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  » Sezione Speciale - "Tirocinio" ©®2000-2008 Tutti i diritti riservati Infantiae.Org™ s.r.l.

» Le teorie - Sezione Speciale - "Tirocinio"

Aspetti istituzionali del tirocinio, fra Scuola e Università (I)

Michele De Gregorio, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Docente di Istituzioni di Diritto Pubblico – Università di Urbino

Premessa

Sono molto grato per l’invito a partecipare al convegno, che mi offre occasione innanzitutto per rendere testimonianza alla meritoria attività che il personale della scuola impegnato nell’attività di tirocinio va svolgendo nell’assicurare un proficuo raccordo tra la scuola e l’Università.
E’ un apprezzamento che trovo espresso anche nella recente deliberazione del Consiglio di Facoltà inviata al Ministro, dalla quale più in generale traspare quanto significativo ed irrinunciabile sia ritenuto, dalla stessa Università, il rapporto fra scuola militante e mondo accademico.
Ho letto anche i documenti con cui i supervisori di tirocinio di diversi Atenei hanno prospettato le molte ragioni a sostegno delle proprie aspettative, chiedendo, in particolare, il superamento del previsto limite quadriennale della utilizzazione ed esprimendo preoccupazioni circa la paventata perdita della titolarità di sede per i supervisori a tempo pieno.
Non siamo ovviamente in grado di prevedere come saranno declinate, nel testo dei decreti che seguiranno alla legge delega (il cui iter parlamentare può ormai ritenersi sostanzialmente concluso) le modalità applicative delle rilevanti innovazioni che essa reca all’art. 5.

I tratti salienti della riforma

Si tratta di innovazioni di indubbio spessore: attraverso una professionalità che discende da un’elevata e paritetica formazione universitaria iniziale per ogni grado scolastico (“la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università…), emerge il meritorio intento del legislatore di accrescere cultura e competenza degli insegnanti, ineludibile premessa, a propria volta, per recuperare alla scuola il prestigio e la dignità che le sono da tempo negati.
La legge n. 30/2000 non aveva risolto il problema della formazione iniziale dei docenti, sul quale vi è stata incertezza di posizioni tra i fautori di una preparazione centrata sulle discipline e i sostenitori di una preparazione esplicitamente finalizzata invece all’insegnamento, più breve e rimessa alle scienze dell’educazione. La legge in corso di approvazione si fa carico di affrontare il problema proponendo una soluzione equilibrata – al punto da aver guadagnato diffusi consensi – che si sostanzia nella previsione di un percorso formativo lungo, con progressivo passaggio professionalizzante nel mondo della scuola.
Il modello formativo ha carattere unitario ed è fondato sulla pari dignità dei percorsi universitari, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria, e la programmazione delle iscrizioni universitarie è collegata ai posti di insegnamento prevedibilmente disponibili in ambito regionale, il che stabilisce un rapporto funzionale tra formazione e reclutamento (1).
L’articolazione degli studi e il profilo professionale unitario e comune che emergono dalla legge costituiscono premessa per riconsiderare positivamente, in prospettiva, anche i processi di mobilità all’interno della nuova architettura del sistema scolastico.
Per l’accesso all’insegnamento sono previste lauree specialistiche anche interfacoltà o interuniversitarie. Per i docenti di scuola secondaria è previsto uno specifico approfondimento disciplinare (2).
L’accesso alla laurea specialistica è condizionato dalla preventiva verifica delle necessarie competenze da parte degli allievi, a cura dell’ Università (3).
L’esame finale per il conseguimento della laurea specialistica ha valore abilitante per uno o più insegnamenti (4) .
E’ previsto un periodo di tirocinio scolastico guidato, con contratto retribuito. Anche se si riafferma per tal via l’esigenza di più organici rapporti tra Università e scuola, affidati ad una struttura d’ateneo o di interateneo, non è tuttavia definito il contributo delle scuole e degli insegnanti al processo di formazione (5).
Non v’è dubbio infatti che sia (e debba rimanere) affidata all’Università la leadership della formazione: ma l’affermazione secondo cui le strutture didattiche d’ateneo o d’interateneo “promuovono e governano” i centri d’ eccellenza, implica il rischio di allontanare il mondo della scuola da quello universitario, relegando impropriamente il primo in una marginale condizione subalterna (6).
Il ruolo delle Università viene chiamato in causa anche in relazione allo sviluppo di nuove funzioni o figure professionali. Si tratta di un terreno assai promettente, perché strettamente connesso con l’autonomia, che richiede l’emergere e il consolidarsi di una “leadership collaborativa” all’interno di ogni scuola, non solo con l’individuazione di uno staff di collaboratori del dirigente scolastico, ma con l’affidamento a docenti qualificati di nuove responsabilità e funzioni (progettare, formare, documentare, valutare, fare ricerca, ecc.) sempre più necessarie allo sviluppo di modelli organizzativi e curricolari complessi.
Anche in questo caso si può osservare che la preparazione di nuove figure professionali, come arricchimento ed articolazione della funzione docente, non può essere affidata esclusivamente a percorsi formativi di natura accademica, valutati e certificati in una sede esterna alla scuola: ciò implicherebbe un giudizio ingenerosamente negativo sulla capacità della scuola di esprimere e produrre cultura, conoscenza, sapere professionale (7).
Per completezza di esposizione vanno infine registrate due innovazioni di rilievo per alcune categorie di docenti. In primo luogo si aprono le porte delle SSIS e dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria, anche in soprannumero e con un percorso abbreviato, ai candidati non abilitati, ma provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno: sarà così favorita l’immissione in ruolo di docenti specializzati nel sostegno, attenuando la grave situazione causata dalla precarizzazione dell’insegnamento di sostegno.
La seconda novità si riferisce all’attribuzione del valore abilitante alla Laurea in Scienze della Formazione per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia ed elementare, riconoscendosi in tal modo rilievo “professionalizzante” ai percorsi formativi universitari attuati con la legge n. 341/1990. I docenti laureati potranno così aspirare, beneficiando di uno specifico punteggio, all’inserimento nelle graduatorie permanenti per l’ immissione in ruolo (8).

