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- "Tirocinio"
Schema di decreto legislativo concernente le
norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n.53.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76, 87 e 117
della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: “Delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
e formazione professionale”, in particolare gli articoli
1,2,3 e 7;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 recante “Definizione
delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia
e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo
1 della legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 concernente
“Istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino
dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante “Definizione
delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera
c) della legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 recante “Definizione
delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro,
ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTA la legge 27 dicembre 2004, n. 306 e, in particolare l’articolo
3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all’articolo
1, comma 1, della predetta legge n. 53 del 2003;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62;
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n.30;
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive
modificazioni;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni
e, in particolare, l’articolo 21; VISTO il decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
ACQUISITO, in data 15 settembre 2005, il parere della Conferenza
Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n.281;
ACQUISITI i pareri delle Commissioni V^ (Programmazione economica,
Bilancio) e VII^ (Istruzione pubblica, Beni culturali, ricerca
scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica espressi,
rispettivamente, l’11 ottobre 2005 e il 28 settembre 2005,
e delle Commissioni V^ (Bilancio, tesoro e programmazione) e VII^
(Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei Deputati, espressi
l’11 ottobre 2005;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 ottobre 2005;
Su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro
per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
Articolo 1
(Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)
1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione
e formazione professionale. Esso è il secondo grado in
cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all’istruzione
e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005,
n. 76.
2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni
del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
3. Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue la formazione
intellettuale, spirituale e morale, anche ispirata ai principi
della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza
alla comunità locale, alla collettività nazionale
ed alla civiltà europea.
4. Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e
formazione sono dotate di autonomia didattica, organizzativa,
e di ricerca e sviluppo.
5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione
professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all’istruzione
e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine
comune di promuovere l’educazione alla convivenza civile,
la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso
il sapere, il saper essere, il saper fare e l’agire, e la
riflessione critica su di essi, nonché di incrementare
l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio
della responsabilità personale e sociale curando anche
l’acquisizione delle competenze e l’ampliamento delle
conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle
attitudini relative all’uso delle nuove tecnologie e la
padronanza di una lingua europea, oltre all’italiano e all’inglese,
secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui
all’allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili
per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici
indicati ai Capi II e III.
6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l’alternanza
scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
77.
7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione
assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità
di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all’interno
di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare
dai percorsi liceali a quelli dell’istruzione e formazione
professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni
adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l’acquisizione
di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione
di percorso formativo comporta l’acquisizione di crediti
certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della
ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra
i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema
educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con
specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche,
le esperienze formative, i tirocini di cui all’articolo
18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in
Italia e all’estero anche con periodi di inserimento nelle
realtà culturali, sociali, produttive, professionali e
dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono
validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate
sul lavoro, nell’ambito del contratto di apprendistato di
cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n.276.
9. Le modalità di valutazione dei crediti, ai fini dei
passaggi tra i percorsi del sistema dei licei, sono definite con
le norme regolamentari adottate ai sensi dell’articolo 7,
comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n.53.
10. Le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra
i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti acquisiti
nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini
dei passaggi dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione
e formazione professionale e viceversa sono definite mediante
accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
11. Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attività
sportive svolte dallo studente presso associazioni sportive. A
tal fine sono promosse apposite convenzioni.
12. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione.
13. Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante
sono di competenza delle Regioni e Province autonome e vengono
rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative
del sistema d’istruzione e formazione professionale. Essi
hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali
di cui al Capo III.
14. La continuità dei percorsi di istruzione e formazione
professionale con quelli di cui all’articolo 69 della legge
17 maggio 1999, n.144 e successive modificazioni è realizzata
per il tramite di accordi in sede di Conferenza Unificata ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e successive modificazioni,
prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.
15. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione
e formazione professionale possono essere realizzati in un’unica
sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni
scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento
ha una propria identità ordinamentale e curricolare. I
percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli articolati
in indirizzi di cui all’articolo 2, comma 8, possono raccordarsi
con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo,
insieme, un centro polivalente denominato “Campus”
o “Polo formativo”. Le convenzioni predette prevedono
modalità di gestione e coordinamento delle attività
che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche
e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del
settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali.
All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
CAPO II
I percorsi liceali
Articolo 2
(Finalità e durata)
1. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali
e metodologici per una comprensione approfondita ed elevata dei
temi legati alla persona ed alla società nella realtà
contemporanea, affinché egli si ponga, con atteggiamento
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni,
ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca
la padronanza di conoscenze, competenze, abilità e capacità,
generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte
personali, e le competenze adeguate all’inserimento nella
vita sociale e nel mondo del lavoro. In particolare i licei a
indirizzi di cui agli articoli 4, 6 e 10 integrano le funzioni
previste dal precedente periodo con una specifica funzione di
preparazione scientifica e professionale coerente con l’indirizzo
di riferimento.
2. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Essi si sviluppano
in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente
completa il percorso disciplinare e prevede altresì la
maturazione di competenze mediante l’approfondimento delle
conoscenze e l’acquisizione di capacità e di abilità
caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale
del corso di studi.
