» La normativa - Sezione Speciale
- "Tirocinio"
Schema di decreto legislativo concernente
le norme generali relative al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione ed i livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo
1 della legge 28 marzo 2003, n.53
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: “Delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
e formazione professionale”;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 recante “Definizione
delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia
e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo
1 della legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTO il decreto legislativo concernente “Istituzione del
servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione
e di formazione nonché riordino dell’Istituto nazionale
per la valutazione del sistema dell’istruzione ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTO il decreto legislativo recante “Definizione delle
norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c)
della legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTO il decreto legislativo recante “Definizione delle
norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai
sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62; VISTA la legge 14 febbraio
2003, n.30;
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive
modificazioni;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni
e, in particolare, l’articolo 21;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del
ACQUISITO, in data……………………………,
il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati, in data ;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
Su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
CAPO I Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e formazione
Articolo 1 (Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e formazione)
1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
è costituito dai licei e dall’istruzione e formazione
professionale. Esso è il secondo segmento in cui si realizza
il dirittodovere all’istruzione e formazione.
2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni
del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
3. Nel secondo ciclo del sistema educativo sono promossi il conseguimento
di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi
della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di
appartenenza alla comunità locale, alla comunità
nazionale e ed alla civiltà europea.
4. I licei e le istituzioni formative nelle quali si realizza
il dirittodovere all’istruzione e formazione sono di pari
dignità e sono dotati di autonomia didattica, organizzativa,
finanziaria e di ricerca e sviluppo.
5. I percorsi dei licei e quelli di istruzione e formazione professionale
perseguono il fine comune di promuovere la crescita educativa,
culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il
fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi, nonché
di sviluppare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio
della responsabilità personale e sociale curando anche
lo sviluppo delle conoscenze relative all’uso delle nuove
tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all’italiano
e all’inglese, secondo il profilo educativo, culturale e
professionale di cui all’allegato A. Essi assicurano gli
strumenti indispensabili per l’apprendimento lungo tutto
l’arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità
e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.
6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l’alternanza
scuolalavoro, come previsto dal decreto legislativo attuativo
dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53.
7. E’ assicurata e assistita la possibilità di cambiare
percorso tra i licei e all’interno dei licei, come previsto
dall’articolo 12, comma 4, nonché di passare dai
licei all’istruzione e formazione professionale, e viceversa,
come previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo concernente
le norme generali sul diritto dovere all’istruzione e alla
formazione, emanato in attuazione dell’articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53.
8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi segmento del
secondo ciclo comporta l’acquisizione di crediti certificati
che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli
studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi
di cui al comma 7. Le istituzioni scolastiche e formative riconoscono
inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni
pratiche, le esperienze formative e gli stages realizzati in Italia
e all’estero anche con periodi di inserimento nelle realtà
culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi.
9. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
si accede previo superamento dell’esame di Stato conclusivo
del primo ciclo di istruzione.
10. La continuità dei percorsi di istruzione e formazione
professionale con quelli di cui all’articolo 69 della legge
n.144 del 1999 è realizzata tramite accordi in sede di
Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo n.281 del
1997, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo
II.
CAPO II I licei
Articolo 2 (Finalità e durata)
1. I licei forniscono allo studente gli strumenti culturali e
metodologici per una comprensione approfondita ed elevata delle
problematiche legate alla persona ed alla società nella
realtà contemporanea, affinché egli si ponga, con
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte
alla realtà, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono,
ed acquisisca la padronanza di conoscenze e abilità, generali
e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali,
adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo
del lavoro.
2. I licei hanno durata quinquennale. I relativi percorsi si sviluppano
in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente
completa il percorso disciplinare e prevede altresì l’approfondimento
delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo
educativo, culturale e professionale del corso di studi.
3. I licei realizzano il profilo educativo, culturale e professionale
di cui all’allegato A ed articolano i percorsi formativi
secondo le indicazioni nazionali di cui agli allegati B, C, D,
etc.
