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- "Tirocinio"
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA
DECRETO 26 maggio 1998 n. 153
Criteri generali per la disciplina da
parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi di laurea
in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione
per l'insegnamento nella scuola secondaria
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
di concerto con IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante:
"Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica";
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concemente: "Riforma
degli ordinamenti didattici universitari";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, riguardante: "legge
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: "Misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo";
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245, recante:
"Regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria
e di connesse attivita' di orientamento";
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, reso in
data 30 aprile 1998;
Visti i pareri delle commissioni parlamentari della Camera e del
Senato, resi rispettivamente in data 28 aprile e 30 aprile 1998;
Vista la nota n. 27962/BL del 22 maggio 1998 del Ministero della
pubblica istruzione;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intendono:
a) per corso di laurea, il corso di laurea in scienze della formazione
primaria di cui all'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341;
b) per scuola, la scuola di specializzazione all'insegnamento
secondario di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341;
c) per obiettivo formativo, l'insieme di attitudini e competenze
caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, da sviluppare
negli studenti del corso di laurea e della scuola;
d) per credito formativo, la definizione adottata nel Sistema
europeo di trasferimento di crediti accademici nelle Comunita'
europee (ECTS), di cui alla decisione 87/327/CEE del Consiglio
del 15 giugno 1987;
e) per laboratorio, l'analisi, la progettazione e la simulazione
di attivita' didattiche di cui alle aree 1 e 2 di cui agli allegati
B e C, con intervento coordinato di docenti di entrambe le aree;
f) per tirocinio, le esperienze svolte presso istituzioni scolastiche
al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze
operative;
g) per prove di valutazione conclusive, le modalita' di accertamento
dell'apprendimento al termine di attivita' didattiche.
Art. 2.
Disposizioni generali
1. Gli ordinamenti degli studi del corso di laurea
e della scuola sono disciplinati dalle universita' nei regolamenti
didattici in conformita' ai criteri di cui al presente decreto.
2. I contenuti minimi qualificanti del corso di laurea e della
scuola sono determinati negli allegati B e C, sulla base dell'obiettivo
formativo di cui all'allegato A. Le scelte delle universita' relative
agli insegnamenti e alle altre attivita' didattiche sono definite
in funzione del predetto obiettivo formativo.
3. Le attivita' didattiche e le procedure di verifica e di valutazione
del rendimento sono programmate collegialmente dalle competenti
strutture didattiche e sono condotte dai docenti in maniera coordinata,
promuovendo altresi la partecipazione degli allievi, al fine di
rendere le metodologie impiegate coerenti con l'obiettivo formativo.
4. Il corso di laurea e la scuola possono essere attivati anche
sulla base di intese tra due o piu' universita'. In sede di definizione
dei relativi ordinamenti, di progettazione e verifica delle attivita'
didattiche, le universita' assicurano l'integrazione delle competenti
strutture didattiche con rappresentanti di altre strutture di
docenti dell'ateneo interessati su un piano di pari responsabilita'.
Per la composizione degli organi delle predette strutture si applica
la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo,
del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge
21 giugno 1995, n. 236. Per le finalita' di cui al presente decreto
le universita' attivano opportune forme di collaborazione con
gli enti locali e possono stipulare convenzioni con enti di ricerca
e loro strutture scientifiche, nonche' con accademie di belle
arti, conservatori, istituti musicali pareggiati, ISEF, istituzioni
scolastiche, con particolare riferimento alla programmazione e
realizzazione di attivita' di laboratorio e di tirocinio. Ulteriori
forme di utilizzo, nel corso di laurea e nella scuola, di personale
docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare
riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento
del medesimo con altre attivita' didattiche sono realizzate dalle
universita' sulla base di criteri
definiti dalla commissione di cui all'art 4, comma 5, della legge
9 maggio 1989, n. 168.
5. Le attivita' didattiche comprendono il laboratorio ed il tirocinio.
Alle attivita' di laboratorio e' destinato non meno del 10 per
cento dei crediti formativi relativi al corso di laurea e non
meno del 20 per cento dei crediti relativi alla scuola. Alle attivita'
di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica,
e' destinato non meno del 20 per cento dei crediti per il corso
di laurea e non meno del 25 per cento dei crediti per la scuola.
