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- "Tirocinio"
Decreto 21 luglio 1997, n.245
Regolamento in materia di accessi all'istruzione
universitaria e di connesse attività di orientamento.
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l’articolo
17, comma 3;VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare
l’articolo 9, comma 4, come modificato dalla legge 15 maggio
1997, n.127, articolo 17, comma 116;
CONSIDERATA l’opportunità di determinare una organica
regolamentazione degli accessi all’istruzione universitaria,
anche in relazione all’avvenuta modifica dell’articolo
9, comma 4, della predetta legge n. 341 del 1990, con la quale
si attribuisce ad un atto emanato dal Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare
la limitazione degli accessi in oggetto;
CONSIDERATA la natura regolamentare del predetto atto;
VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale del 20 giugno
1997 e del 17 luglio 1997;
VISTA la risoluzione della VII Commissione permanente del Senato
del 10 luglio 1997 sulla materia oggetto del regolamento e condivise
le linee di indirizzo ivi contenute, con riferimento all’attuazione
del regolamento, alla modifica delle norme sulle preiscrizioni
secondo quanto previsto anche dal parere del Consiglio di Stato,
nonchè all’interpretazione secondo la quale il comma
4 dell’articolo 5 (ora 4) va interpretato nel senso che
sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all’articolo
6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, in ordine
alla definizione, da parte del Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro della sanità, degli ordinamenti didattici e dei
diplomi universitari relativi alla formazione del personale infermieristico,
tecnico e della riabilitazione;UDITO il parere del Consiglio di
Stato, espresso nell’Adunanza della Sezione consultiva per
gli atti normativi del 30 giugno 1997.
RITENUTO di accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato
circa l’articolo 2 (ora comma 3 dell’articolo 1),
l’articolo 3 (ora 2), comma 2 (avendo differenziato le date
degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 ), l’articolo 4
(ora 3), commi 1 e 2 (con la precisazione relativa alla possibilità
di modificare la propria opzione rispetto alla scelta effettuata),
l’articolo 4 (ora 3), comma 3 (avendo specificato che si
tratta di normali test autovalutativi), l’articolo 5 (ora
4), comma 7 (avendo espunto il termine “locali”, che
poteva ingenerare equivoci);
CONSIDERATO che in ordine alle ulteriori osservazioni del Consiglio
di Stato non appare necessario disporre ulteriori modificazioni
al testo in quanto: a) sulle forme diversificate di iscrizione
e di frequenza, a tempo pieno e a tempo parziale, occorre rimettersi
alle sperimentazioni e alle analisi di organismi tecnici per avviare
forme più flessibili e personalizzate di rapporto tra lo
studente e le istituzioni universitarie; b) la data per la preiscrizione
appare congrua, con riferimento alle attività di orientamento
nell’ ultimo anno della scuola secondaria superiore e alle
possibilità di programmare adeguatamente l’offerta
formativa universitaria; c) un’ulteriore estensione dei
poteri del Ministro di limitare gli accessi contraddirebbe l’intesa
convenuta con la Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane, con le associazioni studentesche, e con le parti sociali,
determinando difficoltà di attuazione per il presente regolamento;
d) un’eventuale specificazione del contenuto delle prove
selettive alla conclusione delle attività di orientamento
e insegnamento e di quelle relative alla ammissione ai corsi di
diploma si porrebbero in contrasto con l’autonomia universitaria,
dovendosi sviluppare su di esse una necessaria collaborazione
e dialogo tra Ministero e atenei;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
, a norma dell’articolo 17, comma 3 della predetta legge
n. 400 del 1988 (nota n. 2178/III.6 del 17 luglio 1997), così
come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
nota del 19 luglio 1997, prot. n. DAGL 1.1.4/31890/4.23.21;
Adotta il seguente Regolamento
ARTICOLO 1(Finalità)
1. Il presente regolamento definisce i criteri generali e le modalità
per disciplinare e razionalizzare l’accesso ai corsi universitari
al fine di accrescere le opportunità per gli studenti di
determinare in modo consapevole il proprio percorso formativo,
anche in vista dei futuri sbocchi professionali, nonché
di svolgerlo in un ambiente idoneo all’apprendimento, con
riferimento alla disponibilità di strutture, attrezzature
e servizi, nonché al numero dei docenti, alla qualità
e alla personalizzazione dell’offerta didattica.