4. I licei, d’intesa rispettivamente con le università,
con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale
e coreutica e con il sistema dell’istruzione e formazione
tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all’ultimo
anno del percorso di studi, specifiche modalità per l’approfondimento
delle conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso
ai corsi di studio universitari e dell’alta formazione,
rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai
percorsi dell’istruzione e formazione tecnica superiore.
5. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato il
cui superamento costituisce titolo necessario per l’accesso
all’università ed agli istituti di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, fermo restando il valore del
titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti
dall’ordinamento giuridico. L’ammissione al quinto
anno dà inoltre accesso all’istruzione e formazione
tecnica superiore.
6. I licei sono i seguenti: a) artistico; b) classico; c) economico;
d) linguistico; e) musicale e coreutico; f) scientifico; g) tecnologico;
h) delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce la cultura
liceale, definita al comma 1, come previsto nei successivi articoli.
7. I licei artistico, economico e tecnologico si articolano in
indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.
Articolo 3 (Attività educative e didattiche)
1. Al fine di garantire l’esercizio del diritto dovere di
cui all’articolo 1, comma 1, l’orario annuale delle
lezioni nei licei, comprensivo della quota riservata alle Regioni,
alle istituzioni scolastiche autonome ed all’insegnamento
della religione cattolica in conformità all’Accordo
che apporta modifiche al Concordato Lateranense e al relativo
Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985,
n.121, ed alle conseguenti intese, è articolato in attività
e insegnamenti obbligatori, opzionali obbligatori ed opzionali
facoltativi, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.
2. Nel quinto anno, i licei organizzano attività ed insegnamenti
opzionali obbligatori destinati ad approfondimenti disciplinari
coerenti con la personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni
manifestate per gli studi successivi di livello superiore, secondo
quanto previsto agli articoli da 4 a 11.
3. I licei, al fine di realizzare la personalizzazione del piano
di studi organizzano, a partire dal secondo biennio, nell’ambito
del piano dell’offerta formativa, e tenendo conto delle
prevalenti richieste delle famiglie e degli studenti, attività
ed insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, culturale
e professionale, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a
11. La scelta di tali attività ed insegnamenti è
facoltativa ed opzionale per gli studenti e la loro frequenza
è gratuita. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle
attività facoltative prescelte. Le relative richieste sono
formulate all’atto dell’iscrizione. Al fine di ampliare
e razionalizzare tale scelta, le istituzioni scolastiche possono,
nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
Articolo 4 (Liceo artistico)
1. Il Liceo artistico approfondisce la cultura liceale attraverso
la componente estetica come principio di comprensione del reale.
Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il
patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per
esprimere la propria creatività e progettualità.
Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione
artistica e la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle
tecniche relative.
2. Il Liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio,
nei seguenti indirizzi:
a) arti figurative;
b) architettura, design, ambiente;
c) audiovisivo, multimedia, scenografia.
3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti
laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità
progettuale:
a) nel Laboratorio di figurazione, dell’indirizzo Arti figurative,
lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi
delle arti figurative (disegno, pittura, modellazione plastica);
b) nel Laboratorio di progettazione, dell’indirizzo Architettura,
design, ambiente, lo studente acquisisce la padronanza di metodi
di rappresentazione specifici della architettura, delle metodologie
proprie del disegno industriale e delle problematiche urbanistiche;
c) nel Laboratorio audiovisivo, dell’indirizzo Audiovisivo,
multimedia, scenografia, lo studente acquisisce e sviluppa la
padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione
visiva, di quella audiovisiva, multimediale e dell’alle-stimento
scenico, di tipo tradizionale e innovativo.
4. L’orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel
primo biennio, 990 ore nel secondo biennio e di 990 ore nel quinto
anno. L’orario annuale opzionale obbligatorio è di
198 ore nel primo biennio e di 99 ore nel secondo biennio e nel
quinto anno. L’orario annuale opzionale facoltativo è
di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.
