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- "Tirocinio"
Legge 4 giugno 2004, n. 143
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare
l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché
in materia di esami di Stato e di Università
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2004
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni
urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno
scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato
e di Università, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1.
Disposizioni in materia di graduatorie permanenti
1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti
di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: "testo
unico", sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione
previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge
3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente
decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio,
esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.
1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti
nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo
unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro
il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione
dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda
dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e'
consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero
del punteggio maturato all'atto della cancellazione.
2. Il comma 3 dell'articolo 401 del testo unico e' abrogato.
3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso
solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie
permanenti di cui al comma 1.
3-bis. Costituisce altresi' titolo di accesso ai fini dell'inserimento
nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di secondo
livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi
provvedimenti applicativi, rilasciato dalle accademie di belle
arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati
da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame
di Stato abilitante.
4. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli aggiornamenti
e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria
base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale.
All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.
333, le parole: "da effettuare con periodicita' annuale entro
il 31 maggio di ciascun anno" sono soppresse con effetto
dall'anno scolastico 2005-2006. Per l'anno scolastico 2004-2005
gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al
presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004.
4-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle
graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media
sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di
didattica della musica, purche' in possesso di un diploma di conservatorio
in uno strumento e che abbiano prestato, entro l'anno scolastico
2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A.
Art. 1-bis.
Piano pluriennale di nomine
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica
e dell'economia e delle finanze, e' adottato, entro il 31 gennaio
2005, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, un piano pluriennale
di nomine a tempo indeterminato che, nel corso del prossimo triennio,
consenta la copertura dei posti disponibili e vacanti.
2. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede mediante
finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere,
corredato di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri
da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia
e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro
trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di
decreto.
4. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri,
il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente
formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire
il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi
integrativi di informazione, per pareri definitivi delle commissioni
competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione.
Art. 2.
Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
1. Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data
di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo
5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le universita' e le istituzioni
di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito
delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale,
riservati:
a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione
per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto
del Ministro della pubblica istruzione in data 24 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999,
e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975,
n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle
scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma
di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di
istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso
ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro
della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive
modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al bollettino
ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima,
n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio
su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1°
settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso
della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a),
privi di abilitazione o idoneita' all'insegnamento, e che abbiano
prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta
giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno
di cui alla lettera a) e di un diploma di maturita' afferente
alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato
decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio
1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese
nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con
il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola
secondaria superiore di durata quinquenuale, che siano privi di
abilitazione o idoneita' e che abbiano prestato servizio su posti
di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre
1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso
di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni
1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneita'
e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola
materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla
data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente
e in conformita' alle modalita' di formazione definite nella fase
transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai
sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003;
c-ter) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo
di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione
o idoneita' e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni
dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
1-bis. Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la
data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo
5 della legge n. 53 del 2003, le universita' istituiscono, nell'ambito
delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per
il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per
il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno
agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare
in possesso di abilitazione o idoneita' conseguite in pubblici
concorsi indetti prima della data di entrata in vigore della legge
3 maggio 1999, n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno
360 giorni su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
1-ter. In sede di definizione della fase transitoria di attuazione
del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della
legge n. 53 del 2003, sono definite le modalita' di formazione
per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno
360 giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, l'inserimento nelle graduatorie permanenti di
cui all'articolo 401 del testo unico.
2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori
di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione
all'insegnamento e che abbiano prestato almeno trecentosessanta
giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso
31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico
2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'ambito
delle scuole di didattica della musica presso i conservatori,
secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi
di cui al presente comma sono finanziati sulla base delle modalita'
definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto dal comma
7.
3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento
dell'abilitazione o idoneita' all'insegnamento, a seguito di esame
finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento
nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla
base di modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, che prevedono anche l'adesione
di un numero di iscritti minimo, in ciascuna universita', per
l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale
dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti.
3-bis. Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari
atenei e diversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca impartisce alle
universita' precise disposizioni relative alle modalita' di attuazione
dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di
scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie chiamate
ad attivare i corsi, tenendo conto dell'attivita' lavorativa dei
frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio
nazionale.