2. Nel quadro della programmazione dell’offerta formativa
e delle attività di orientamento di cui al presente regolamento
l’accesso ai corsi universitari è libero, fatte salve
le limitazioni di cui agli articoli 4 e 5 .
3. Il Dipartimento di cui al comma 4, lettera c), svolge funzioni
di supporto in ordine alla programmazione degli accessi, all’informazione
agli studenti, alle attività di orientamento, svolte dalle
Università, nonché alle preiscrizioni di cui all’articolo
3.
4. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica;
b) per Ministero, il Ministero dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica;
c) per Dipartimento, il Dipartimento per l’autonomia universitaria
e gli studenti, di cui al D.P.R 6 settembre 1996, n.522, articolo
3, comma 1, lettera a) e comma 2;
d) per Osservatorio, l’Osservatorio per la valutazione del
sistema universitario, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n.
537, articolo 5, comma 23;
e) per studenti, gli iscritti ai corsi universitari di cui alla
lettera g);
f) per Università o Ateneo, le università e gli
istituti di istruzione universitaria o di grado universitario
statali ;
g) per corsi universitari, i corsi attivati per il rilascio dei
titoli di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 1,
lettere a), b) e c), e articolo 7.
ARTICOLO 2 (Programmazione e informazione)
1. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Ministro sentito l’Osservatorio,
definisce e aggiorna, con proprio decreto:
a) i criteri di riferimento, utilizzabili dalle università,
per l’attivazione di forme diversificate di iscrizione e
di frequenza degli studenti, a tempo pieno e a tempo parziale,
in relazione a tutte le tipologie dei corsi universitari ;
b) le procedure e i parametri standard per la determinazione della
disponibilità di posti per studenti da parte delle università
ove si svolgono corsi universitari ad accesso limitato, nonché
delle condizioni di offerta formativa ottimale nelle università.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno l’Osservatorio, nell’ambito
delle attività di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537,
articolo 5, comma 23, redige e aggiorna un rapporto sullo stato
delle università italiane in relazione alle dotazioni di
strutture, attrezzature e personale universitario, nonché
alle provvidenze e ai servizi offerti agli studenti.
3. Il Dipartimento e le università, anche sulla base di
intese con il Ministero della pubblica istruzione e le sue strutture
periferiche, nonché con le Regioni e gli enti locali, realizzano
una compagna informativa presso gli istituti e le scuole di istruzione
secondaria superiore e sui mezzi di comunicazione di massa finalizzata
alla diffusione della conoscenza:
a) dei decreti di cui al comma 1 e del rapporto di cui al comma
2;
b) delle modalità delle preiscrizioni di cui all’articolo
3, commi 1 e 2;
c) delle attività di cui all’articolo 3, comma 3;
d) dei corsi ad accesso limitato, della determinazione e ripartizione
dei posti tra le università e delle modalità di
ammissione di cui agli articoli 4 e 5 ;
e) dei contenuti generali dei corsi universitari e dei prevedibili
sbocchi professionali.4.Le università, in attesa dell’emanazione
dei decreti di cui al comma 1, lettera a), possono sperimentare
dall’anno accademico 1997-1998 forme diversificate di frequenza
degli studenti, a tempo pieno e a tempo parziale
ARTICOLO 3 (Preiscrizioni e attività
di orientamento e insegnamento)
1. Allo scopo di programmare adeguatamente l’offerta formativa
nelle università, gli iscritti all’ultimo anno degli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore presentano,
entro il 30 novembre di ogni anno successivo al 1997, domanda
di preiscrizione alle università secondo modalità
definite con ordinanza ministeriale, emanata previa intesa con
il Ministero della Pubblica istruzione e sentiti la Conferenza
permanente dei rettori delle università italiane ed il
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari di cui alla legge
15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, comma 8, lettera b). L’ordinanza
dispone altresì l’acquisizione da parte del Dipartimento
di dati di sintesi, in ordine alle campagne informative di cui
all’articolo 2, comma 3 e ad attività di orientamento,
anche a seguito di intese con il Ministero della Pubblica Istruzione
e tra atenei e istituzioni scolastiche.