3. I percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale
e professionale di cui all’allegato B, secondo le indicazioni
nazionali di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6,
C/7 e C/8.
4. Nell’ambito dei percorsi liceali, d’intesa rispettivamente
con le università, con le istituzioni dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano
i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, sono
stabilite, con riferimento all’ultimo anno del percorso
di studi, specifiche modalità per l’approfondimento
delle conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso
ai corsi di studio universitari e dell’alta formazione,
rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai
percorsi dell’istruzione e formazione tecnica superiore,
nonché per l’approfondimento delle conoscenze e delle
abilità necessarie per l’inserimento nel mondo del
lavoro. L’approfondimento può essere realizzato anche
nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di
cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, nonché
attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro
per progetti, di esperienze pratiche e di stage.
5. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato il
cui superamento costituisce titolo necessario per l’accesso
all’università ed agli istituti di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, fermo restando il valore del
titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti
dall’ordinamento giuridico. L’ammissione al quinto
anno dà inoltre accesso all’istruzione e formazione
tecnica superiore.
6. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico,
economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico
e delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce la cultura
liceale, definita al comma 1, come previsto nei successivi articoli.
7. Nel liceo economico e nel liceo tecnologico è garantita
la presenza di una consistente area di discipline e attività
tecnico-professionali tale da assicurare il perseguimento delle
finalità e degli obiettivi inerenti alla specificità
dei licei medesimi.
8. I percorsi liceali artistico, economico e tecnologico si articolano
in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.
9. Al superamento dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi
liceali di cui all’articolo 14 viene rilasciato il titolo
di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l’eventuale
indirizzo e settore.
Articolo 3
(Attività educative e didattiche)
1. Al fine di garantire l’esercizio del diritto dovere di
cui all’articolo 1, comma 1, l’orario annuale delle
lezioni nei percorsi liceali, comprensivo della quota riservata
alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all’insegnamento
della religione cattolica in conformità all’Accordo
che apporta modifiche al Concordato Lateranense e al relativo
Protocollo addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985,
n.121, ed alle conseguenti intese, è articolato in attività
e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, attività
e insegnamenti obbligatori di indirizzo, attività e insegnamenti
obbligatori a scelta dello studente, fatto salvo quanto previsto
dal comma 4, e attività e insegnamenti facoltativi, secondo
quanto previsto agli articoli da 4 a 11.
2. Al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi
sono organizzati, attraverso il piano dell’offerta formativa
e tenendo conto delle richieste delle famiglie e degli studenti,
attività ed insegnamenti, coerenti con il profilo educativo,
culturale e professionale, secondo quanto previsto agli articoli
da 4 a 11. La scelta di tali attività ed insegnamenti è
facoltativa ed opzionale per gli studenti e la loro frequenza
è gratuita. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle
attività e degli insegnamenti prescelti. Le relative richieste
sono formulate all’atto dell’iscrizione. Al fine di
ampliare e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono, nella
loro autonomia, organizzarsi anche in rete. Gli istituti, nella
loro autonomia, possono ripartire diversamente il monte ore complessivo
del quinquennio, relativo alle attività e insegnamenti
facoltativi, definito dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e
incrementarlo nei limiti delle loro disponibilità di bilancio.
3. Nel quinto anno sono organizzati, nell’ambito delle attività
e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, attività
ed insegnamenti destinati ad approfondimenti disciplinari coerenti
con la personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni manifestate
per gli studi successivi di livello superiore, secondo quanto
previsto agli articoli da 4 a 11. Nel predetto anno è previsto
inoltre, fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso
del liceo linguistico dall’articolo 7, l’insegnamento,
in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa
nell’orario obbligatorio o nell’orario obbligatorio
a scelta dello studente.
4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento
previsti per le attività e insegnamenti obbligatori, gli
studenti sono tenuti ad utilizzare le ore a loro scelta per conseguire
i livelli attesi dalle indicazioni nazionali.
Articolo 4
(Liceo artistico)
1. Il percorso del liceo artistico approfondisce la cultura liceale
attraverso la componente estetica come principio di comprensione
del reale. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze,
le abilità e le capacità necessarie per conoscere
il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale
e per esprimere la propria creatività e progettualità.
Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione
artistica e la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle
tecniche relative.
2. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal
secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a) arti figurative;
b) architettura, design, ambiente;
c) audiovisivo, multimedia, scenografia.
3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti
laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità
progettuale:
a) nel Laboratorio di figurazione, dell’indirizzo Arti figurative,
lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi
delle arti figurative (disegno, pittura, modellazione plastica);
b) nel Laboratorio di progettazione, dell’indirizzo Architettura,
design, ambiente, lo studente acquisisce la padronanza di metodi
di rappresentazione specifici della architettura, delle metodologie
proprie del disegno industriale e delle problematiche urbanistiche;
c) nel Laboratorio audiovisivo, dell’indirizzo Audiovisivo,
multimedia, scenografia, lo studente acquisisce e sviluppa la
padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione
visiva, di quella audiovisiva, multimediale e dell’allestimento
scenico, di tipo tradizionale e innovativo.