6. Le attivita' didattiche previste in ogni semestre impegnano
complessivamente tra le 250 e le 300 ore. In ogni universita'
i regolamenti didattici:
a) disciplinano le attivita' didattiche prevedendo gli insegnamenti
da impartire, eventualmente articolati in moduli, l'attivazione
del laboratorio, del tirocinio e di altre modalita';
b) definiscono in termini di crediti il carico didattico, comprensivo
dello studio personale, di ognuna delle attivita' previste, facendo
pari a 30 il totale dei crediti in un semestre;
c) determinano eventuali abbreviazioni della durata del corso
di laurea e della scuola in relazione a crediti riconosciuti;
d) definiscono gli adempimenti degli studenti in relazione all'impegno
didattico complessivo semestrale sulla base delle disposizioni
attuative del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245, in materia
di frequenza a tempo pieno e a tempo parziale;
e) possono disporre che la relazione di cui al comma 8 sia integrata
da uno specifico lavoro di tesi; in tal caso nel semestre conclusivo
le rimanenti attivita' didattiche non possono superare le 100
ore.
7. Le prove di valutazione conclusive previste nel regolamento
didattico riguardano globalmente, di regola, una pluralita' di
attivita' didattiche e sono determinate in un numero non superiore
a 3 per semestre. Le competenti strutture didattiche disciplinano
le modalita' delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell'ambito
delle predette attivita'. E' prevista in ogni caso una prova specifica
di conoscenza di una lingua straniera.
8. L'esame per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione
comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad
attivita' svolte nel tirocinio e nel laboratorio. Della relativa
commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari
sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano
collaborato alle attivita' del corso di laurea o della scuola.
9. Nella organizzazione delle attivita' del corso di laurea e
della scuola le universita' tengono conto, ai fini dei necessari
raccordi, dei momenti formativi previsti quale formazione in servizio
degli insegnanti.
Art. 3.
Criteri relativi al corso di laurea in scienze della formazione
primaria
1. Il corso di laurea ha la durata di 4 anni.
Costituisce titolo di ammissione il diploma di istruzione secondaria
superiore di durata quinquennale.
2. Il corso di laurea si articola in un biennio comune e in due
indirizzi, uno per la scuola materna e l'altro per la scuola elementare.
Il tirocinio e' attivato fin dal primo anno. La scelta dell'indirizzo
e' compiuta al termine del secondo anno accademico. La laurea
conseguita costituisce titolo per l'ammissione, in relazione all'indirizzo
prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna
e nella scuola elementare, nonche', con riferimento all'indirizzo
per la scuola elementare, a posti di educatore nelle istituzioni
educative statali.
3. Il corso di laurea afferisce di norma alla facolta' di scienze
della formazione, fermo restando quanto previsto all'art 2, comma
4, secondo periodo, in ordine all'integrazione degli organi; per
il funzionamento del corso sono utilizzate le strutture dell'ateneo
e, con il loro consenso, i professori e i ricercatori di tutte
le facolta' presso cui le necessarie competenze sono disponibili.
L'universita', ovvero le universita' d'intesa ai sensi dell'art.
2, comma 4, possono attivare il corso di laurea anche nell'ambito
di un coordinamento interfacolta', definendo secondo i propri
ordinamenti le necessarie procedure e gli organismi scientifici,
didattici ed amministrativi responsabili.
4. L'ordinamento didattico si conforma ai seguenti criteri:
a) fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 5, per il
laboratorio e il tirocinio, almeno il 20 per cento dei crediti
complessivi nell'indirizzo per la scuola elementare ed almeno
il 25 per cento nell'indirizzo per la scuola materna e' relativo
ad attivita' didattiche di cui all'area n. 1 dell'allegato B);
b) almeno il 35 per cento dei crediti complessivi nell'indirizzo
per la scuola elementare ed almeno il 25 per cento nell'indirizzo
per la scuola materna e' relativo ad attivita' didattiche di cui
all'area n. 2 dell'allegato B;
c) almeno il 5 per cento dei crediti complessivi e' riservato
ad insegnamenti liberamente scelti dallo studente, anche attivati
in altri corsi universitari. Sono garantite possibilita' di opzioni
individuali anche all'interno delle aree di cui alle lettere a)
e b);
d) il piano di studio individuale di ogni studente comprende almeno
un'attivita' di ciascuno dei campi di cui alle aree 1 e 2 dell'allegato
B. Il predetto piano di studio, se definito nell'ambito dell'indirizzo
per la scuola elementare, prevede altresi il conseguimento di
un piu' elevato numero di crediti formativi relativi all'area
2 dell'allegato B, opportunamente selezionati in corrispondenza
delle competenze parzialmente differenziate degli insegnanti di
scuola elementare.
5. E' garantita, nei limiti di cui al presente comma e mediante
l'utilizzazione di crediti acquisiti, la mobilita' di studenti
da e per il corso di laurea. In particolare, attraverso piani
di studio opportunamente personalizzati in relazione al curricolo
di cui al comma 4.
a) chi ha conseguito la laurea in uno dei due indirizzi puo' conseguire
la laurea nell'altro indirizzo integrando la formazione in non
piu' di due semestri;
b) chi ha conseguito una laurea ritenuta dalla competente struttura
didattica rilevante per l'insegnamento nella scuola elementare
o materna puo' conseguire la laurea in non piu' di quattro semestri.