4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori
di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione
all'insegnamento e che abbiano prestato almeno trecentosessanta
giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre
1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero,
all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati
con le relative classi di strumento presso i conservatori ai fini
del conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento musicale,
nonche' per educazione musicale nella scuola secondaria, secondo
modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzzione,
dell'universita' e della ricerca, tenuto anche conto dei criteri
di cui al comma 3.
4-bis. Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dell'abilitazione
all'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano
prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso
77/A, istituita dall'articolo 9 del decreto del Ministro della
pubblica istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 235 del 6 ottobre 1999, dal 1° settembre 1999 alla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini
del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in quest'ultima
classe di concorso, all'ultimo anno del corso di didattica della
musica coordinato con le relative classi di strumento presso i
conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione all'abilitazione
posseduta, secondo modalita' definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Al presente
comma si applicano i criteri di cui al comma 3 e le disposizioni
di cui al comma 7.
5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo,
il servizio di insegnamento e' valido solo se prestato con il
possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti
a posti di ruolo o a classi di concorso.
6. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui
al comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari,
le classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno
scolastico 2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari
per esami e titoli. L'inserimento nelle graduatorie permanenti
ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita
legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze
locali.
7. I corsi speciali di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 4 e 6 sono finanziati
con le maggiori entrate realizzate dalle universita' e dai conservatori
con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi
a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole
universita' e dei singoli conservatori.
7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, e' valida l'abilitazione
all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale
da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi
banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2
gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 15 del 20 febbraio 2001, purche' abbiano maturato
il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'articolo
1, commna 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro
la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306.
Art. 2-bis.
Graduatorie dell'AFAM
1. I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni
nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM)
sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione
dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo
modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca.
Art. 3.
Disposizioni relative ai passaggi di ruolo
1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto scuola, e' determinato, entro
il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente
di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria.
2. Sono consentiti passaggi di cattedre sulla classe di concorso
77/A a docenti di ruolo in educazione musicale, purche' gia' inseriti
in graduatoria permanente di strumento e che abbiano prestato
360 giorni di servizio su tali cattedre.
Art. 3-bis.
Graduatoria aggiuntiva per aspiranti all'insegnamento su posti
di sostegno
1. Ai docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione
per l'insegnamento sui posti di sostegno successivamente alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione
ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti del direttore
generale del personale e degli affari generali e amministrativi
del Ministero della pubblica istruzione del 31 marzo e del 1°
aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 29 del 13 aprile 1999,
nonche' con decreti dirigenziali 2 aprile e 6 aprile 1999, pubblicati
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - rispettivamente n. 31 del 20 aprile 1999 e n. 33 del
27 aprile 1999, e che risultano inseriti nelle relative graduatorie
di merito, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione a domanda
in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l'assunzione
degli aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione
entro il predetto termine. Il numero delle assunzioni a tempo
indeterminato su posti di sostegno disposte in esecuzione di sentenze
passate in giudicato e' detratto dal contingente di nomine autorizzate
ai sensi delle norme vigenti.
Art. 3-ter.
Accesso con riserva
1. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli iscritti all'ultimo
anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario
e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze
della formazione primaria possono presentare domanda di inclusione
con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto,
alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. Coloro
che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della
specializzazione nel sostegno, purche' abilitati, possono presentare
domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno,
alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione
dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti
verra' effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione,
il cui termine e' fissato con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, nelle graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, sono altresi'
iscritti con riserva, fino al conseguimento del titolo, gli insegnanti
ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui
all'articolo 2 del presente decreto, limitatamente all'ultimo
scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge
3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 agosto 2001, n. 333.
Art. 3-quater.