4. L’orario annuale delle attività ed insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti è di 1089 ore nel primo
biennio, 726 ore nel secondo biennio e 660 ore nel quinto anno
per l’indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2; 1089
ore nel primo biennio, 792 ore nel secondo biennio e 726 ore nel
quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del
comma 2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti
obbligatori di indirizzo è di 429 ore nel secondo biennio
e nel quinto anno per l’indirizzo di cui alla lettera a)
del comma 2, e di 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno
per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L’orario
annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta
dello studente è di 99 ore per il primo ed il secondo biennio
e di 165 ore per il quinto anno, per tutti gli indirizzi.
Articolo 5
(Liceo classico)
1. Il percorso del liceo classico approfondisce la cultura liceale
dal punto di vista della civiltà classica, e delle conoscenze
linguistiche, storiche e filosofiche, fornendo rigore metodologico,
contenuti e sensibilità all’interno di un quadro
culturale di attenzione ai valori anche estetici, che offra gli
strumenti necessari per l’accesso qualificato ad ogni facoltà
universitaria. Trasmette inoltre una solida formazione problematica
e critica idonea a leggere la realtà nella sua dimensione
sincronica e diacronica.
2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo
biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno.
L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori
a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio,
66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L’orario
annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è
di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel
quarto anno e 33 ore nel quinto anno.
Articolo 6
(Liceo economico)
1. Il percorso del liceo economico approfondisce la cultura liceale
dal punto di vista delle categorie interpretative dell’azione
personale e sociale messe a disposizione dagli studi economici
e giuridici. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze,
le abilità e le capacità necessarie per conoscere
forme e regole economiche, sociali, istituzionali e giuridiche,
individuando la interdipendenza tra i diversi fenomeni e cogliendo
i rapporti tra le dimensioni globale e locale. Assicura la padronanza
di competenze sistematiche nel campo dell’economia e della
cultura dell’imprenditorialità.
2. Il percorso del liceo economico si articola, a partire dal
secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a) economico-aziendale;
b) economico-istituzionale.
3. Nell’indirizzo economico-aziendale lo studente acquisisce
in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti
obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze organizzative,
amministrative e gestionali. Tali competenze possono essere orientate
sui settori dei servizi, del credito, del turismo, delle produzioni
agro-alimentari e della moda, rimessi alla libera scelta dello
studente e in relazione al tessuto economico, sociale e produttivo
del territorio.
4. Nell’indirizzo economico-istituzionale lo studente acquisisce
in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti
obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze economico-giuridico-istituzionali
nelle dimensioni locale, nazionale, europea e internazionale.
Tali competenze possono essere orientate sui settori della ricerca
e dell’innovazione, internazionale, della finanza pubblica
e della pubblica amministrazione, rimessi alla libera scelta dello
studente.
5. L’orario annuale delle attività e insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti è di 1.056 ore nel primo
biennio e 858 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L’orario
annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo
è di 198 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L’orario
annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è
di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso, elevate, nel
secondo biennio e nel quinto anno, a 99 ore per gli studenti che
si avvalgono dei settori di cui al comma 3.
Articolo 7
(Liceo linguistico)
1. Il percorso del liceo linguistico approfondisce la cultura
liceale dal punto di vista della conoscenza coordinata di più
sistemi linguistici e culturali. Fornisce allo studente le conoscenze,
le competenze, le abilità e le capacità necessarie
per conoscere, anche in un’ottica comparativa, le strutture
e l’uso delle lingue, per acquisire la padronanza comunicativa
di tre lingue, oltre l’italiano, di cui almeno due dell’Unione
europea, e per rapportarsi in forma critica e dialettica alle
altre culture.
2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo
biennio, 957 nel secondo biennio e 858 nel quinto anno. L’orario
annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta
dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel
secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L’orario annuale
delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33
ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto
anno e 33 ore nel quinto anno.
3. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento
in lingua inglese di una disciplina non linguistica, compresa
nell’orario obbligatorio o nell’orario obbligatorio
a scelta dello studente. Dal secondo anno del secondo biennio
è previsto inoltre l’insegnamento, nella seconda
lingua comunitaria, di una disciplina non linguistica, compresa
nell’orario delle attività e insegnamenti obbligatori
per tutti gli studenti o nell’orario delle attività
e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente.
Articolo 8
(Liceo musicale e coreutico)
1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle
rispettive sezioni, approfondisce la cultura liceale dal punto
di vista musicale o coreutico, alla luce della evoluzione storica
ed estetica, delle conoscenze teoriche e scientifiche, della creatività
e delle abilità tecniche relative. Fornisce allo studente
le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità
necessarie per conoscere il patrimonio musicale e coreutico, assicurando,
anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza
dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione,
interpretazione, esecuzione e rappresentazione. Assicura altresì
la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti
dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo 11,
comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti è di 627 ore nel primo
biennio, 693 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. Al predetto
orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni, musicale e coreutica,
330 ore nel primo biennio e 363 ore nel secondo biennio e nel
quinto anno. L’orario annuale per attività ed insegnamenti
obbligatori a scelta dello studente è di 165 ore nel primo
biennio e 66 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L’orario
annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è
di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel
quarto anno e 33 ore nel quinto anno.