2. I soggetti che hanno presentato la domanda di preiscrizione
si iscrivono alle università dopo aver conseguito il titolo
rilasciato a conclusione dell’istruzione secondaria superiore,
secondo la normativa vigente, ferma restando la possibilità
di modificare la propria opzione rispetto al corso di studi prescelto.
3. Le università, di norma prima dell’inizio dei
corsi ufficiali e in relazione ad uno o più corsi di laurea,
organizzano attività di orientamento e insegnamento, le
quali comprendono i contenuti caratterizzanti, le conoscenze generali
e propedeutiche, forme di tutorato e di assistenza agli studenti,
nonchè test autovalutativi. Tali attività si concludono
con una valutazione finale, non condizionante l’iscrizione.
ARTICOLO 4 (Corsi ad accesso limitato)
1. In attesa delle norme di attuazione dell’autonomia didattica
degli atenei, di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo
17, comma 95, costituiscono criteri generali da valutarsi per
le determinazioni di limitazione degli accessi all’istruzione
universitaria:
a) la sussistenza di requisiti qualitativi necessari per lo svolgimento
dei corsi, connessi alla disponibilità di strutture, attrezzature
e docenti, con particolare riferimento alla normativa comunitaria
vigente e alle raccomandazioni dell’Unione europea in tema
di standard formativi e di accesso alle professioni, nonché
alla necessità di attività teorico- pratiche;
b) il verificarsi di una documentata impossibilità di inizio
o prosecuzione di corsi universitari a causa di eccezionali carenze
di strutture, attrezzature e docenti;
c) l’obbligo di tirocinio previsto da specifici ordinamenti
didattici;
d) il carattere specialistico e direttamente professionalizzante
di determinati corsi;
e) le esigenze connesse alla fase di avvio di nuovi corsi e alla
sperimentazione di corsi a carattere innovativo, finalizzati all’ampliamento
dell’offerta formativa.
2. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, è limitato
l’accesso ai seguenti corsi universitari:
a) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà
di medicina e chirurgia e veterinaria, fino all’anno accademico
2001-2002 ;
b) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà
di architettura, fino all’anno accademico 1999-2000;
c) corsi di laurea ad accesso limitato nell’anno accademico
1996-1997, attivati da un numero di anni accademici inferiore,
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla
durata legale, per gli anni accademici che mancano al compimento
della predetta durata;
d) corsi di diploma universitario il cui ordinamento didattico
prevede l’obbligo di tirocinio;
e) corsi di specializzazione.
3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2 il Ministro, anche su
richiesta di singole sedi universitarie, in sede di attuazione
dei principi di cui all’articolo 1 e sulla base di una motivazione
determinata con esclusivo riferimento ai criteri di cui al comma
1, lettere b), c), d) ed e) del presente articolo può determinare,
con proprio decreto, la limitazione dell’accesso a specifici
corsi, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale, la Conferenza
dei Rettori delle Università Italiane e il Consiglio Nazionale
degli Studenti Universitari. Decorsi trenta giorni dalla richiesta
di parere ai soggetti predetti, i decreti di cui al presente comma
possono comunque essere adottati.