Proroga dell'utilizzazione di personale
1. Al fine di garantire la continuita' della formazione universitaria
agli iscritti ai corsi di laurea per la formazione primaria e
alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario
e di valorizzare le competenze acquisite, e' prorogata l'utilizzazione,
presso le suddette strutture universitarie, del personale della
scuola elementare e secondaria che, con decorrenza 1° settembre
2004, cesserebbe dall'utilizzazione disposta ai sensi dell'articolo
2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 dicembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1999,
e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 28 aprile 2003, n. 44. Allo stesso scopo e fino
al medesimo termine, non si applica la disposizione di cui al
comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, nella
parte in cui prevede che i docenti e i dirigenti scolastici della
scuola elementare non possano essere utilizzati, per le finalita'
del comma 4 dello stesso articolo 1, per periodi superiori ad
un quinquennio. In sede di adozione dei decreti di attuazione
dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, si tiene conto
della professionalita' e delle competenze gia' acquisite dal personale
che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio.
Art. 4.
Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla
professione di medico chirurgo
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma del
regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro
per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
indetta, per l'anno 2004, una sessione straordinaria di esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
medico chirurgo, riservata ai possessori della laurea in medicina
e chirurgia, conseguita secondo l'ordinamento previgente alla
riforma introdotta dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, entro l'anno accademico
2002-2003.
2. Le prove degli esami di cui al comma 1 si svolgono secondo
le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.
3. Gli esami di cui al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate
con ordinanza ministeriale, tenuto conto del numero degli interessati.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
si provvede con le maggiori entrate realizzate dalle universita'
con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi
posti a carico dei candidati per l'iscrizione all'esame di Stato,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per il bilancio
delle universita'.
5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo gli esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
medico chirurgo si svolgono secondo la disciplina prevista dal
citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca n. 445 del 2001.
Art. 4-bis.
Idoneita' a professore associato
1. A decorrere dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto
dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
e' legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli articoli
50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro
che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza
di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione
emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa,
li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle universita'
nel ruolo dei professori associati.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari a 7.000 euro per l'anno 2005 e 10.000 euro a decorrere dall'anno
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti
assegnati alle universita' interessate dalle disposizioni di cui
al comma 1 a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' statali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come rifinanziato dalla
tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
Spese di personale docente e non docente universitario
1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione,
valutazione e finanziamento delle universita', per l'anno 2004,
ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto,
salvo che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 53,
quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dei costi
derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore
delle universita' previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a
decorrere dall'anno 2002.
2. Per l'anno 2004 le spese per il personale universitario, docente
e non docente che presta attivita' in regime convenzionale con
il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi
tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma
4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 5-bis.
Proroga del Consiglio universitario nazionale
1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo
di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica
nella sua composizione alla data del 30 aprile 2004 fino all'insediamento
del nuovo Consiglio riordinato, e comunque non oltre il 30 aprile
2005.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle camere per la conversione
in legge.
Tabella
(prevista dall'articolo 1, comma 1)
Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo
scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni
A) Titoli di accesso alla graduatoria.
A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o
di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneita', o per
il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle
scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)
o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque
posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima
classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento
nella graduatoria permanente, ivi compreso il diploma "di
didattica della musica" di durata quadriennale, conseguito
con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso, ai
sensi dell'art. 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonche'
per la laurea in scienze della formazione primaria valida per
l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie
di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo
di punti 12. Nel predetto limite di12 punti vengono attribuiti,
in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il
concorso o l'esame ai soli fini abilitativi e' stato superato,
i seguenti punti:
per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso
o esame,
| |
punti |
| fino a 59 |
4 |
| per il punteggio da 60 a 65 |
5 |
| per il punteggio da 66 a 70 |
6 |
| per il punteggio da 71 a 75 |
7 |
| per il punteggio da 76 a 80 |
8 |
| per il punteggio da 81 a 85 |
9 |
| per il punteggio da 86 a 90 |
10 |
| per il punteggio da 91 a 95 |
11 |
| per il punteggio da 96 a 100 |
12 |
A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio
di cui al punto A.1:
a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione
o di idoneita' o un solo titolo con valore abilitante;
b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di
idoneita', in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore
a 100 sono rapportate a 100;
c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso
al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al
voto inferiore se inferiori a 0,50;
d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per
esami e titoli per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna
si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella
graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli,
espresso in centesimi, ovvero, se piu' favorevole, il punteggio
relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato
a cento;
e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per
esami e titoli per l'insegnamento nella scuola elementare si valuta
il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria
generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova
facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero,
se piu' favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame
espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo e' sempre rapportato
a cento;
f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento
a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame,
di cui alle ordinanze ministeriali n. 153 del 15 giugno 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
n. 57 del 20 luglio 1999, n. 33 del 7 febbraio 2000, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 25 del
28 marzo 2000 e n. 1 del 2 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 15 del 20 febbraio 2001,
deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi,
relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.