Articolo 5 (Liceo classico)
1. Il Liceo classico approfondisce la cultura liceale dal punto
di vista della civiltà classica, e delle conoscenze linguistiche,
storiche e filosofiche, fornendo allo studente gli strumenti per
interpretarle. Assicura la padronanza delle metodologie, delle
tecniche e dei linguaggi relativi, nonché il rigore metodologico,
la sensibilità ai valori anche estetici e l’ampiezza
e fecondità della visione culturale, che consentono di
cogliere le radici dell’umanesimo nel mondo moderno.
2. L’orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel
primo biennio, 924 nel secondo biennio e di 825 nel quinto anno.
L’orario annuale opzionale obbligatorio è di 99 ore
nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel
quinto anno. L’orario annuale opzionale facoltativo è
di 99 ore nel secondo biennio e di 66 ore nel quinto anno.
Articolo 6 (Liceo economico)
1. Il Liceo economico approfondisce la cultura liceale dal punto
di vista delle categorie interpretative dell’azione personale
e sociale messe a disposizione dagli studi economici e giuridici.
Fornisce allo studente gli strumenti per conoscere forme e regole
economiche, sociali, istituzionali e giuridiche, individuando
la interdipendenza tra i diversi fenomeni e cogliendo i rapporti
tra le dimensioni globale e locale. Assicura la padronanza di
competenze sistematiche nel campo dell’economia e della
cultura dell’imprenditorialità.
2. Il Liceo economico si articola, a partire dal secondo biennio,
nei seguenti indirizzi:
a) economico-aziendale;
b) economico-istituzionale.
3. Nell’indirizzo economico-aziendale lo studente acquisisce
in particolare competenze organizzative, amministrative e gestionali
mirate su specifiche opzioni, quali i servizi, il turismo e le
produzioni agro-alimentari, in relazione alle esigenze espresse
dal mondo del lavoro.
4. Nell’indirizzo economico-istituzionale lo studente acquisisce
in particolare competenze economico-giuridico-istituzionali, anche
nelle dimensioni locale, nazionale europea e internazionale.
5. L’orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel
primo e nel secondo biennio, e di 785 ore il quinto anno. L’orario
annuale opzionale obbligatorio è di 99 ore nel primo biennio
, 198 ore nel secondo biennio e di 165 ore nel quinto anno. L’orario
annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio
e nel quinto anno.
Articolo 7 (Liceo linguistico)
1. Il Liceo linguistico approfondisce la cultura liceale dal punto
di vista della conoscenza coordinata di più sistemi linguistici
e culturali. Fornisce allo studente gli strumenti per conoscere,
anche in un’ottica comparativa, le strutture e l’uso
delle lingue, per acquisire la padronanza comunicativa di almeno
tre lingue dell’Unione europea oltre l’italiano, e
per rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture.
2. L’orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel
primo biennio, 924 nel secondo biennio e di 825 nel quinto anno.
L’orario annuale opzionale obbligatorio è di 99 ore
nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel
quinto anno. L’orario annuale opzionale facoltativo è
di 99 ore nel secondo biennio e di 66 ore nel quinto anno.
Articolo 8 (Liceo musicale e coreutico)
1. Il Liceo musicale e coreutico approfondisce la cultura liceale
dal punto di vista musicale e coreutico, alla luce della evoluzione
storica ed estetica, delle conoscenze teoriche e scientifiche,
della creatività e delle abilità tecniche relative.
Fornisce allo studente gli strumenti per conoscere il patrimonio
musicale e coreutico, assicurando, anche attraverso attività
di laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici
sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione
e rappresentazione.
2. L’orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel
primo biennio, 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.
L’orario annuale opzionale obbligatorio è di 198
ore nel primo biennio, e di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto
anno. L’orario annuale opzionale facoltativo è di
99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.
Articolo 9 (Liceo scientifico)
1. Il Liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella
prospettiva del nesso che collega la tradizione umanistica alla
scienza, sviluppando i metodi propri della matematica e delle
scienze sperimentali. Fornisce allo studente gli strumenti conoscitivi
necessari per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme
del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche,
delle metodologie e delle competenze relative.