6. Ferme restando le attivita' previste per tutti gli allievi
nell'area 1 di cui all'allegato B, sono previste specifiche attivita'
didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione
scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di
consentire, allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti
formativi in base ai quali il diploma di laurea puo costituire
titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attivita' didattica
di sostegno ai sensi dell'art.14, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate
ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha gia' conseguito
la laurea nel corso puo' integrare il percorso formativo, ai fini
indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica
necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali dovra'
essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni,
in sede di formazione in servizio.
Art. 4.
Criteri relativi alla scuola di specializzazione all'insegnamento
secondario
1. La scuola ha la durata di 2 anni. Costituiscono
titolo di ammissione, relativamente ad ognuno degli indirizzi
in cui la scuola si articola:
a) le lauree che danno accesso ad una delle classi di abilitazione
di cui ai decreti previsti al comma 4, con le specificazioni relative
al curricolo e agli esami sostenuti previste per l'accesso stesso
dalla normativa emanata in materia dal Ministero della pubblica
istruzione;
b) per le classi corrispondenti, i diplomi conseguiti presso le
accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie
artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati,
gli ISEF;
c) i titoli universitari conseguiti in un Paese dell'Unione europea
che diano accesso, nel Paese stesso, alle attivita' di formazione
insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.
2. L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione
ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le
classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono
i diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi. Il
diploma di specializzazione conseguito costituisce titolo di ammissione
ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
3. La scuola e' struttura didattica dell'universita', cui contribuiscono
le facolta' e i dipartimenti interessati. L'universita', o le
universita' d'intesa ai sensi dell'art. 2, comma
4, tenuto anche conto dell'eventuale presenza di strutture interdisciplinari
finalizzate alla ricerca didattica, garantiscono con la collaborazione
delle facolta' interessate il supporto gestionale e le risorse
logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.
4. La scuola si articola in indirizzi, comprensivi ognuno di una
pluralita' di classi di abilitazione e disciplinati nel regolamento
didattico di ateneo sulla base dei criteri di cui all'allegato
D. Le classi di abilitazione comprese in ciascun indirizzo sono
determinate con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanati di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale. In ogni scuola sono attivati almeno due indirizzi.
5. Gli ordinamenti didattici delle scuole sono definiti in conformita'
ai seguenti criteri:
a) fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 5, per il
laboratorio e il tirocinio, almeno il 20 per cento dei crediti
complessivi e' relativo ad attivita' didattiche, di norma comuni
ai diversi indirizzi e offerte proporzionalmente al numero degli
studenti, dell'area 1 dell'allegato C;
b) almeno il 20 per cento dei crediti complessivi e' relativo
ad attivita' didattiche dell'area n. 2 dell'allegato C.
c) nell'ambito degli insegnamenti indicati in a) e in b), l'offerta
da parte dell'universita' deve essere piu' ampia degli obblighi
previsti per lo studente, onde consentire allo stesso alcune scelte
opzionali.
6. Il consiglio della scuola approva per ogni studente un piano
di studio individuale. Tale piano:
a) valuta il percorso formativo compiuto nell'universita' o in
una delle istituzioni di cui al comma 1, lettera, b) riconoscendo
crediti corrispondenti a non piu' di due semestri; entro il medesimo
limite complessivo, a eventuali esperienze di insegnamento compiute
puo' essere attribuito un credito sostitutivo di parte degli obblighi
di tirocinio, nella misura massima della meta' degli obblighi
stessi;
b) definisce un curricolo integrato, eventualmente prolungato
di uno o due semestri per l'allievo che intenda conseguire contemporaneamente
una pluralita' di abilitazioni;
c) prevede, in aggiunta alle attivita' della scuola, una formazione
ulteriore da acquisire nelle facolta' competenti, nei casi in
cui il precedente curricolo risulti carente in discipline rilevanti
per l'abilitazione da conseguire e per la partecipazione ai relativi
concorsi;
d) disciplina lo svolgimento del tirocinio in istituti scolastici
di diversa tipologia.
7. Piani di studio di un solo semestre possono essere approvati
a favore di chi, gia' abilitato, aspiri ad una diversa abilitazione
ovvero di chi sia in possesso, oltre che della laurea prevista
per l'abilitazione, anche di quella in scienze della formazione
primaria.
8. Ferme restando, per tutti gli allievi, adeguate attivita' nell'area
1 di cui all'allegato C, sono previste specifiche attivita' didattiche
aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica
degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire,
per lo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi
in base ai quali il diploma di specializzazione abilita all'attivita'
didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono
finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno.