Il raccordo Scuola/Università. La funzione del tirocinio.

Per quanto in particolare riguarda il tirocinio, la norma prefigura - come si è rilevato - un periodo di apprendistato post lauream e ipotizza contratti di formazione lavoro “con specifiche attività di tirocinio”.
Se l’attività di tirocinio dovesse esplicarsi secondo quest’unico modello, ne risulterebbe gravemente pregiudicata la funzione che esso ha fin qui assolto e probabilmente delegittimata la sopravvivenza della stessa figura del supervisore (9).
Rispetto a tale eventualità occorre innanzitutto osservare che, anche se l’affinamento delle competenze professionali dei docenti discende soprattutto da un rigoroso itinerario scientifico e culturale, non può certo negarsi merito alla integrazione degli apporti accademici con quelli professionali, che vale a coniugare conoscenze, impegno didattico disciplinare, competenze psicopedagogiche e tirocinio professionale, in un ambente collaborativo caratterizzato dalla unitarietà dell’impianto progettuale e delle susseguenti pratiche realizzative. Lungi dal potersi identificare con il solo mondo accademico, tale ambiente deve sempre più estesamente e intensamente coinvolgere quello scolastico, sia attraverso lo strumento della convenzione con ogni singola scuola, sia assicurando alle Università la collaborazione non occasionale di insegnanti in grado di assumere la complessità delle imprescindibili funzioni di progettazione e di raccordo.
Nelle forme con cui è stato fin qui curato, il tirocinio ha consentito di costruire un percorso che ha coniugato l’apprendimento in situazione con la riflessione scientifica, coinvolgendo attivamente i tirocinanti in contesti lavorativi reali, così da favorire l’acquisizione di competenze operative e di organizzazione didattica, le pratiche e gli atteggiamenti più efficaci nell’azione formativa e nelle relazioni intersoggettive.
Inteso - e concretamente agito - come spazio di incontro dialettico tra Università e Scuola, il tirocinio non accredita né il modello della separazione – fondato su una improponibile distinzione strutturale tra formazione accademica e apprendimento sul campo - né quello, altrettanto improprio, della dipendenza, che confina l’apprendistato in una dimensione “laboratoriale”, piattamente applicativa della riflessione teorica.
Nel rispetto di una formazione integrata tra elaborazione scientifica e pratica operativa, si è venuto configurando un modello di formazione volto a definire un profilo di insegnante “pratico-riflessivo”, che si sostanzia di un sapere professionale generato tanto dalla pratica didattica che dai modelli teorici.

Note
(1) Per comodità di raffronto, si riporta, in questa e nelle note che seguono, il testo della disposizione in commento. “Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell’ infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche.”

(2) b) Con uno o più decreti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, e all’articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all’insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all’estero”.

(3) c) “l’accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all’adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;”

(4) “d) l’esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell’ istruzione, dell’università e della ricerca.”

(5) “e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell’accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l’istituzione e l’ organizzazione di apposite strutture di ateneo o d’interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche”

(6) “f) le strutture didattiche di ateneo o d’interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.”

(7) “g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.”

(8) 3. “Per coloro che, sprovvisti dell’abilitazione all’insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un’abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in soprannumero al secondo anno di corso della scuola. 1 corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell’iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell’infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l’inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Alfine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «I concorsi hanno funzione abilitante.» sono soppresse.”

(9) E’ da chiedersi se la previsione normativa non tragga causa anche dalle esperienze non sempre esaltanti delle Scuole di Specializzazione per la scuola secondaria, non sfociate in esiti più persuasivi e coerenti con le ragioni di fondo dalle quali scaturisce l’esigenza di un costante raccordo fra scuola ed Università.

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Tratto da Maria Chiara Michelini, (a cura di) L'apprendista insegnante, Quatroventi, Urbino 2003

Indice "Teorie"
Indice generale "Tirocinio"

   

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» Titolo
"DAP - Discorso e apprendimento"
-
(Cd-rom + guida pp.48) - Progetto interuniversitario
- a cura di Clotilde Pontecorvo, Facoltà di Psicologia 2, Università "La Sapienza" Roma
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