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- "Tirocinio"
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE
DECRETO 25 marzo 1998, n. 142
Regolamento recante norme di attuazione
dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge
24 giugno 197, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E
TECNOLOGICA
Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante
disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare
l'articolo 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente
disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento,
il cui primo comma stabilisce che, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, ti. 400, sono emanate
disposizioni attuative;
Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla
sezione, consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9
marzo 1998;
Considerato che criteri e modalità dei
rimborsi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del
presente regolamento non possono costituire oggetto di disciplina
regolamentare, essendo per essi prevista separata decretazione
successiva al regolamento medesimo, a norma dell'articolo 18,
comma 1, lettera g), e dell'articolo 26, comma 6, della sopracitata
legge n. 196 del 1997, anche in considerazione della necessità
di verificare le risorse finanziarie preordinate allo scopo;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri con nota del 18 marzo 1998; EMANA Il seguente regolamento:
Art. 1. - Finalità
1. Al Fine di realizzare momenti di alternanza
tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare
le scelte professionali mediante la conoscenza diretta dei mondo
del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento
a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo
scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 859.
2. I rapporti che i datori di lavoro privati
e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi
del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro.
3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti
in relazione all'attività dell'azienda, nel limiti di seguito
indicati:
a. aziende con non più di cinque dipendenti
a tempo indeterminato, un tirocinante;
b. con un numero di dipendenti a tempo indeterminato
compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti
contemporaneamente,
c. con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti
in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti
contemporaneamente.
Art. 2. - Modalità di attivazione
1. I tirocini formativi e di orientamento sono
promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei
seguenti soggetti, anche tra loro associati:
a. agenzie per l'impiego istituite al sensi degli
articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 561 sezioni
circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima
legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate
dalle leggi regionali;
b. università e istituti di istruzione
universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli
accademici;
c. provveditorati agli studi;
d. istituzioni scolastiche statali e non statali
che rilascino titoli, di studio con valore legale, anche nell'ambito
dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
e. centri pubblici o a partecipazione pubblica
di formazione professionale c/o orientamento nonché centri
operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia
competente, ovvero accreditati al sensi dell'articolo 17 della
legge 24 giugno 1997, n. 196;
f. comunità terapeutiche, enti ausiliari
e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi
regionali, ove esistenti;
g. servizi di inserimento lavorativo per disabili
gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
2. I tirocini possono essere promossi anche da
istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse
da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica
autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca della
regione.
Art. 3. - Garanzie assicurative
1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare
i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per
la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative
devono riguardare anche le attività eventualmente svolte
dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto
formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio
carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle
iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti
in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il
datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere
a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa
INAIL.
3. Al fini dell'assicurazione contro gli infortuni
del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base
della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle
prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente
alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto
ministeriale del 18 giugno 1988.
Art. 4. - Tutorato e modalità
esecutive
1. I soggetti promotori garantiscono la presenza
di un tutore come responsabile didatticoorganizzativo delle attività;
i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile
aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate
tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati.
Alla convenzione, che può riguardare più tirocini,
deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per
ciascun tirocinio, contenente:
a. obiettivi e modalità di svolgimento
del tirocinio assicurando, per gli studenti raccordo con i percorsi
formativi svolti presso le strutture di provenienza;
b. i nominativi del tutore incaricato dal soggetto
promotore e del responsabile aziendale; c. gli estremi identificativi
delle assicurazioni di cui all'articolo 3;
d. la durata ed il periodo di svolgimento dei
tirocinio;
e. il settore aziendale di inserimento.
3. L'esperienza può svolgersi in più
settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.
4. Qualora le esperienze si realizzino presso
una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere
stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini
e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati.
È ammessa la stipula di "convenzioni quadro"
a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti
a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro
interessate.
5. I modelli di convenzione e di progetto formativo
e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente
decreto.
Art. 5. - Convenzioni
1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere
copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento
alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale competente per territorio in materia
di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali
ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Art. 6. - Valore dei corsi
1. Le attività svolte nel corso dei tirocini
di formazione e orientamento, possono avere valore di credito
formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici,
possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore
ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei
servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Art. 7. - Durata
1. I tirocini formativi e di orientamento hanno
durata massima:
a. non superiore a quattro mesi nel caso in cui
i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola
secondaria;
b. non superiore a sei mesi nel caso in cui i
soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati
ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
c. non superiore a sei mesi nel caso in cui i
soggetti beneficiari siano, allievi, degli istituti professionali
di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti
attività formative post-diploma, o post-laurea, anche nei
diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
d. non superiore a dodici mesi per gli studenti
universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma
universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento
e
specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento
e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche
nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
e. non superiore a dodici mesi nel caso in cui
i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del
comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con
l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);
f. non superiore a ventiquattro mesi nel caso
di soggetti portatori di handicap.
2. Nel computo dei limiti sopra indicati non
si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento
del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi
di astensione obbligatoria per maternità.
3. Le eventuali proroghe dei tirocinio sono ammesse
entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo,
ferme restando le procedure previste agli articoli 3, 4 e 5.
Art. 8. - Estensibilità ai cittadini
stranieri
1. Le presenti disposizioni sono estese al cittadini
comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia,
anche nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili
con la regolamentazione degli stessi, nonché al cittadini
extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri
e modalità da definire mediante decreto del Ministro dei
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'interno, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 9. - Procedure di rimborso
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono stabilite:
a. le modalità e i criteri di ammissione
delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari
connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall'articolo
18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani del
mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del nord, ivi
compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, quelli relativi
alle spese sostenute per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle
finalità del presente comma si provvede nei limiti delle
risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236;
b. le modalità e i criteri per, il rimborso,.
ai sensi del l'articolo, 26, comma.6, della Legge n. .196 dei
1997, degli oneri sostenuti, a titolo di assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, dai soggetti ospitanti, nel caso in
cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate
all'articolo 2 punto a), del presente decreto;
c. le modalità le condizioni per la computabilità,
al fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni,
dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini, purché
questi ultimi siano finalizzati all'occupazione e siano oggetto
di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio
1987, n. 56.
2. I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti
prioritariamente per i progetti di tirocinio di orientamento e
di formazione definiti all'interno di programmi quadro predisposti
dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
3. Resta ferma la possibilità, per le
istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di
tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento.
Art. 10. - Norme abrogate
1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento le seguenti norme: i commi 14,
15, 16, 17 e 18, dell'articolo 9, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236 il comma 13, dell'articolo 3, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla Legge
19 dicembre 1984, n. 863, nonché l'articolo 15, della legge
21 dicembre 1978, n. 845.
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Prodotto editoriale di riferimento
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» Titolo
"DAP - Discorso e apprendimento"
- (Cd-rom + guida pp.48) - Progetto interuniversitario
- a cura di Clotilde Pontecorvo, Facoltà di Psicologia 2, Università
"La Sapienza" Roma
- Vai alla Sezione dedicata
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» Costo
- Prezzo al pubblico = € 34,00 + spese di spedizione
- Prezzo "Sconto 50% Università" = € 17,00
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(*)
- PACCO ORDINARIO CONTRASSEGNO (consegna 8/10 gg lavorativi)
= € 2,70
- PACCO CELERE TRE CONTRASSEGNO (consegna 3/4 gg lavorativi)
= € 8,00
(*) Pagamento in carta di credito, bonifico bancario, c/c postale
• Contatti
- Ordini via FAX ai numeri +39.06.7102526
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