Chi ha gia' conseguito il diploma nella scuola puo' integrare
il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri
aggiuntivi. La preparazione specialistica, necessaria in relazione
a particolari handicap sensoriali, dovra' essere completata, con
riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione
in servizio.
Art. 5.
Norme particolari
1. Per la formazione degli insegnanti delle scuole
della regione Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e
Bolzano, delle scuole in lingua slovena e in lingua ladina le
universita' approvano i necessari regolamenti didattici, adattando
i criteri del presente decreto alle particolari situazioni linguistiche;
in particolare, fermo restando il conferimento del titolo da parte
di una universita' italiana, potra' essere previsto lo svolgimento
di parte del percorso formativo presso universita' di Paesi stranieri,
anche sulla base delle convenzioni di cui all'art. 17, comma 98,
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 6.
Norme di attuazione
1. Ai fini del conseguimento dello specifico
obiettivo formativo di cui all'allegato A il ricorso alla mutuazione
degli insegnamenti attivati presso altri corsi di laurea o scuole
di specializzazione e' consentito, con delibere motivate delle
competenti strutture didattiche, per non piu' di un quarto degli
insegnamenti attivati nel corso di laurea o nella scuola.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei per la registrazione
ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 1998
Il Ministro: Berlinguer
Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1998
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 137
Allegato A
OBIETTIVO FORMATIVO DEL CORSO DI LAUREA E DELLA SCUOLA
Costituisce obiettivo formativo del corso di
laurea e della scuola il seguente insieme di attitudini e di competenze
caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante, che
possono essere integrati e specificati negli ordinamenti didattici:
1) possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinari
di propria competenza, anche con riferimento agli aspetti storici
ed epistemologici;
2) ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento
delle attivita' formative, assumendo consapevolmente e collegialmente
i loro bisogni formativi e psicosociali al fine di promuovere
la costruzione dell'identita' personale, femminile e maschile,
insieme all'autoorientamento;
3) esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con
i colleghi, le famiglie, le autorita' scolastiche, le agenzie
formative, produttive e rappresentative del territorio;
4) inquadrare, con mentalita' aperta alla critica e all'interazione
culturale, le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti
educativi;
5) continuare a sviluppare e approfondire le proprie conoscenze
e le proprie competenze professionali, con permanente attenzione
alle nuove acquisizioni scientifiche;
6) rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti
le attivita' didattiche attraverso una progettazione curriculare
flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di
conoscenza, metodi didattici;
7) rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenza e di
esperienza in cui operano, in modo adeguato alla progressione
scolastica, alla specificita' dei contenuti, alla interrelazione
contenutimetodi; come pure all'integrazione con altre aree formative;
8) organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali,
le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente per
l'apprendimento di ciascuno e di tutti;
9) gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra
loro come strumenti essenziali per la costruzione di atteggiamenti,
abilita', esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere
di esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire
nuove conoscenze;
10) promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione
con altre scuole e con il mondo del lavoro;
11) verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti docimologici
piu' aggiornati, le attivita' di insegnamentoapprendimento e l'attivita'
complessiva della scuola;
12) assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia
della scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei diritti dell'insegnante
e delle relative problematiche organizzative e con attenzione
alla realta' civile e culturale (italiana ed europea) in cui essa
opera, alle necessarie aperture interetniche nonche' alle specifiche
problematiche dell'insegnamento ad allievi di cultura, lingua
e nazionalita' non italiana.
Allegato B
CONTENUTI MINIMI QUALIFICANTI DEL CORSO DI LAUREA
L'ordinamento didattico di ogni ateneo individua,
quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento
dell'obiettivo formativo relativamente al corso di laurea, attivita'
didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e relativi
settori scientificodisciplinari:
Area 1 - Formazione per la funzione docente: comprende attivita'
didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini
e competenze di cui all'allegato A nel campo pedagogico, metodologicodidattico,
psicologico, socioantropologico, igienicomedico, nonche' relative
all'integrazione scolastica per allievi in situazione di handicap.
Area 2 - Contenuti dell'insegnamento primario: comprende, tenendo
conto dei programmi e degli orientamenti didattici della scuola
elementare e della scuola materna, attivita' didattiche finalizzate
alla acquisizione di attitudini e competenze di cui all'allegato
A in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacita' operative
nei campi linguisticoletterario, matematicoinformatico, delle
scienze fisiche, naturali ed ambientali, della musica e della
comunicazione sonora, delle scienze motorie, delle lingue moderne,
storicogeograficosociale, del disegno e di altre arti figurative.
Area 3 - Laboratorio (articolo 1, comma 1, lettera f).
Area 4 - Tirocinio (articolo 1, comma 1, lettera g).
