» La normativa - Sezione Speciale
- "Tirocinio"
Legge 24 giugno 1997, n. 196
"Norme in materia di promozione dell'occupazione"
(G. U. n. 154 del 4 luglio 1997 - s.o. n. 136)
(...)
Art 18 - Tirocini formativi e di orientamento
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza
tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante
la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative
di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già
assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre
1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti
principi e criteri generali:
a. possibilità di promozione delle iniziative,
nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione,
anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici
o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo
di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente
determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle
iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego
e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni
scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che
rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici
di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica
o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche,
enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli
specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento
lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla
regione;
b. attuazione delle iniziative nell'ambito di
progetti di orientamento e di formazione, con priorità
per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro
predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c. svolgimento dei tirocini sulla base di apposite
convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a)
e i datori di lavoro pubblici e privati;
d. previsione della durata dei rapporti, non
costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici
mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori
di handicap, da modulare in funzione della specificità
dei diversi tipi di utenti;
e. obbligo da parte dei soggetti promotori di
assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la
presenza di un tutore come responsabile didatticoorganizzativo
delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano
le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di
lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione
con l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f. attribuzione del valore di crediti formativi
alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative
di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente
certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;
g. possibilità di ammissione, secondo
modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse
finanziarie preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri
finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di
cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno
presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta
area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli
oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto
e l'alloggio del tirocinante;
h. abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i. computabilità dei soggetti portatori
di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi
tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli
5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati
all'occupazione.
| |
|
»
Prodotto editoriale di riferimento
|
|
|
|
» Titolo
"DAP - Discorso e apprendimento"
- (Cd-rom + guida pp.48) - Progetto interuniversitario
- a cura di Clotilde Pontecorvo, Facoltà di Psicologia 2, Università
"La Sapienza" Roma
- Vai alla Sezione dedicata
al "DAP" per conoscere gli altri autori: clicca qui
» Costo
- Prezzo al pubblico = € 34,00 + spese di spedizione
- Prezzo "Sconto 50% Università" = € 17,00
+ spese di spedizione
» Clicca
qui per informazioni su "Sconto 50% Università"
» Acquista
"DAP" a € 34,00
» Acquista
"DAP" a € 17,00
» Spese di spedizione
- PACCO ORDINARIO (consegna 8/10 gg lavorativi) = € 0,93
(*)
- PACCO ORDINARIO CONTRASSEGNO (consegna 8/10 gg lavorativi)
= € 2,70
- PACCO CELERE TRE CONTRASSEGNO (consegna 3/4 gg lavorativi)
= € 8,00
(*) Pagamento in carta di credito, bonifico bancario, c/c postale
• Contatti
- Ordini via FAX ai numeri +39.06.7102526
- Informazioni al numero mobile 329.7004539
e/o a commerciale@infantiae.org
|