Articolo 9
(Liceo scientifico)
1. Il percorso del liceo scientifico approfondisce la cultura
liceale nella prospettiva del nesso che collega la tradizione
umanistica alla scienza, sviluppando i metodi propri della matematica
e delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente le conoscenze,
le competenze, le abilità e le capacità necessarie
per conoscere e seguire lo sviluppo della ricerca scientifica
e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle
tecniche, delle metodologie e delle competenze relative.
2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo
biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno.
L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori
a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio,
66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L’orario
annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è
di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel
quarto anno e 33 ore nel quinto anno.
Articolo 10
(Liceo tecnologico)
1. Il percorso del liceo tecnologico approfondisce la cultura
liceale attraverso il punto di vista della tecnologia. Esso, per
le caratteristiche vocazionali e operative, sviluppa la padronanza
degli strumenti per comprendere le problematiche scientifiche
e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue espressioni.
Assicura lo sviluppo della creatività e della inventiva
progettuale e applicativa nonché la padronanza delle tecniche,
dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione relative.
2. Il liceo tecnologico assicura, inoltre, l’acquisizione
di una perizia applicativa e pratica attraverso esercitazioni
svolte nei laboratori dotati delle apposite attrezzature
3. Il percorso del liceo tecnologico si articola, a partire dal
secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a) meccanico-meccatronico;
b) elettrico ed elettronico;
c) informatico, grafico e comunicazione;
d) chimico e materiali;
e) produzioni biologiche e biotecnologie alimentari;
f) costruzioni, ambiente e territorio;
g) logistica e trasporti;
h) tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda.
4. Nei primi due anni del liceo tecnologico sono attivati l’insegnamento
obbligatorio di una delle discipline caratterizzanti gli indirizzi,
finalizzata all’orientamento per la scelta di indirizzo,
ovvero esperienze laboratoriali connesse ad insegnamenti caratterizzanti
il triennio.
5. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori
finalizzati al raggiungimento degli esiti di cui ai commi 1 e
2, e per lo stretto raccordo con le imprese del settore di riferimento
sul territorio.
6. L’orario annuale delle attività e insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti è di 1.023 ore nel primo
biennio, 594 ore nel secondo biennio e 561 ore nel quinto anno.
L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori
di indirizzo, ivi compresi i laboratori, è di 561 ore nel
secondo biennio e 594 ore nel quinto anno. L’orario annuale
delle attività e insegnamenti facoltativi, per tutti gli
indirizzi, è di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di
corso.
Articolo 11
(Liceo delle scienze umane)
1. Il percorso del liceo delle scienze umane
approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza
dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità
personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo
alla elaborazione dei modelli educativi. Fornisce allo studente
le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità
necessarie per cogliere la complessità e la specificità
dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi,
delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane.
2. L’orario annuale delle attività e insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo
biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno.
L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori
a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio,
66 ore nel secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L’orario
annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è
33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto
anno e di 33 ore nel quinto anno.
Articolo 12
(Organizzazione educativa e didattica)
1. Le attività educative e didattiche di cui all’articolo
3 sono assicurate con la dotazione di personale docente assegnato
all’istituto. Per lo svolgimento delle attività e
degli insegnamenti di cui all’articolo 3, ove essi richiedano
una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti
disciplinari per i quali è prevista l’abilitazione
all’insegnamento, gli istituti stipulano contratti di diritto
privato con esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali,
sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. Alla stipula dei contratti di cui al presente comma
si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio
degli istituti interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
2. L’organizzazione delle attività educative e didattiche
rientra nell’autonomia e nella responsabilità degli
istituti, in costante rapporto con le famiglie e con le istituzioni
sociali, culturali e produttive del territorio, fermo restando
che il perseguimento delle finalità dei licei, così
come previste dal presente capo, è affidato, anche attraverso
la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili
degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche
previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente
il docente in possesso di specifica formazione che svolge funzioni
di orientamento nella scelta delle attività di cui all’articolo
3, commi 2 e 3, di tutorato degli studenti, di coordinamento delle
attività educative e didattiche, di cura delle relazioni
con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo
compiuto dallo studente, con l’apporto degli altri docenti.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa
valutazione, nonché la continuità didattica, sono
assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede
di titolarità, almeno per il tempo corrispondente ad un
periodo didattico.
4. Nell’ambito dei percorsi liceali sono definite, d’intesa
con le università e con le istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, e con riferimento
all’ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità
per l’approfondimento delle competenze, delle conoscenze
e per l’incremento delle capacità e delle abilità
richieste per l’accesso ai corsi di istruzione superiore.
5. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell’articolo
117, sesto comma della Costituzione e dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, nel rispetto dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche, si provvede alle modifiche delle indicazioni
di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8,
D, D bis, E ed F, del presente decreto.
Articolo 13
(Valutazione e scrutini)
1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e
del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze,
abilità e capacità da essi acquisite sono affidate
ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività
educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati.
Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti
predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari
al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
2. Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione
dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell’orario annuale personalizzato complessivo di
cui all’articolo 3.
3. Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1,
al termine di ciascuno dei due bienni di cui all’articolo
2 comma 2, i docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare
l’ammissibilità dello studente al terzo ed al quinto
anno, subordinata all’avvenuto raggiungimento di tutti gli
obiettivi di istruzione e di formazione, ivi compreso il comportamento
degli studenti. In caso di esito negativo della valutazione periodica
effettuata alla fine del biennio, lo studente non è ammesso
alla classe successiva. La non ammissione al secondo anno dei
predetti bienni può essere disposta per gravi lacune, formative
o comportamentali, con provvedimenti motivati.
4. Al termine del quinto anno sono ammessi all’esame di
Stato gli studenti valutati positivamente nell’apposito
scrutinio.
5 All’esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in
possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 2 della
legge 10 dicembre 1997, n.425 e dall’articolo 3 del D.P.R.
23 luglio 1998, n.323.
6. Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi liceali e che
abbiano superato l’esame conclusivo del primo ciclo tanti
anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi
liceali possono essere ammessi a classi successive alla prima
previa valutazione delle conoscenze, competenze, abilità
e capacità possedute, comunque acquisite, da parte di apposite
commissioni costituite presso le istituzioni del sistema dei licei,
anche collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione
le commissioni tengono conto dei crediti acquisiti, debitamente
documentati, e possono sottoporre i richiedenti ad eventuali prove
per l’accertamento delle conoscenze, competenze, abilità
e capacità necessarie per la proficua prosecuzione degli
studi. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca sono stabilite le modalità di costituzione
e funzionamento delle commissioni. Alle valutazioni di cui al
presente comma si provvede dopo l’effettuazione degli scrutini.
7. Coloro che cessino di frequentare l’istituto prima del
15 marzo e che intendano di proseguire gli studi nel sistema dei
licei, possono chiedere di essere sottoposti alle valutazioni
di cui al comma 6. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo
dal superamento dell’esame di Stato di cui al comma 6 i
richiedenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età
non oltre il giorno precedente quello dell’inizio delle
predette valutazioni. Coloro che, nell’anno in corso, abbiano
compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì
dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio
inferiore.
Articolo 14
(Esame di Stato)
1. L’esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali considera
e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al
termine del ciclo e si svolge su prove, anche laboratoriali per
i licei ad indirizzo, organizzate dalle commissioni d’esame
e su prove a carattere nazionale predisposte e gestite, ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
19 novembre 2004, n.286, dall’Istituto nazionale di valutazione
del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici
di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di
insegnamento dell’ultimo anno.
2. All’esame di Stato sono ammessi gli studenti che hanno
conseguito la valutazione positiva di cui all’articolo 13,
comma 4.
3. Sono altresì ammessi all’esame di Stato nella
sessione dello stesso anno, gli studenti del penultimo anno del
corso di studi che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale,
abbiano riportato una votazione non inferiore alla media di sette
decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale,
una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina,
ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione
dell’insegnamento di educazione fisica.
4. I candidati esterni di cui all’articolo 13, comma 5,
sostengono l’esame di Stato secondo le modalità definite
dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 luglio 1998, n.323.
5. All’articolo 4, comma 4 della legge 10 dicembre 1997,
n.425 il terzo periodo è sostituito dal seguente: “i
candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli
istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può
superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso
non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni
alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto
presso gli istituti statali, commissioni apposite”.
CAPO III
I percorsi di istruzione e formazione professionale
Articolo 15
(Livelli essenziali delle prestazioni)
1. L’iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione
e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti
dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione
alle indicazioni dell’Unione Europea, rappresentano assolvimento
del diritto-dovere all’istruzione e formazione, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76
e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all’allegato
A.
2. Nell’esercizio delle loro competenze legislative esclusive
in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione
del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali
delle prestazioni definiti dal presente Capo.
3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono
requisiti per l’accreditamento delle istituzioni che realizzano
i percorsi di cui al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano e, relativamente alle istituzioni
formative, anche per l’attribuzione dell’autonomia
di cui all’articolo 1, comma 4.
4. Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli
essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento
previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge
28 marzo 2003, n.53.
5. I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi
di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale
rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo
per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica
superiore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 69
della legge 17 maggio 1999, n.144, fermo restando il loro valore
a tutti gli altri effetti previsti dall’ordinamento giuridico.
6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi
del sistema di istruzione e formazione professionale di durata
almeno quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato,
utile anche ai fini degli accessi all’università
e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa
frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa
con le università e con l’alta formazione artistica,
musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di
sostenere, come privatista, l’esame di Stato secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso l’apprendistato
di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 costituiscono crediti formativi per il proseguimento
nei percorsi di cui al Capo II e al presente Capo, secondo le
modalità di riconoscimento indicate dall’art. 51,
comma 2 del predetto decreto legislativo.