2. L’orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel
primo biennio, 924 nel secondo biennio e di 825 nel quinto anno.
L’orario annuale opzionale obbligatorio è di 99 ore
nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel
quinto anno. L’orario annuale opzionale facoltativo è
di 99 ore nel secondo biennio e di 66 ore nel quinto anno.
Articolo 10 (Liceo tecnologico)
1. Il Liceo tecnologico approfondisce la cultura liceale attraverso
il punto di vista della tecnologia. Fornisce allo studente gli
strumenti per comprendere le problematiche scientifiche e storico-sociali
collegate alla tecnologia e alle sue espressioni. Assicura lo
sviluppo della creatività e della capacità progettuale
e la padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e delle
metodologie di gestione relative.
2. Il Liceo tecnologico si articola, a partire dal secondo biennio,
nei seguenti indirizzi:
a) meccanico;
b) elettrico ed elettronico;
c) informatico e della comunicazione; d) chimico e biochimico;
e) sistema moda;
f) agrario;
g) costruzioni e territorio; h) trasporti.
3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori
nei quali lo studente sviluppa le proprie capacità progettuali
e l’apprendimento delle tecniche dei processi tecnologici
e delle metodologie di gestione ad essi proprie, relativamente
a ciascuno degli ambiti di cui al comma 2.
4. L’orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel
primo biennio e di 759 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.
L’orario annuale opzionale obbligatorio è di 99 ore
nel primo biennio e di 330 ore, dedicato alle attività
laboratoriali, nel secondo biennio e nel quinto anno. L’orario
annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio
e nel quinto anno.
Articolo 11 (Liceo delle scienze umane)
1. Il Liceo delle scienze umane approfondisce la cultura liceale
dal punto di vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla
costruzione dell’identità personale e delle relazioni
umane e sociali, con particolare riguardo alla elaborazione dei
modelli educativi. Fornisce allo studente gli strumenti per cogliere
la complessità e la specificità dei processi formativi.
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle
tecniche nel campo delle scienze umane.
2. L’orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel
primo biennio, 924 nel secondo biennio e di 825 nel quinto anno.
L’orario annuale opzionale obbligatorio è di 99 ore
nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel
quinto anno. L’orario annuale opzionale facoltativo è
di 99 ore nel secondo biennio e di 66 ore nel quinto anno.
Articolo 12 (Organizzazione educativa e didattica)
1. Le attività educative e didattiche di cui all’articolo
3, sono assicurate con la dotazione di personale docente assegnato
all’istituto. Per lo svolgimento delle attività e
degli insegnamenti di cui all’articolo 3, ove essi richiedano
una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti
disciplinari per i quali è prevista l’abilitazione
all’insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano,
nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti
di diritto privato con esperti, in possesso di adeguati requisiti
tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalità
definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca.
2. L’organizzazione delle attività educative e didattiche
rientra nell’autonomia e nella responsabilità delle
istituzioni scolastiche, in costante rapporto con le famiglie
e con le istituzioni sociali, culturali e produttive del territorio,
fermo restando che il perseguimento delle finalità dei
licei, così come previste dal presente capo, è affidato,
anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai
docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività
educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio.
A tal fine concorre prioritariamente il docente in possesso di
specifica formazione che svolge funzioni di orientamento nella
scelta delle attività di cui all’articolo 3, commi
2 e 3, di tutorato degli studenti, di coordinamento delle attività
educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie
e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto
dallo studente, con l’apporto degli altri docenti.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa
valutazione, nonché la continuità didattica, sono
assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede
di titolarità, almeno per il tempo corrispondente ad un
periodo didattico.
4. I licei assicurano ed assistono, mediante apposite iniziative
di orientamento e didattiche, i passaggi a un diverso indirizzo
o ad altro liceo o ai percorsi del sistema di istruzione e formazione
professionale.
5. I licei, d’intesa con le università e con le istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e
con riferimento all’ultimo anno del percorso di studi, definiscono
specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze
e delle abilità richieste per l’accesso ai corsi
di istruzione superiore.
6. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell’articolo
117, sesto comma della Costituzione e dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, nel rispetto dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche, si provvede:
a) all’ individuazione del nucleo essenziale dei piani di
studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi
specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività
costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari,
ai limiti di flessibilità interni nell’organizzazione
delle discipline; tale nucleo essenziale rispecchia la cultura
e l’identità nazionale e prevede una quota riservata
alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle
stesse, anche collegata con le realtà locali; nonché
alle modifiche delle indicazioni di cui all’allegato B;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei
crediti scolastici.
Articolo 13 (Valutazione e scrutini)
1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e
del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze
da essi acquisiste sono affidate ai docenti responsabili degli
insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti
dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della
valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono
gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero
e allo sviluppo degli apprendimenti.
2. Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione
dello studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell’orario annuale personalizzato complessivo di cui all’articolo
3.
3. Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1,
al termine di ciascuno dei due bienni di cui all’articolo
2 comma 2, i docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare
l’ammissibilità dello studente, al terzo ed al quinto
anno, subordinata all’avvenuto raggiungimento di tutti gli
obiettivi formativi dei predetti bienni, ivi compreso il comportamento
degli studenti. In caso di esito negativo della valutazione periodica
effettuata alla fine del biennio, lo studente non è ammesso
alla classe successiva. La non ammissione al secondo anno dei
predetti bienni può essere disposta solo per gravi lacune,
formative o comportamentali, con provvedimenti motivati.
4. Al termine del quinto anno sono ammessi all’esame di
Stato gli studenti valutati positivamente nell’apposito
scrutinio.
5 All’esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in
possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 2 della
legge 10 dicembre 1997, n.425 e dall’articolo 3 del D.P.R.
23 luglio 1998, n.323.
6. Alle classi successive alla prima si accede anche per esame
di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti
che abbiano superato l’esame di Stato conclusivo della scuola
secondaria di primo grado tanti anni prima quanti ne occorrono
per il corso normale degli studi.
7. Ai fini della partecipazione agli esami di idoneità
sono equiparati ai candidati privatisti coloro che, prima del
15 marzo, cessino di frequentare l’istituto. Sono dispensati
dall’obbligo dell’intervallo dal superamento dell’esame
di Stato di cui al comma 6 i candidati che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell’inizio
delle prove scritte degli esami di idoneità. Coloro che,
nell’anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo
anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione
di qualsiasi titolo di studio inferiore.
8. Gli esami di idoneità si svolgono in un’unica
sessione estiva.
Articolo 14 (Esame di Stato)
1. L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio dei licei
considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel
corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate
dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite
dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento
del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo
anno.
2. All’esame di Stato sono ammessi gli allievi che hanno
conseguito la valutazione positiva di cui all’articolo 13,
comma 4.
3. Sono altresì ammessi all’esame di Stato , nella
sessione dello stesso anno, gli allievi del penultimo anno del
corso di studi che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale,
abbiano riportato una votazione non inferiore alla media di sette
decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale,
una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina,
ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione
dell’insegnamento di educazione fisica.
4. I candidati esterni di cui all’articolo 13, comma 5,
sostengono l’esame di Stato secondo le modalità definite
dall’articolo 3 del DPR 23 luglio 1998, n.323.
5. All’articolo 4, comma 4 della legge 10 dicembre 1997,
n.425 il terzo periodo è sostituito dal seguente: “i
candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli
istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può
superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso
non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni
alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto
presso gli istituti statali, commissioni apposite”.
CAPO III - L’istruzione e formazione professionale
Articolo 15 (Livelli essenziali delle prestazioni)
1. L’iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione
e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti
dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione
alle indicazioni dell’Unione Europea, rappresenta assolvimento
del diritto-dovere all’istruzione e formazione, come previsto
dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo concernente
la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione
e alla formazione.