Allegato C
CONTENUTI MINIMI QUALIFICANTI DELLA SCUOLA
L'ordinamento didattico di ogni ateneo individua,
quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento
dell'obiettivo formativo relativamente alla scuola, attivita'
didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e relativi
settori scientificodisciplinari:
Area 1 - Formazione per la funzione docente: comprende attivita'
didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini
e competenze di cui all'allegato A nelle scienze dell'educazione
e in altri aspetti trasversali della funzione docente.
Area 2 - Contenuti formativi degli indirizzi: comprende attivita'
didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze
di cui all'allegato A, relative alle metodologie didattiche delle
corrispondenti discipline, con specifica attenzione alla logica,
alla genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche,
al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere.
Area 3 - Laboratorio (articolo 1, comma 1, lettera f), con specifico
riferimento ai contenuti formativi degli indirizzi).
Area 4 - Tirocinio (articolo 1, comma 1, lettera g).
Allegato D
ISTITUZIONE DEGLI INDIRIZZI NELLA SCUOLA
Il raccordo tra indirizzi e classi di abilitazione,
come previsti all'art. 4, comma 4, ha valore sull'intero territorio
nazionale, per consentire un opportuno riferimento nel titolo
di abilitazione. Peraltro, il regolamento didattico di struttura
della singola universita' potra' accorpare alcuni tra gli indirizzi
ivi indicati, particolarmente nei casi in cui la medesima laurea
consenta l'acquisizione di abilitazioni collocate in indirizzi
distinti.
Gli indirizzi non possono essere troppo numerosi, per due ragioni:
a) occorre evitare alle universita' un eccesso di complicazioni
organizzative, tenendo anche conto del fatto che in alcune regioni
si prevedono scuole interuniversitarie con indirizzi attivati
presso universita' diverse;
b) e' necessario che un laureato che puo' avere accesso a diverse
abilitazioni trovi, il piu' possibile, nel medesimo indirizzo
le abilitazioni stesse; cio' rende piu' agevole la definizione,
da parte del consiglio della scuola, dei piani di studio articolati
in funzione del complesso delle abilitazioni da conseguire. La
presenza di piu' curricoli di abilitazione in uno stesso indirizzo
non significa che essi debbano essere pressoche' identici. Infatti,
la impostazione di indirizzi "larghi" comporta una loro
forte articolazione interna: piani di studio che conducono ad
abilitazioni molto differenti potranno avere, ad esempio, due
soli insegnamenti comuni (eccezionalmente, anche uno solo) all'interno
dell'indirizzo. All'opposto gli insegnamenti delle scienze dell'educazione
saranno invece comuni ai diversi indirizzi, ma potranno differenziarsi,
anche all'interno di uno stesso indirizzo, quando esso conglobi
classi della secondaria superiore con classi di scuola media.
Una universita' non deve necessariamente attivare tutti gli indirizzi;
si prevede che sia sufficiente attivarne due. Analogamente all'interno
degli indirizzi attivati un ateneo non deve necessariamente offrire
tutti gli anni tutti i filoni di abilitazione; cio' vale in particolare
nei casi in cui la disponibilita' dei relativi posti di insegnamento
nel sistema scolastico sia molto esigua.
In ogni caso, deve essere prevista la possibilita' di piani di
studio "a cavallo" tra due indirizzi. Cio' sia perche'
determinate classi, collocate in un indirizzo, possono utilmente
usufruire di insegnamenti collocati in un altro, sia perche' esistono
classi che per loro natura devono essere previste come attivabili
all'interno di piu' di un indirizzo.
Relazione illustrativa
L'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, ha dettato in materia di autonomia didattica delle universita',
disposizioni innovative relativamente al settore degli ordinamenti
didattici, disciplinati dall'art. 9 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, nonche' dal regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 e dal
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni.
Tale impianto normativo, infatti, ha definito puntualmente, a
livello nazionale, gli ordinamenti didattici dei singoli corsi
di laurea, di diploma universitario e di specializzazione con
le procedure previste ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9 della predetta
legge n. 341/1990.
Sulla base delle nuove disposizioni recate dalla legge n. 127/1997,
i riferiti ordinamenti sono adottati dagli organi accademici delle
singole universita' sulla base di "criteri generali"
definiti dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) durata, numero minimo di annualita' e contenuti minimi qualificanti
per ciascun corso, con riferimento ai settori scientificodisciplinari;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la
mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli
ordinamenti degli studi.
Nell'adozione dei predetti decreti la norma, confermando quanto
gia' previsto dalla ricordata legge n. 341/1990, prescrive il
rispetto delle eventuali direttive comunitarie in materia, nonche'
il concerto, laddove previsto, di altre amministrazioni pubbliche.