Articolo 16
(Livelli essenziali dell’oferta formativa)
1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali
riferiti all’offerta formativa:
a) il soddisfacimento della domanda di frequenza;
b) l’adozione di interventi di orientamento
e tutorato, anche per favorire la continuità del processo
di apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore, nell’università o nell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nonché per il recupero
e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;
c) l’adozione di misure che favoriscano
la continuità formativa anche attraverso la permanenza
dei docenti di cui all’articolo 19 nella stessa sede per
l’intera durata del percorso, ovvero per la durata di almeno
un periodo didattico qualora il percorso stesso sia articolato
in periodi;
d) la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza,
in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi
formativi.
2. Ai fini del soddisfacimento della domanda di frequenza di cui
al comma 1 lettera a), è considerata anche l’offerta
formativa finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali
attraverso i percorsi in apprendistato di cui all’articolo
48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.
Articolo 17
(Livelli essenziali dell’orario minimo annuale e dell’articolazione
dei percorsi formativi)
1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell’orario
minimo annuale e dell’articolazione dei percorsi formativi,
un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno
990 ore annue. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini,
l’articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:
a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento
di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo
per l’accesso al quarto anno del sistema dell’istruzione
e formazione professionale;
b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con
il conseguimento di un titolo di diploma professionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente
una contestuale pluralità di scelte, le Regioni assicurano
l’adozione di misure che consentano l’avvio contemporaneo
dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.
Articolo 18
(Livelli essenziali dei percorsi)
1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e
professionale di cui all’articolo 1 comma 5 le Regioni assicurano,
quali livelli essenziali dei percorsi:
a) la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso
l’esperienza reale e la riflessione sull’operare responsabile
e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali
per l’inserimento attivo nella società, nel mondo
del lavoro e nelle professioni;
b) l’acquisizione, ai sensi dell’articolo 1, comma
5, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche,
storico sociali ed economiche, destinando a tal fine quote dell’orario
complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi
indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello
studente, nonché di competenze professionali mirate in
relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
c) l’insegnamento della religione cattolica come previsto
dall’Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense
e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con legge
25 marzo 1985, n.121, e dalle conseguenti intese, e delle attività
fisiche e motorie;
d) il riferimento a figure di differente livello, relative ad
aree professionali definite, sentite le parti sociali, mediante
accordi in sede di Conferenza unificata a norma del decreto legislativo
28 agosto 1997, n.281, recepiti con decreti del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Tali figure possono essere articolate in specifici
profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio.
2. Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui
al comma 1, lettera b) sono definiti con Accordo in sede di Conferenza
Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ai fini della spendibilità nazionale ed europea dei
titoli e qualifiche professionali conseguiti all’esito dei
percorsi.
Articolo 19
(Livelli essenziali dei requisiti dei docenti)
1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti
dei docenti, che le attività educative e formative siano
affidate a personale docente in possesso di abilitazione all’insegnamento
e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per
almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.
Articolo 20
(Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze)
1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla
valutazione e certificazione delle competenze:
a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano
oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica
e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all’articolo
19;
b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata
certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti
il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua
la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa
figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale,
ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei
percorsi di durata almeno quadriennale;
d) che, ai fini della continuità dei percorsi, di cui all’articolo
1, comma 13, il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di
“diploma professionale di tecnico superiore”;
e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c)
sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui
all’articolo 19;
f) che le competenze certificate siano registrate sul “libretto
formativo del cittadino” di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.
2. Ai fini della valutazione annuale e dell’ammissione agli
esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della
durata del percorso.
Articolo 21
(Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi )
1. Le Regioni assicurano, relativamente ai livelli essenziali
delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative:
a) la previsione di organi di governo;
b) l’adeguatezza delle capacità gestionali e della
situazione economica;
c) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del
personale dipendente dalle medesime istituzioni;
d) la completezza dell’offerta formativa comprendente entrambe
le tipologie di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a)
e b);
e) lo svolgimento del corso annuale integrativo di cui all’articolo
15 comma 6;
f) l’adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento
delle attività didattiche e formative, sia al rispetto
della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;
g) l’adeguatezza didattica, con particolare riferimento
alla disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione
per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende
operare;
h) l’adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento
alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all’evoluzione
tecnologica;
i) la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso
sia collettivo che individuale;
l) la capacità di progettazione e realizzazione di stage,
tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi
attivati.
2. Gli standard minimi relativi ai livelli di cui al presente
articolo sono definiti con Accordo in sede di Conferenza unificata
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
Articolo 22 (Valutazione)
1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali
definiti dal presente Capo i percorsi sono oggetto di valutazione
da parte del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo
di Istruzione e Formazione. Le istituzioni di istruzione e formazione
forniscono al predetto Servizio i dati e la documentazione da
esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione
sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
presenta al Parlamento a norma dell’articolo 7, comma 3
della legge 28 marzo 2003, n.53 e dell’articolo 3, comma
3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286.