2. Nell’esercizio delle loro competenze legislative esclusive
in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione
del relativo servizio, le Regioni assicurano i livelli essenziali
delle prestazioni definiti dal presente Capo.
3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono
requisiti per l’accreditamento delle istituzioni formative
che realizzano i percorsi di cui al comma 1.
4. Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli
essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento
previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera c, della legge
28 marzo 2003, n.53.
5. I titoli e le qualifiche rilasciate dalle istituzioni di istruzione
e formazione professionale, di seguito denominate istituzioni
formative, a conclusione dei percorsi, di durata almeno quadriennale,
rispondenti ai requisiti di cui al comma 2, costituiscono titolo
per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica
superiore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 69
della legge 17 maggio 1999, n.144, fermo restando il loro valore
a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall’ordinamento
giuridico.
6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi
del sistema di istruzione e formazione professionale di durata
almeno quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato,
utile anche a fini degli accessi all’università e
all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa
frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa
con i licei, con le università e con l’alta formazione
artistica, musicale e coreutica.
7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso l’apprendistato
di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n.276 costituiscono l’espletamento del diritto dovere
di istruzione e formazione a norma dell’articolo 1, comma
3 del decreto legislativo concernente la definizione delle norme
generali sul diritto dovere all’istruzione e alla formazione.
Articolo 16
(Livelli essenziali dell’offerta formativa)
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia
di istruzione e formazione professionale, le Regioni organizzano
i relativi percorsi assicurando, quale livello essenziale dell’offerta
formativa, il soddisfacimento della richiesta di frequenza.
Articolo 17 (Livelli essenziali dell’orario minimo
annuale e dell’articolazione dei percorsi formativi)
1.Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia
di istruzione e formazione professionale, le Regioni assicurano,
quali livelli essenziali dell’orario minimo annuale e dell’articolazione
dei percorsi formativi, l’avvio dell’anno formativo
contemporaneo all’avvio dell’anno scolastico, un orario
complessivo annuale obbligatorio dei percorsi formativi di almeno
990 ore annue, di cui tre quarti a frequenza obbligatoria, destinando
almeno il 25 per cento all’apprendimento in contesti di
lavoro. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l’articolazione
dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:
a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento
di una qualifica professionale;
b) percorsi di durata quadriennale, che si concludono con il conseguimento
di un diploma professionale.
Articolo 18 (Livelli essenziali degli obiettivi generali e del
profilo educativo, culturale e professionale)
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia
di istruzione e formazione professionale, e nell’organizzazione
del servizio relativo, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali
degli obiettivi generali e del profilo educativo, culturale e
professionale:
a) che i percorsi di istruzione e formazione professionale siano
personalizzati con riferimento al profilo educativo, culturale
e professionale del secondo ciclo, individuato all’articolo
1, comma 5 e che essi forniscano allo studente, attraverso l’esperienza
reale e la riflessione sull’operare responsabile e produttivo,
gli strumenti culturali e le competenze professionali per l’inserimento
attivo nella società e nel mondo del lavoro e delle professioni;
b) che i percorsi di cui alla lettera a) siano riferiti a figure
di differente livello, relative ad aree professionali, definite
mediante intese in sede di Conferenza Unificata a norma dell’articolo
9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281 e recepite con decreti del Presidente della Repubblica.
Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali,
sulla base dei fabbisogni del territorio;
c) che in relazione a ciascuna delle figure individuate come previsto
alla lettera b), siano rispettati gli standard minimi formativi
di cui all’articolo 19, richiesti per la spendibilità
nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti
all’esito dei percorsi, come previsto dall’articolo
2, comma 4, del decreto legislativo concernente la definizione
delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione.