Lo schema di provvedimento che si sottopone all'esame delle commissioni
parlamentari concerne la definizione degli ordinamenti didattici
del corso di laurea per la formazione degli insegnanti della scuola
materna e della scuola elementare, nonche' della scuola di specializzazione
per gli insegnanti degli istituti secondari di secondo grado,
previsti rispettivamente all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art.
2 e 3, della predetta legge n. 341/1990 e regolati attualmente
dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio
1996, n. 471 e 31 luglio 1996, n. 470.
L'articolato e' stato redatto sulla base della proposta della
commissione mista MPI-MURST di cui all'art. 4 della legge n. 168
del 1989, tenendo anche conto dei suggerimenti e delle osservazioni
pervenute dalle varie universita' e dal mondo scolastico, nonche'
dei risultati istruttori dei lavori di una apposita commissione
costituita per l'esame delle problematiche derivanti dall'attuazione
del menzionato art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997.
Lo schema di provvedimento in questione si compone di 6 articoli
e di 4 allegati.
Dopo aver precisato, all'art. 1, taluni aspetti definitori ricorrenti
nel testo, l'art. 2 contiene disposizioni di carattere generale
comuni sia al corso di laurea che alla scuola di specializzazione.
Il primo comma, conferma che i singoli ordinamenti sono determinati
dalle universita' in sede di adozione dei propri regolamenti didattici,
intendendosi per questi ultimi i provvedimenti normativi secondari
di cui all'art. 11, comma 1 e 2 della ricordata legge n. 341/1990,
cosi' come statuito dalle disposizioni della legge n. 127/1997.
Il comma 2 precisa i riferimenti ai contenuti minimi qualificanti
dei corsi in questione, come definiti all'art. 1, rinviando agli
allegati B e C, formulati sulla base degli obiettivi formativi
individuati espressamente nell'allegato A al fine di indicare
alle universita' l'esigenza di finalizzare sistematicamente il
curricolo di sede allo specifico profilo professionale.
Il comma 3 contiene una disposizione di carattere programmatico
affermando l'esigenza di un coordinamento collegiale da parte
delle competenti strutture didattiche nello svolgimento di tutte
le attivita' didattiche anche mediante la partecipazione degli
allievi.
Il comma 4 ha natura organizzatoria e consente alle universita'
di procedere all'istituzione dei corsi in questione sulla base
di accordi o convenzioni con altri atenei, in collaborazione con
altre istituzioni formative e con gli enti locali, al fine del
reperimento delle necessarie risorse sia umane, sia finanziarie,
sia strutturali.
Il comma 5 specifica in termini di conseguimento dei crediti formativi,
il peso delle attivita' didattiche dei laboratori e dei tirocini,
cosi come definiti all'art. 1, organizzati presso il corso di
laurea e presso le scuole di specializzazione. Le percentuali
dei crediti piu' elevate nella scuola rispetto al corso di laurea
si giustificano nella circostanza che tali ultime strutture sono
deputate alla formazione didatticoprofessionale mentre nel corso
stesso deve essere considerato anche lo spazio per l'approfondimento
dei necessari contenuti culturali di base.
Il comma 6 definisce il limite di impegno orario semestrale per
le attivita' didattiche, vincolante per gli atenei in sede di
elaborazione dei propri regolamenti i quali oltre ai contenuti
tipici previsti dalla legge (art. 11 della legge n. 341/1990),
definiscono in termini di crediti il peso didattico di ognuna
delle attivita' previste, convenzionalmente facendo pari a 30
il totale dei crediti in un semestre.
Il comma 7 detta disposizioni in ordine alle prove di valutazione,
determinate in numero massimo di 3 per semestre, nonche' in materia
di disciplina delle modalita' delle stesse rimessa alle competenti
strutture didattiche, in ossequio a quanto previsto dall'art.
11, comma 2, della legge n. 341/1990.
Puntuali disposizioni sono dettate in ordine all'esame di diploma
(di laurea e di specializzazione) e alla composizione della relativa
commissione della quale e' prevista la presenza anche degli insegnanti
delle istituzioni scolastiche che a vario titolo collaborano alle
diverse attivita' didattiche.
All'art. 3, i criteri relativi al corso di laurea, dopo aver ripreso
al comma 1 e 2 il dettato normativo della legge n. 341/1990, disciplinano,
al comma 3, taluni aspetti organizzativi del percorso formativo
degli insegnanti di scuola materna ed elementare articolantesi
in due distinti bienni di indirizzo, dopo un primo biennio comune
propedeutico. In ordine alle modalita' organizzative lo stesso
comma, consente l'attivazione del corso attraverso il concorso
di varie facolta', nell'ambito di strutture organizzative a tale
fine disciplinate secondo le norme degli ordinamenti
universitari.
