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LEGGE 3 agosto 1998, n. 315
Interventi finanziari per l'università
e la ricerca
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. È autorizzata la spesa:
a) di lire 36 miliardi per il 1998, di lire 82,8 miliardi per
il 1999 e di lire 89,4 miliardi a decorrere dal 2000, finalizzata
all'incremento dell'importo delle borse concesse per la frequenza
ai corsi di dottorato di ricerca, secondo misure e criteri determinati
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, assicurando anche, a partire dal 1o
gennaio 1999, l'applicazione alle predette borse delle disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8
agosto 1995, n. 335, nonchè di cui all'articolo 59, comma
16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) di lire 1,170 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e
2000, per la copertura degli oneri derivanti da attività
di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca universitaria
di rilevante interesse nazionale, nonchè dall'attribuzione
di compensi ai componenti dell'apposita commissione di garanzia
e agli altri soggetti incaricati delle predette attività.
L'importo dei compensi è determinato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) di lire 2,8 miliardi per il 1998, di lire 1 miliardo per il
1999 e di lire 1 miliardo per il 2000, finalizzata al funzionamento
degli istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo
ed il noleggio di attrezzature didattiche;
d) di lire 1,830 miliardi per il 1998, di lire 3,830 miliardi
per il 1999 e di lire 3,830 miliardi a decorrere dal 2000, per
la costituzione di un fondo per interventi di supporto alla programmazione,
al riordino e alla valutazione della ricerca scientifica e tecnologica,
da ripartire con decreti del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica. A valere sul fondo e
nei limiti della disponibilità di cui alla presente lettera
si provvede alla copertura di oneri per il funzionamento di organismi
e strutture di supporto nel settore della ricerca scientifica
e tecnologica, ivi compresi i compensi o le indennità per
i componenti, per attività di studio, indagine e rilevazione,
di fornitura di servizi informativi e telematici, di consulenza,
monitoraggio e valutazione nel predetto settore, nonchè
per assunzioni a tempo determinato, per le predette attività
e nel limite di quindici unità, secondo la normativa vigente
per le pubbliche amministrazioni;
e) di lire 4,7 miliardi per il 1998, di lire 5,4 miliardi per
il 1999 e di lire 4,6 miliardi per il 2000 per l'attuazione del
progetto Large Binocular Telescope, con contributo all'Osservatorio
astrofisico di Arcetri;
f) di lire 52,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per
rifinanziare il Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui
all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive
modificazioni;
g) di lire 38,3 miliardi per il 1998, di lire 74,3 miliardi per
il 1999 e di lire 88,3 miliardi per il 2000, per il finanziamento
di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale
e di grandi attrezzature scientifiche universitarie;
h) di lire 1,7 miliardi per il 1998 e 3,2 miliardi per ciascuno
degli anni 1999 e 2000 da destinare ad interventi di edilizia
universitaria del Politecnico di Torino nella sede di Mondovì;
i) di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000,
da assegnare all'Università degli studi "La Sapienza"
di Roma, finalizzati ad interventi per opere di edilizia ed in
particolare all'acquisizione o alla ristrutturazione della sede
distaccata di Latina e delle relative strutture.
2. All'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre
1997, n. 449, le parole: "e) e g)" sono sostituite dalle
seguenti: "e), senza la limitazione all'ambito territoriale
di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive
modificazioni, nonchè g)".
3. Alla legge 25 maggio 1990, n. 126, sono apportate le seguenti
modificazioni e integrazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "di proprietà
pubblica", sono inserite le seguenti: "ovvero per l'acquisto";
b) all'articolo 1, comma 1, all'inizio del secondo periodo sono
premesse le seguenti parole: "Qualora intenda procedere alla
realizzazione dell'immobile,";
c) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "da realizzare",
sono inserite le seguenti: "o da acquistare".
4. Le università possono utilizzare personale docente in
servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti
di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo
con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea
in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione
per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalità
di utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti
del Ministero della pubblica istruzione, nel limite di un onere
per il bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la sostituzione
dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il 1998, di lire
28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50 miliardi a decorrere dal
2000. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente
comma, tali modalità sono individuate nella concessione
di esoneri parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie disposizioni,
adottano apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione
dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati
dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge
9 maggio 1989, n. 168, nonchè disciplinano le modalità
di partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici.
Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere alle valutazioni
comparative fanno comunque parte componenti designati dall'amministrazione
scolastica.
5. Per le finalità di cui al comma 4 possono essere altresì
utilizzati, per periodi non superiori a un quinquennio, docenti
e dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle
strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma
4 nel limite del contingente previsto dall'articolo 456, comma
13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297. Le utilizzazioni sono disposte con le procedure
di cui al comma 4 sui posti già disponibili e che si renderanno
tali per effetto dell'applicazione del comma 6.
6. Il personale dirigente e docente di scuola elementare che alla
data di entrata in vigore della presente legge è assegnato
ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle
università, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della
legge 2 dicembre 1967, n. 1213, cessa da tale posizione alla scadenza
del quinquiennio di durata dell'assegnazione stessa. Sono abrogate
le norme della medesima legge n. 1213 del 1967 incompatibili con
la presente legge.
7. All'articolo 17, comma 117, della legge 15 maggio 1997, n.
127, dopo le parole: "delle Accademie di belle arti,"
sono inserite le seguenti: "degli Istituti superiori per
le industrie artistiche,".
8. All'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:"2-bis.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8".
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) per il triennio
1998-2000, pari a lire 41,8 miliardi per l'anno 1998, lire 88,8
miliardi per l'anno 1999 e lire 95,4 miliardi per l'anno 2000
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere e), f), g), h) e i) per il triennio
1998-2000, pari a lire 49,7 miliardi per l'anno 1998, lire 140,4
miliardi per l'anno 1999 e lire 153,6 miliardi per l'anno 2000
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 4, per il triennio 1998-2000, pari a lire
8 miliardi per l'anno 1998, lire 28,5 miliardi per l'anno 1999
e lire 50 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali e viarie nelle
province di Varese e di Como atte ad agevolare gli insediamenti
delle strutture universitarie di Varese e di Como, sono autorizzati
limiti di impegno decennali, rispettivamente, di lire 2,5 miliardi
per il 1999 e di lire 3,5 miliardi per il 2000.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a lire 2,5 miliardi per il 1999 e lire 6 miliardi a decorrere
dall'anno 2000, si fa fronte mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni per il 1999 e per il 2000 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica.
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» Titolo
"DAP - Discorso e apprendimento"
- (Cd-rom + guida pp.48) - Progetto interuniversitario
- a cura di Clotilde Pontecorvo, Facoltà di Psicologia 2, Università
"La Sapienza" Roma
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