Articolo 19 (Standard minimi dei percorsi formativi)
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia
di istruzione e formazione professionale, e nell’organizzazione
del servizio relativo, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali
i seguenti standard minimi dei percorsi formativi:
a) l’acquisizione di competenze essenziali di base, nonché
linguistiche come previsto dall’articolo 1, comma 5, matematiche,
scientifiche, tecnologiche, storico–sociali ed economiche,
così come individuate dall’accordo in Conferenza
Stato-Regioni del 15 gennaio 2004, allegato al presente decreto;
b) l’acquisizione delle competenze professionali relative
alle figure professionali definite a sensi dell’articolo
18, comma 1, lettera b), mirate in relazione al livello della
qualifica o del titolo cui si riferiscono;
c) l’insegnamento della religione cattolica come previsto
dall’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense
e al relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge
25 marzo 1985, n.121, e dalle conseguenti intese, e delle attività
fisiche e motorie;
d) la destinazione all’acquisizione delle competenze di
cui alla lettera a) della quota oraria prevalente dell’orario
complessivo obbligatorio nei primi due anni dei suddetti percorsi;
e) gli interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire
la continuità del processo di apprendimento nell’istruzione
e formazione tecnica superiore, nell’università o
nell’alta formazione artistica e musicale, e gli interventi
di recupero e sviluppo degli apprendimenti dello studente;
f) la definizione di specifiche modalità per l’approfondimento
delle conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso
ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
g) la permanenza dei docenti nella stessa sede per l’intera
durata del corso ovvero, per la durata di almeno un periodo didattico
qualora il corso stesso sia articolato in periodi didattici.
Articolo 20 (Livelli essenziali dei requisiti dei docenti)
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia
di istruzione e formazione professionale, e nell’organizzazione
del servizio relativo, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali
dei requisiti dei docenti, che le attività educative e
formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione
all’insegnamento, ovvero ad esperti in possesso di documentata
esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale
di riferimento.
Articolo 21 (Livelli essenziali della valutazione e certificazione
delle competenze)
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia
di istruzione e formazione professionale, e nell’organizzazione
del servizio relativo, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali
della valutazione e certificazione delle competenze:
a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano
oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica
e annuale, da parte dei docenti;
b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione
e formazione professionale sia rilasciata certificazione periodica
e finale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento
degli obiettivi formativi;
c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua
il certificato di qualifica professionale, a conclusione dei percorsi
di durata triennale, ovvero a conclusione dei percorsi di durata
quadriennale, il diploma professionale;
d) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c)
sia assicurata la presenza di docenti con i requisiti di cui all’articolo
20.
f)
g)adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla
disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione
per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende
operare;
Articolo 22 (Livelli essenziali delle strutture formative
e dei relativi servizi)
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia
di istruzione e formazione professionale, e nell’organizzazione
del servizio relativo, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali
delle strutture e dei servizi, che le istituzioni formative abbiano
i seguenti requisiti:
a) adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione
economica;
b) rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dipendente;
c) accettazione del sistema dei controlli pubblici;
d) completezza dell’offerta formativa comprendente entrambe
le tipologie di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a) e
b);
e) svolgimento, presso le istituzioni formative, del corso annuale
integrativo di cui all’articolo 15 comma 6, realizzato d’intesa
con i licei, con le università e con gli istituti dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
j) capacità di progettazione e realizzazione di stage,
tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi
attivati.
h) adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia
delle attrezzature e strumenti rispondenti all’evoluzione
tecnologica;
i) disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia
collettivo che individuale;
2. I requisiti di cui al comma 1 sono conformi a quanto definito
dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
25 maggio 2001, n.166 e sono ridefiniti a cadenza triennale previa
intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi del decreto legislativo
n.281 del 1997 e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica.
Articolo 23 (Livelli essenziali dei passaggi tra i sistemi)
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia
di istruzione e formazione professionale, e nell’organizzazione
del servizio relativo, le Regioni assicurano, per quanto di loro
competenza, quale livello essenziale dei passaggi tra i sistemi,
la possibilità di passaggio dal sistema dell’istruzione
e formazione professionale a quello dei licei, e viceversa.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le corrispondenze tra
i crediti scolastici definiti come previsto dall’articolo
12, comma 6, lettera b), e i crediti formativi conseguiti ai sensi
dell’articolo 21, comma 1, lettera b), sono stabilite mediante
intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ovvero mediante specifiche
intese tra il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e singole Regioni, in conformità alle disposizioni
della legge n. 53 del 2003.