In particolare il comma 4 detta i criteri per la definizione degli
ordinamenti didattici attraverso la individuazione, in termini
di crediti didattici, del peso delle attivita' di insegnamento,
tra quelle esplicitamente individuate nell'allegato B alle aree
1 e 2, in tal modo rendendo flessibili per ciascun ateneo le modalita'
di definizione dei singoli piani di studio, entro limiti peraltro
predeterminati. Il modello adottato consente di modulare il corso,
da un canto in funzione degli obiettivi formativi e della risorsa
docenza a disposizione nell'ambito dei settori scientificodisciplinari
individuati, dall'altro, in relazione alle specifiche esigenze
degli allievi cui viene riservata la scelta di almeno il 5% dei
crediti formativi, anche all'interno di altri corsi universitari.
Con riferimento all'indirizzo della scuola elementare, tenuto
conto delle competenze e quindi delle specifiche professionalita'
di tale canale formativo i vincoli di cui alle lettere a) e b)
vengono parzialmente derogati a favore dei settori didatticoformativi
individuati all'area 2.
Puntuali disposizioni, atte a favorire la mobilita' degli studenti
e la spendibilita' dei crediti formativi conseguiti in altri corsi,
sono dettate al comma 5, mentre il comma 6 disciplina la formazione
degli insegnanti di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 3, della
legge n. 104/1992.
L'art. 4 detta specifici criteri per la istituzione delle scuole
di
specializzazione di cui all'art. 4 della legge n. 341/1990.
Mentre i commi 1 e 2 richiamano talune disposizioni del vigente
ordinamento in materia di durata, di criteri di ammissione alla
scuola, e di esame finale per il conseguimento del titolo abilitante
all'insegnamento, il comma 3 definisce il modello organizzativo
della scuola la quale a tutti gli effetti e' una struttura didattica
d'ateneo, non incardinata, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 162/1982, in una facolta' universitaria. Peraltro,
in linea con le statuizioni del predetto decreto presidenziale,
al funzionamento delle scuole in disamina provvedono le singole
facolta' universitarie per la parte di propria competenza, in
termini di reperimento di risorse logistiche, finanziarie e di
personale docente e tecnico amministrativo.
I commi 4 e 5 disciplinano le modalita' per la definizione, degli
ordinamenti didattici con particolare riferimento alle aree didatticoformative
individuate all'allegato C, il cui peso in termini di crediti
viene fissato dalla norma.
Il comma 6, quindi, detta disposizioni di carattere generale in
ordine all'approvazione del piano di studio individuale dello
studente prevedendo abbreviazioni di corso, previo riconoscimento
di crediti didattici gia' acquisiti, nonche' forme integrative
e ulteriori di formazione in relazione a scelte opzionali dello
studente stesso, ovvero a rilevate carenze formative.
Anche per tale percorso formativo vengono previste modalita' per
il conseguimento dell'abilitazione all'attivita' di sostegno ai
sensi della legge n. 104/1992.
L'art. 5 in particolare detta alcuni criteri per la formazione
degli insegnanti delle scuole della Val d'Aosta e del Trentino-Alto
Adige con riferimento specifico alla possibilita' per gli Atenei
di prevedere lo svolgimento di parte del corso presso universita'
straniere sulla base di accordi e convenzioni a tal fine stipulati
ai sensi dell'art. 17, comma 98, della legge n. 127/1997.
Infine, l'art. 6, onde garantire la specificita' dell'impianto
formativo dei corsi in questione limita il ricorso alle cd.
mutuazioni nella programmazione e nel funzionamento delle strutture
didattiche.
In parziale accoglimento dei pareri del Consiglio universitario
nazionale e delle commissioni parlamentari sono state quindi apportate
le seguenti modifiche:
all'art. 2, comma 5, la percentuale riservata al tirocinio nella
scuola e' stata abbassata per accogliere l'invito della commissione
della Camera a ridurre la percentuale complessiva rigidamente
destinata alle quattro aree di cui all'allegato C. Al comma 6
e' stata accolta l'indicazione del Consiglio universitario nazionale,
relativa alla individuazione dei crediti;
all'art. 3, comma 6, sono state accolte le due indicazioni della
commissione della Camera relative alla formazione di base, per
tutti, nelle problematiche dell'handicap e ad una preparazione
specialistica, da completare in sede di formazione in servizio,
per particolari handicap sensoriali;
all'art. 4, comma 3, e' stata accolta una osservazione della commissione
della Camera, che ribadisce la collaborazione delle facolta' interessate
alla scuola di specializzazione. Al comma 6 e' stata accolta,
alla lettera c), una indicazione del Consiglio universitario nazionale
relativa alla partecipazione ai concorsi. Al comma 8 e' stata
recepita l'osservazione della commissione della Camera, di analogo
contenuto a quella di cui all'allegato 3, comma 6;
all'allegato A, e' stata parzialmente accolta, inserendo il nuovo
punto 1) e integrando l'inizio del punto 12) ex 11), una indicazione
del Consiglio universitario nazionale al fine di sottolineare
l'importanza delle conoscenze disciplinari, nonche' degli aspetti
relativi all'insegnamento ad allievi di cultura, lingua e nazionalita'
non italiana. E' stato tenuto conto, nella integrazione al termine
del punto 12), di una considerazione espressa dal Consiglio universitario
nazionale nella parte introduttiva del
parere;
all'allegato B, e' stata accolta, al termine dell'area 2, una
indicazione del Consiglio universitario nazionale, inserendo altre
arti figurative;
all'allegato C, e' stata accolta, al termine dell'area 2, una
indicazione della commissione Senato, analoga ad una diversamente
formulata del Consiglio universitario nazionale, concernente la
specifica attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico,
alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla
funzione sociale di ciascun sapere.