CAPO IV
Raccordo e continuità tra il primo e il secondo ciclo
Articolo 23
(Insegnamento dello strumento musicale)
1. Al fine di assicurare i livelli necessari per la frequenza
dei percorsi del liceo musicale, i corsi ad indirizzo musicale
istituiti nelle scuole medie ai sensi dell’articolo 11 comma
9 della legge 3 maggio 1999 n. 124 realizzano i percorsi formativi
introdotti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, assicurando
l’insegnamento dello strumento musicale per una quota oraria
obbligatoria non inferiore a quella prevista per i predetti corsi
ad indirizzo musicale. Tale quota oraria è obbligatoria
per gli studenti che frequentano tali corsi ed è aggiuntiva
alle 891 ore obbligatorie previste dall’art. 10 comma 1
del predetto decreto legislativo n. 59 del 2004; conseguentemente,
l’orario annuale rimesso alla scelta facoltativa e opzionale
degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è
ridotto di un corrispondente numero di ore.
Articolo 24
(Difusione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti)
1. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale e
la valorizzazione dei talenti, i conservatori e gli istituti musicali
pareggiati, in convenzione con le istituzioni scolastiche del
primo e secondo ciclo, possono prevedere, nell’ambito della
programmazione delle proprie attività, l’attivazione
di laboratori musicali per la realizzazione di specifici progetti
educativi.
Articolo 25
(Insegnamento dell’inglese, della seconda lingua comunitaria
e della tecnologia)
1. Al fine di raccordare le competenze nella lingua inglese, nella
seconda lingua comunitaria e nella tecnologia, in uscita dal primo
ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali:
a) la correlazione tra gli orari di insegnamento, così
come previsti dal decreto legislativo 10 febbraio 2004, n. 59
e dagli allegati da C/1 a C/8 del presente decreto, e i livelli
di apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola
secondaria di primo grado, dal primo biennio, dal secondo biennio
e dal quinto anno dei licei, è evidenziata nell’
allegato D al medesimo decreto;
b) l’orario annuale obbligatorio di cui all’articolo
10, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2004, n. 59, è
incrementato di 66 ore, di cui 33 ore destinate all’insegnamento
della lingua inglese e 33 ore destinate all’insegnamento
della tecnologia; conseguentemente, l’orario annuale rimesso
alla scelta facoltativa ed opzionale degli studenti, di cui al
comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente
numero di ore;
c) le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici
di apprendimento per l’inglese nella scuola primaria e quelle
relative agli obiettivi specifici di apprendimento per la lingua
inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria
di primo grado, contenute rispettivamente negli allegati B e C
al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono sostituite
da quelle contenute nell’allegato E al presente decreto.
2. Al fine di offrire agli studenti l’opportunità
di conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese
analogo a quello della lingua italiana è data facoltà,
nella scuola secondaria di primo grado, alle famiglie che ne facciano
richiesta, di utilizzare, per l’apprendimento della predetta
lingua, anche il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria.
Tale scelta è effettuata al primo anno della scuola secondaria
di primo grado e si intende confermata per l’intero corso
della scuola secondaria di primo grado ed anche per i percorsi
del secondo ciclo di istruzione e formazione. I livelli di apprendimento
in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dai percorsi
dei licei sono determinati, per gli studenti che si sono avvalsi
della scelta medesima, secondo l’allegato D-bis al presente
decreto.
3. Resta ferma la possibilità, per gli studenti di cui
al comma 2, di avvalersi dell’insegnamento di una seconda
lingua comunitaria nell’ambito delle attività ed
insegnamenti facoltativi.
Articolo 26
( Insegnamento delle scienze)
1. Al fine di raccordare le competenze nelle scienze, da acquisire
nel primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi
liceali, le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici
di apprendimento per le scienze, contenute nell’allegato
C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 sono sostituite
da quelle contenute nell’allegato F al presente decreto.
CAPO V
Norme transitorie e finali
Articolo 27
(Passaggio al nuovo ordinamento)
1. Il primo anno dei percorsi liceali di cui al Capo II è
avviato previa definizione, con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza
Unificata, dei seguenti aspetti:
a) tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria
superiore previsti dall’ordinamento previgente nei percorsi
liceali di cui al presente decreto, da assumere quale riferimento
di massima per la programmazione della rete scolastica di cui
all’articolo 138, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
31 marzo 1998, n.112;
b) tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai
percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell’ordinamento
previgente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali
di cui al Capo II;
c) l’incremento fino al 20% della quota dei piani di studio
rimessa alle istituzioni scolastiche, nell’ambito degli
indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il profilo educativo,
culturale e professionale in uscita dal percorso di cui all’articolo
2, comma 3.
2. Il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale
di cui al Capo III è avviato sulla base della disciplina
specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli
essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi
in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281, dei seguenti aspetti:
a) individuazione delle figure di differente livello, relative
ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali
sulla base dei fabbisogni del territorio;
b) standard minimi formativi relativi alle competenze di base
linguistiche, matematiche,
scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie
al conseguimento
del profilo educativo, culturale e professionale dello studente,
nonché alle competenze
professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale
di cui alla lettera a);
c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative
e dei relativi servizi.
3. L’attuazione del Capo II e del Capo III avviene nel quadro
della programmazione della rete scolastica di cui all’articolo
138, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.112, finalizzata a far corrispondere l’offerta formativa
complessiva alle esigenze formative del territorio di ciascuna
Regione. L’amministrazione scolastica assicura la propria
piena collaborazione, su richiesta della Regione. Al coordinamento
dell’attuazione a livello nazionale si provvede attraverso
specifiche intese in sede di Conferenza unificata da definire
entro il 30 novembre 2005. A tal fine, la programmazione di ciascuna
Regione va definita entro il 31 dicembre 2005.
