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LEGGE 28 marzo 2003, n.53
Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1. - (Delega in
materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione
della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva,
delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte
educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola
e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni
scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il
Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto
delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province,
in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali,
e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più
decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
e di istruzione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4,
i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso
tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale
sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui
al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge,
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari,
da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi
con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del
sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione
nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio
di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione
tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative
e collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze
ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute
dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica
e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione
e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione
tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia
scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono
essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi
direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla
data della loro entrata in vigore.
Art. 2. - (Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono
il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita
e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere
elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e
le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali
e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali,
adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro,
anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale
e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo
sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità
locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà
europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla
formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento
di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione
di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello
di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali
di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante
regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati
interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap
a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta
di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente
sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e
formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato
l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione,
nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.
L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa
ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della
presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti
a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma
3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente
con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6,
della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola
nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un
secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema
dell'istruzione e della formazione professionale;
e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione
e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso
e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone
le potenzialità di relazione, autonomia, creatività,
apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle
opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità
educativa dei
genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine
e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica
e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso
dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata
la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità
di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia
possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e
in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono
i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico
di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità
e modalità organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola
primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria
di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità
di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in
un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità
di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria
di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che
completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura
l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo
ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola
dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla
scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono
i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi
anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove,
nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della
personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare
le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni
logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa
l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre
alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di
metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei
suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità
relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare
ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria
di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata
alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento
delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce,
anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle
tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche
in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale,
culturale e scientifica della realtà contemporanea; è
caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica
in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo;
cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente
le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle
attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati
alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione;
introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea;
aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione;
il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato,
il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei
licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale
e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire,
e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare
l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità
personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo
delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo
ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema
dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento
del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche
si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso
l'apprendistato;
il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico,
linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle
scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano
in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi;
i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica
si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente
completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento
delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo
educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei
si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta
titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto
anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione
e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione
e della formazione professionale realizzano profili educativi,
culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche
professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio
nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione
di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di
tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei
predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite
con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);
i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso
all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del
sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata
almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato,
utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di
apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università
e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma
restando la possibilità di sostenere, come privatista,
l'esame di Stato anche senza tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare
indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di
passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della
formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative
didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata
alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento
del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati
che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli
studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi
di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni
pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o
all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà
culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono
riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate
dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni
formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale,
d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il
sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono,
con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche
modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle
abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari,
dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione
tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale,
omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni
e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata
alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle
stesse, anche collegata con le realtà locali.
Art. 3. - (Valutazione degli apprendimenti e della qualità
del sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate
le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione
e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e
del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione
e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi
acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione
e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata
la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al
periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento
e della relativa valutazione, nonché la continuità
didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza
dei docenti nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione
della qualità del sistema di istruzione e di formazione,
l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione
effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze
e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva
dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative;
in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni
e la struttura del predetto Istituto;
c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera
e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al
termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni
d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale
per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli
obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione
alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.
Art. 4. - (Alternanza scuola-lavoro)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli
studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età
la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo
in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione
del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione
scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le
rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani,
oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili
nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare,
entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi
2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni
maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso
l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità
dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni
con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza
o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore,
disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio
che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni
scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono
collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale
ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni,
la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale
di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa
fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati
con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione
delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi
di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione
delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo
del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti
dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le
imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza
scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione
della professionalità del personale docente.
Art. 5. - (Formazione degli insegnanti)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate
norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia,
del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità per
tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi
di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n.
264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi
ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3
della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente
disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo
6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica,
anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche
alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente
comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria
di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate
con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in
tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento
disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività
didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in
condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può
prevedere stage all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione
degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti
minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione
nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale
preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica
di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più
insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui
alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale
docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula
di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività
di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla
lettera a), le università, sentita la direzione scolastica
regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione
e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo
per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base
di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla
lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la
formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito
decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione
in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni
di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività
educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche
e formative.
2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche
sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione
e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla
legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti
cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini
si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri
direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.
. 3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento
secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione
per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro
della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma
di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica
(ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per
le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto
musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso
alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le
scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico
e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma
di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti
didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso
degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione
in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi
di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo
3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il
percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il
conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le
attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi
crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo
anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per
coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del
diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative
prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei
corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo
3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo
della valutazione delle attività di tirocinio previste
dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e
abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna
o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria.
Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti
previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di
tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è
integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire
al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione
abilitante" sono soppresse.
Art. 6. - (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento
e di Bolzano)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di
attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
Art. 7. - (Disposizioni finali e attuative)
1. Mediante uno o più regolamenti da adottare
a norma dell'articolo
117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma
2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio
scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi
specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività
costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari,
ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle
discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei
crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti
per la spendibilità nazionale dei titoli professionali
conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per
i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono
definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul
sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono
iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di
sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei
posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi
conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla
finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno
della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono
i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro
date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico
2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria,
nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini
e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28
febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma
1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente
alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale,
determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per
l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198
migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino
alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.
6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo
1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella
legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento
di programmazione economico-finanziaria.
7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli
1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo
11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi
che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è
espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per le conseguenze di carattere finanziario.
10. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia
e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie,
in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte
delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine.
Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addì 28 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Prodotto editoriale di riferimento
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» Titolo
"DAP - Discorso e apprendimento"
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