Articolo 24 (Valutazione)
1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali
definiti dal presente Capo, i percorsi formativi sono oggetto
di valutazione da parte del Servizio Nazionale di Valutazione
del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Le istituzioni
formative forniscono al predetto Istituto i dati e la documentazione
da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione
sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro,
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
presenta al Parlamento a norma dell’articolo 7, comma 3
della legge 28 marzo 2003, n.53.
CAPO IV Norme transitorie e finali
Articolo 25 (Passaggio al nuovo ordinamento)
1. I percorsi liceali di cui al presente decreto sono gradualmente
attivati a partire dall’anno scolastico 2006-2007.
2. I corsi avviati entro l’anno scolastico 2005-2006 negli
istituti di istruzione secondaria superiore di cui all’articolo
191 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n.297, proseguono fino al loro completamento.
3. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione
e formazione professionale possono essere realizzati in un’unica
sede, sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche
e formative interessate.
Articolo 26 (Trasferimento di competenze alle Regioni)
1. Dall’anno scolastico 2006/2007 le competenze relative
ai percorsi che si concludono con i titoli e le qualifiche di
cui all’articolo 15, comma 5, non rientranti tra i licei
di cui al Capo II del presente decreto, sono gradualmente trasferite
alle Regioni.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 è subordinato all’assicurazione
dei livelli essenziali di cui al Capo III e alla definizione dei
livelli del servizio da mantenere da parte delle Regioni, attuata
mediante intese in sede di Conferenza Stato-Regioni nonché
con specifiche intese tra il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e singole Regioni,
che comunque devono assicurare i livelli occupazionali, il soddisfacimento
delle richieste dell’utenza, il rilascio dei diplomi di
qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali,
il biennio post-qualifica, preordinato all’esame di Stato
conclusivo, previsto dal precedente ordinamento.
3. Al trasferimento di cui al comma 1 si provvede con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, d’intesa con le singole Regioni interessate.
Articolo 27 (Gradualità dell’attuazione del
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione)
1. Nell’anno scolastico 2005/2006, il diritto-dovere di
iscrizione e frequenza di cui al relativo decreto legislativo
ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria
superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale realizzati sulla base dell’accordo in sede
di Conferenza unificata del 19 giugno 2003, allegato al presente
decreto.
2. Fino alla completa attuazione del diritto-dovere all’istruzione
e formazione, come previsto dall’articolo 1 del relativo
decreto legislativo continua ad applicarsi l’articolo 8,
commi 2, 3 e 4 dello stesso decreto legislativo.
3. Dall’anno scolastico 2006/2007 i percorsi sperimentali
di cui al comma 1 vengono gradualmente potenziati ed ampliati,
sulla base delle intese di cui all’articolo 26, nonché
di apposite intese in sede di Conferenza Stato-Regioni ovvero
di specifiche intese tra il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e singole Regioni, in conformità alla legge
28 marzo 2003, n. 53.
4. La sperimentazione di cui al comma 3 è oggetto di valutazione
da parte del Servizio Nazionale di Valutazione di cui al decreto
legislativo 19 novembre 2004, n.286 e cessa, sulla base di apposita
intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ovvero di specifiche
intese tra il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e singole Regioni, a seguito della completa attuazione
del diritto-dovere di cui all’articolo 1 del relativo decreto
legislativo, e a condizione che venga pienamente assicurato agli
studenti l’accesso ad entrambi i sistemi del secondo ciclo,
a loro libera scelta e che vengano definiti gli standard di costo
dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Articolo 28 (Disposizioni particolari per le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano)
1. All’attuazione del presente decreto nelle Regioni a statuto
speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede
in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di
attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
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"DAP - Discorso e apprendimento"
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- a cura di Clotilde Pontecorvo, Facoltà di Psicologia 2, Università
"La Sapienza" Roma
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