4. Per i corsi di cui al comma 2, lettere a) e b), il Ministro
determina annualmente, con propri decreti, il numero di posti
a livello nazionale, nonché dispone la ripartizione dei
posti tra le università. I decreti di cui al presente comma
sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Per la programmazione
dei posti relativi ai corsi di specializzazione in medicina e
chirurgia restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo
8 agosto 1991, n. 257, articolo 2. I posti relativi ai corsi di
cui al comma 2, lettere c), d) e ai corsi di specializzazione,
con esclusione di quelli in medicina e chirurgia, sono determinati
dalle università; la predetta determinazione è effettuata,
a partire dall’anno accademico 1998-1999, sulla base delle
procedure e dei parametri di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera b).Dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto
articolo 2, comma 1, lettera b) sono abrogati i commi dal primo
al quarto dell’articolo 2 del Decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
5. Per l’ammissione ai corsi di laurea ad accesso limitato,
le università organizzano le attività di cui all’articolo
3, comma 3, al termine delle quali è prevista una prova
di valutazione, con modalità di espletamento determinate
con ordinanza ministeriale.
6 In attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni attuative
dell’autonomia didattica degli atenei, le università,
in alternativa alla procedura di cui al comma 5, possono sperimentare,
ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea ad accesso limitato,
l’iscrizione degli studenti a due corsi semestrali consecutivi
o a un corso annuale concernente insegnamenti istituzionali comuni
a più corsi di laurea, anche ad accesso libero, integrati
con specifiche attività di orientamento e tutorato, nonchè
da prove di autovalutazione. Sono ammessi ai corsi ad accesso
limitato gli studenti che hanno superato le prove di valutazione
previste dai corsi semestrali o annuali e che occupano una posizione
utile nella graduatoria determinata al termine dei predetti corsi.
Gli studenti che hanno superato le prove di cui al precedente
periodo e che tuttavia risultano esclusi dai corsi ad accesso
limitato possono iscriversi al secondo anno dei corsi ad accesso
libero nel cui ordinamento sono previsti gli insegnamenti istituzionali
di cui al presente comma. In ogni caso le strutture didattiche
di ateneo valutano le prove sostenute con esito positivo ai fini
del proseguimento degli studi.
7. Per l’ammissione ai corsi di diploma universitario ad
accesso limitato le università definiscono e organizzano
apposite prove selettive, garantendo condizioni di pubblicità
e di trasparenza.
ARTICOLO 5 (Efficacia delle disposizioni
e norme transitorie)
1. In sede di prima applicazione, i decreti di cui all’articolo
2, comma 1, sono emanati entro il 28 febbraio 1998. Il rapporto
di cui all’articolo 2, comma 2, è redatto entro il
31 gennaio 1998.
2. In applicazione dell’articolo 3, comma 1, l’obbligo
della preiscrizione opera dal 30 novembre 1998. Per l’anno
accademico 1999-2000 le università sono autorizzate in
casi particolari, ad accogliere domande di iscrizione non precedute
dalla preiscrizione. Qualora alla data di entrata in vigore del
presente regolamento non risulti ancora insediato il Consiglio
Nazionale degli Studenti Universitari, si prescinde dal parere
del Consiglio per la definizione dei criteri di cui all’
articolo 3, comma 1, nonchè per le determinazioni del Ministro
di cui all’articolo 4, comma 3. Le disposizioni di cui all’articolo
3, comma 3, e all’articolo 4, commi 5 e 6 hanno efficacia
per la regolamentazione dell’accesso ai corsi universitari
a partire rispettivamente dagli anni accademici 1998-1999 e 1999-2000
3. Le Università, possono avviare dall’anno
accademico 1997-1998 sperimentazioni concernenti l’attuazione
di specifiche disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione
al Dipartimento.
4. Per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999 il Ministro,
per le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso limitato
di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), determina
con propri decreti le modalità di svolgimento di prove
di ammissione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 luglio 1997
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