'interateneo denominata "Centro di
Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti",
al quale vengono attribuiti i seguenti compiti:
a) organizzare e monitorare le attività di tutorato in
modo tale che la formazione in campo professionale sia integrata
e coerente con il profilo formativo e professionale richiesto;
b) provvedere allo svolgimento, coordinandosi in sede territoriale
con tutti gli enti e i soggetti interessati, delle prove d'accesso
nazionali, stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, ai corsi di laurea specialistica
abilitante per l'insegnamento;
c) organizzare in maniera unitaria e integrata alle lezioni teoriche
i laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni ad essi
connesse;
d) raccordarsi con le istituzioni di istruzione e di formazione,
con gli uffici scolastici regionali, con gli enti pubblici e privati,
ivi compresi quelli del terzo settore. con le imprese o con le
rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio,
industria e artigianato, da coinvolgere negli stage e nei tirocini;
e) collaborazione con le istituzioni di istruzione e formazione,
per la formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni
di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività
educativa, didattica e gestionale delle istituzioni di istruzione
e formazione, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate
con gli uffici scolastici regionali, con l'Istituto nazionale
di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE),
l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione
(INVALSI) e con gli Istituti regionali di ricerca educativi (IRRE),
ovvero su proposta delle istituzioni di istruzione e di formazione,
di associazioni professionali e imprenditoriali, di enti locali
e territoriali e di altri organismi pubblici e privati.
2. Allo scopo di assicurare standard qualitativamente
omogenei di prestazione a livello nazionale, con decreto ministeriale,
sentito il comitato nazionale di valutazione del sistema universitario,
integrato a tali fini con esperti del settore artistico e musicale
e coreutico, sono definiti i criteri e le modalità per
il monitoraggio e la valutazione dei risultati didattici dei corsi
di cui all'articolo 3, in relazione agli obiettivi formativi individuati
dai decreti ministeriali di cui allo stesso articolo.
3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, le
accademie di belle arti e i conservatori di musica disciplinano
con delibera del consiglio di amministrazione, adottata su proposta
del consiglio accademico, l'istituzione e l'organizzazione di
apposita struttura di coordinamento e di gestione delle attività.
4. Nel quadro delle funzioni di cui all'articolo
2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258,
I'INDIRE, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le
Università e gli IRRE:
a) assicura lo sviluppo del sistema nazionale di e-learning a
supporto della formazione in servizio degli insegnanti, curando
la progettazione e la realizzazione di servizi di e-learning e
di contenuti multimediali a ciò finalizzati;
b) progetta e realizza iniziative, a livello nazionale, di formazione
degli insegnanti in servizio finalizzate alla generalizzazione
e diffusione delle innovazioni didattiche introdotte dalla legge
28 marzo 2003, n. 53 e dai relativi decreti attuativi, anche mediante
i servizi di e-learning di cui alla lettera a).
Articolo 7
Centri di eccellenza per la formazione
1. Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera f) della legge n. 53 del 2003, e ferme restando le competenze
delle istituzioni formative previste dall'ordinamento, i centri
di ateneo o d'interateneo di cui all'articolo 6 e le accademie
di belle arti e i conservatori di musica, sulla base dei criteri
definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca,, promuovono la costituzione di Centri di eccellenza
per la formazione permanente degli insegnanti delle istituzioni
di istruzione e di formazione.
2. Sulla base di specifiche convenzioni stipulate
con le Direzioni regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, con l'INDIRE, l'INVALSI e con gli IRRE, anche
su proposta delle singole istituzioni di istruzione e di formazione,
compatibilmente con le risorse disponibili, le università,
su proposta dei centri di ateneo o di interateneo, di cui all'articolo
6 e delle accadente di belle arti e i conservatori di musica,
organizzano apposite attività di formazione dei formatori
e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento scolastico
e sulla formazione permanente e.ricorrente degli insegnanti.
Articolo 8
Norme transitorie e finali
1. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca sono disciplinati
i corsi abilitanti speciali di cui all’art. 2 del decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge
4 giugno 2004, n. 143.
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Prodotto editoriale di riferimento
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» Titolo
"DAP - Discorso e apprendimento"
- (Cd-rom + guida pp.48) - Progetto interuniversitario
- a cura di Clotilde Pontecorvo, Facoltà di Psicologia 2, Università
"La Sapienza" Roma
- Vai alla Sezione dedicata
al "DAP" per conoscere gli altri autori: clicca qui
» Costo
- Prezzo al pubblico = € 34,00 + spese di spedizione
- Prezzo "Sconto 50% Università" = € 17,00
+ spese di spedizione
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» Acquista
"DAP" a € 34,00
» Acquista
"DAP" a € 17,00
» Spese di spedizione
- PACCO ORDINARIO (consegna 8/10 gg lavorativi) = € 0,93
(*)
- PACCO ORDINARIO CONTRASSEGNO (consegna 8/10 gg lavorativi)
= € 2,70
- PACCO CELERE TRE CONTRASSEGNO (consegna 3/4 gg lavorativi)
= € 8,00
(*) Pagamento in carta di credito, bonifico bancario, c/c postale
• Contatti
- Ordini via FAX ai numeri +39.06.7102526
- Informazioni al numero mobile 329.7004539
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