4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli
di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente
a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2007-2008,
previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti.
Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici
all’avvio del secondo ciclo, di competenza del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento
nelle scuole, ferma restando l’autonomia scolastica.
5. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento,
fino alla messa a regime del sistema dei licei, la consistenza
numerica della dotazione dell’organico di diritto del personale
docente resta confermata nelle quantità complessivamente
determinate per l’anno scolastico 2005/2006.
6. I corsi previsti dall’ordinamento previgente continuano
fino alla trasformazione nei corsi previsti dal Capo II secondo
le modalità di cui ai commi 1 e 3. I corsi avviati prima
dell’attivazione dei nuovi percorsi proseguono fino al loro
completamento.
7. Con l’attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli
e le qualifiche a carattere professionalizzante, acquisiti tramite
i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono esclusivamente
di competenza delle Regioni e delle Province autonome. In attesa
della compiuta attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli
adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia
di istruzione e formazione professionale, l’attuale sistema
di istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli istituti
professionali di Stato, l’offerta formativa nel settore,
con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche.
8. In prima applicazione, i percorsi del liceo musicale e coreutico,
di cui all’articolo 8, possono essere attivati in via sperimentale,
sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche
e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
9. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto
è emanato il decreto interministeriale di equipollenza
dei titoli previsto dall’articolo 52 della legge 10 maggio
1983, n.212.
Articolo 28
(Gradualità dell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione
e alla formazione)
1. A partire dall’anno scolastico e formativo 2006/2007
e fino alla completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 76 ricomprende i primi tre anni degli istituti
di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali
di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base
dell’accordo-quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno
2003. Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi
l’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio
2004 e l’accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre
2004.
2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione
da parte del Servizio Nazionale di Valutazione di cui al decreto
legislativo 19 novembre 2004, n.286 e di monitoraggio da parte
dell’ISFOL.
3. All’assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione
e formazione professionale di cui al Capo III sono destinate le
risorse di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 76 sul diritto dovere all’istruzione
e alla formazione, da ripartirsi tra le Regioni come previsto
dal comma 4 del medesimo articolo, nonché una quota delle
risorse di cui all’articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo
2003, n. 53, da ripartirsi con le medesime modalità.
4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla
base di accordi da concludere in sede di Conferenza Unificata,
sono individuati modalità e tempi per il trasferimento
dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie
per l’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle
Regioni e agli Enti locali nell’ambito del sistema educativo
di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dagli articoli
117 e 118 della Costituzione, in stretta correlazione con l’attuazione
delle disposizioni di cui al Capo III. Ai predetti trasferimenti
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, commi
3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Per le Regioni a statuto
speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano il trasferimento
è disposto con le modalità previste dai rispettivi
statuti, se le relative funzioni non sono già state attribuite.
Articolo 29
(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)
1. All’attuazione del presente decreto nelle Regioni a statuto
speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede
in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di
attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
Articolo 30
(Norme finanziarie)
1. All’onere derivante dal presente decreto, valutato in
44.930.239 euro per l’anno 2006 e in 43.021.470 euro a decorrere
dall’anno 2007, si provvede con quota parte della spesa
autorizzata dall’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
2. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, sono destinati:
per l’anno 2006, euro 30.257.263 e a decorrere dall’anno
2007 euro 15.771.788 alle assegnazione per il funzionamento amministrativo-didattico
delle istituzioni scolastiche; per l’anno 2006 euro 6.288.354
e a decorrere dall’anno 2007 euro 18.865.060, per le spese
di personale. E’ destinata, altresì, alla copertura
del mancato introito delle tasse scolastiche la somma di euro
8.384.622 a decorrere dall’anno 2006.
3. Con periodicità annuale, e comunque fino alla completa
attuazione del nuovo ordinamento del sistema dei licei, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ed il Ministero dell’economia e delle finanze procedono
al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della
riforma di cui al presente decreto, anche ai fini dell’applicazione
della procedura di cui all’articolo 11 ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Articolo 31
(Norme finali e abrogazioni)
1. Sono fatti salvi gli interventi previsti per
gli alunni in situazione di handicap dalla legge 5 febbraio 1992,
n.104 e successive modificazioni.
2. Le seguenti disposizioni del Testo Unico approvato
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, continuano ad applicarsi
limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento,
ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall’anno
scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi:
articolo 82, esclusi commi 3 e 4; articolo 191, escluso comma
7; articolo 192, esclusi commi 3, 4, 9, 10, e 11; articolo 193;
articolo 194; articolo 195; articolo 196; articolo 198; articolo
199; articolo 206.
3. I commi 1 e 2 dell’articolo 68 della
legge 17 maggio 1999, n.144 sono abrogati. I finanziamenti già
previsti per l’obbligo formativo dal comma 4 del predetto
articolo sono destinati all’assolvimento del diritto-dovere,
anche nell’esercizio dell’apprendistato, di cui al
decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, è
abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del
presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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