Inoltre e' stata introdotta, nell'area 3, una precisazione che
raccoglie, in termini variati, una indicazione della commissione
del Senato relativa alla destinazione di una maggiore percentuale
alle attivita' direttamente connesse alle metodologie disciplinari.
Non si e' ritenuto invece di poter accogliere alcune indicazioni,
per i motivi che seguono: eliminazione di ogni prescrizione su
pesi percentuali minimi assicurati ad ognuna delle quattro aree
(commissione del Senato e Consiglio universitario nazionale) -
Va anzitutto rilevato che il decreto prevede una amplissima autonomia
nelle scelte delle singole universita', in quanto le quattro aree
rappresentano esclusivamente tipologie di attivita' didattiche,
entro ognuna delle quali e' possibile la piu' grande varieta'
di scelte. L'eventuale soppressione anche di questi vincoli a
maglie cosi larghe annullerebbe di fatto il significato stesso
dei criteri previsti dalla legge n. 127/1997; in particolare,
una totale assenza di caratterizzazione nazionale non appare accettabile
per corsi direttamente professionalizzanti (nel caso della scuola,
anche abilitante); esclusione della possibilita' di abbraviazioni
di corso in relazione a crediti riconosciuti (commissione del
Senato e Consiglio universitario nazionale) - L'idea stessa di
credito didattico, sempre piu' diffusa in tutti i sistemi scolastici
europei e posta alla base delle principali proposte di riforme
del sistema formativo attualmente in discussione in Italia, richiede
che le attivita' concluse positivamente dallo studente in precedenti
corsi di studio e riconosciute come rilevanti per un determinato
nuovo curricolo didattico possano comportare una abbreviazione
del curricolo stesso.
E' da rilevare che il decreto non prevede alcun automatismo: l'individuazione
della rilevanza, per il corso o per la scuola, di studi precedenti
e' interamente demandata al giudizio degli organismi didattici
responsabili.
Inoltre i pareri contenevano le seguenti osservazioni, non direttamente
pertinente al presente decreto; in vari casi, sara' possibile
tenerne conto nelle sedi proprie:
diritto allo studio: e' in corso di elaborazione la modifica della
normativa sul diritto allo studio universitario che dispone, come
richiesto dalle commissioni del Senato e della Camera, l'estensione
agli allievi delle scuole di specializzazione di quanto oggi previsto
per gli iscritti ai corsi di laurea;
accesso degli studenti al corso e alla scuola: nell'attuazione
delle procedure previste dall'apposito regolamento, sara' tenuta
presente l'indicazione della commissione del Senato relativa alle
pari condizioni di accesso e alla valutazione culturale degli
aspiranti. L'indicazione della Camera relativa ai provenienti
dai corsi quadriennali verra' soddisfatta garantendo l'attivazione
dell'anno integrativo per coloro che acquisiranno il titolo quadriennale
nella fase transitoria. Non appare invece compatibile col regolamento
sugli accessi l'indicazione del Consiglio universitario nazionale
relativa all'art. 2, comma 3;
riforma della tipologia delle abilitazioni: l'orientamento suggerito
dalle osservazioni della commissione del Senato corrisponde alla
prospettiva gia' indicata nelle premesse al recente decreto ministeriale
che ha prorogato a tutto l'anno accademico 2000-2001 la validita'
delle lauree che attualmente consentono l'accesso alle diverse
abilitazioni (e percio' alla Scuola che conferisce tali abilitazioni);
tasse e contributi: relativamente all'indicazione della commissione
del Senato, si deve fare necessariamente riferimento alla normativa
generale sulla determinazione di tasse e contributi.
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- a cura di Clotilde Pontecorvo, Facoltà di Psicologia 2, Università
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