A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione
europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie 89/48/CEE
del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e 92/51/CEE del Consiglio,
del 18 giugno 1992, sono attribuiti punti 8.
A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata
biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti
ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale
del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento
cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di piu' abilitazioni
conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero
punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato;
per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. Per l'abilitazione
conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica,
in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti
ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso,
equiparata a servizio specifico, per una delle due classi di insegnamento
cui si riferisce l'abilitazione, a scelta dell'interessato. Per
l'altra abilitazione sono attribuiti punti 6.
A.4-bis) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso
i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta
al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti
24.
A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento
di cui al punto A.1, con esclusione di quella per la quale e'
stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti
in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti
6.
B) Servizio di insegnamento o di educatore.
B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne
o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica
statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento
prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap,
e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti,
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad
un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.
B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione
secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole
elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate,
sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni,
punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.
B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti
punti B.1 e B.2:
a) e' valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con
il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente
all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto
per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;
b) il servizio prestato contemporaneamente in piu' insegnamenti
o in piu' classi di concorso e' valutato per una sola graduatoria
a scelta dell'interessato;
b-bis) il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento
diverso da quello cui si riferisce la graduatoria e' valutato
nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto
B.1).
c) il servizio svolto nelle attivita' di sostegno, se prestata
con il possesso del prescritto titolo per l'accesso alla classe
di concorso, area disciplinare o posto, e' valutato in una delle
classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato;
d) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante
il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per
l'insegnamento secondario;
e) a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 il servizio prestato
nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole materne o elementari
o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi
appartenenti all'Unione europea e' equiparato al corrispondente
servizio prestato in Italia;
f) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano
titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale,
e' valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti
curricolari della scuola statale;
g) il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole
paritarie e' valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma
2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate
nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n.
90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari e' valutato
in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle
di cui almeno una sede e' collocata in localita' situata sopra
i 600 metri dal livello del mare.
i) (soppressa).
C) Altri titoli.
C.1) Ai titoli elencati nella presente lettera C non puo' essere
attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.
C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli
che danno accesso alla graduatoria fatto salvo quanto previsto
ai punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3.
C.3) Per ogni abilitazione o idoneita' all'insegnamento posseduta
in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi
della lettera A), sono attribuiti punti 3.
C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.3:
a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari
o classi affini con un unico esame, il punteggio e' attribuito
per una sola abilitazione;
b) le idoneita' e le abilitazioni per la scuola materna, elementare
e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie
relative alle scuole secondarie e viceversa;
c) non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneita' conseguiti
in violazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze
ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001.
C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi
dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ai sensi delle citate direttive
comunitarie n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta
al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti
punti 1.
C.6) Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al conseguimento
del titolo.
C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli
del personale docente della scuola elementare, per le lauree in
lingue straniere, di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, previste per le classi di
concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno
due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del
Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea
in scienze della formazione primaria indirizzo per la scuola elementare,
per ogni titolo sono attribuiti punti 6.
C.8) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli
del personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze
della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna, sono
attribuiti punti 6.
C.9) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli
del personale educativo, per la laurea in scienze della formazione
primaria, indirizzo per la scuola elementare, sono attribuiti
punti 6.
C.10) La valutazione della laurea in scienze della formazione
primaria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 e' alternativa alla
valutazione dello stesso titolo ai sensi dalla lettera A, punto
A.5.
C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario
o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale,
con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce
la graduatoria, sono attribuiti punti 3.
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"DAP - Discorso e apprendimento"
- (Cd-rom + guida pp.48) - Progetto interuniversitario
- a cura di Clotilde Pontecorvo, Facoltà di Psicologia 2, Università
"La Sapienza" Roma
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