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- "Tirocinio"
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE LA
DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEGLI
INSEGNANTI AI FINI DELL’ACCESSO ALL’INSEGNAMENTO,
AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N.53.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76, 87 e 117
della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante “Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
e formazione professionale” e, in particolare, l’articolo
5;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004
n.59 recante “Definizione delle norme generali relative
alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione,
a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004,
n.286 concernente “Istituzione del servizio nazionale di
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
nonché riordino dell’Istituto nazionale per la valutazione
del sistema dell’istruzione ai sensi della legge 28 marzo
2003, n.53”
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 e successive modificazioni; VISTA la legge 10 marzo 2000,
n. 62;
VISTO l’articolo 17, comma 95 della legge
15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004,
n.270,pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,
serie generale, n.266 del 12 novembre 2004;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;
CONSIDERATO che nella Conferenza Unificata di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 è stato
registrato, nella seduta del 28 luglio 2005, oltre al parere negativo
sullo schema di decreto, la mancata intesa sull’articolo
2, comma 5, relativo alla possibilità per le Regioni di
utilizzare, per l’accesso all’insegnamento dei percorsi
di istruzione e formazione professionale, il canale formativo
previsto dallo schema stesso;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 3 agosto 2005, con la quale si è
provveduto a stralciare dal testo dello schema la norma sulla
quale non si è realizzata l’intesa, rinviando ad
un successivo decreto legislativo correttivo le modalità
della predetta utilizzazione;
ACQUISITI i pareri della VII Commissione e della
V Commissione del Senato, rispettivamente, in data 5 ottobre 2005
e 12 ottobre 2005, e della VII Commissione e della V Commissione
della Camera dei Deputati entrambi in data 11 ottobre 2005;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
Su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
emana
i l seguente decreto legislativo:
Articolo 1
(Finalità della formazione iniziale dei docenti)
1. I docenti delle varie comunità di apprendimento
sono i protagonisti, insieme agli alunni, del processo educativo
e svolgono un ruolo attivo nel cambiamento del sistema di istruzione
e formazione.
2. La formazione iniziale e permanente dei docenti
della scuola dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo
del sistema educativo di istruzione e formazione è finalizzata
a valorizzare l’attitudine all’insegnamento e la professionalità
docente, che si esplica nella competenza disciplinare e didattica,
nella capacità di relazionarsi con tutte le componenti
dell’istituzione scolastica e nel rispetto dei principi
deontologici.
3. La formazione sostiene e qualifica la funzione docente nei
suoi essenziali aspetti cognitivi e pedagogici, di autonomia professionale
e di libertà di insegnamento, indirizzandola verso il conseguimento
di obiettivi formativi da sottoporre a verifiche e valutazioni
oggettive con riguardo sia alla progressione del rendimento che
agli esiti finali.
4. Il percorso di formazione iniziale dei docenti è affidato
alle università ed alle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, che a tal fine si raccordano
con le istituzioni di istruzione e formazione, ed è preordinato
al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.
5. Ai fini dell’accesso ai ruoli organici del personale
docente delle istituzioni scolastiche statali, ferme restando
le disposizioni previste dall’articolo 399 comma 1 del Testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297,
che riservano il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti
ai docenti iscritti alle graduatorie permanenti, con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca sono banditi, per il restante 50 per cento dei posti,
i concorsi per titoli ed esami.
6. A partire dall’anno scolastico successivo a quello di
conclusione dei primi corsi istituiti come previsto dall’articolo
2 il possesso dell’abilitazione di cui al comma 4, attestato
dall’iscrizione negli albi regionali di cui all’articolo
5 costituisce, unitamente alla valutazione positiva dell’anno
di applicazione svolto ai sensi dell’articolo 6, requisito
esclusivo per l’ammissione ai concorsi a posti di insegnamento
nelle scuole statali, di cui al comma 5, da bandire a cadenza
almeno triennale secondo le esigenze della programmazione, nel
rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Articolo 2
(Percorsi di formazione iniziale dei docenti)
1. I percorsi di formazione iniziale dei docenti
della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono di
pari dignità e si svolgono nei corsi di laurea magistrale
e nei corsi accademici di secondo livello, finalizzati all’acquisizione
delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative,
relazionali e comunicative, riflessive sulle pratiche didattiche,
che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.
2. Con uno o più decreti adottati ai sensi
dell’articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n.127
e successive modificazioni sono individuati, anche in deroga alle
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, e all’articolo
6, comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n.266 del
12 novembre 2004:
a) le classi dei corsi di laurea magistrale,
istituiti e attivati anche interfacoltà, interclasse o
interuniversità, finalizzati anche alla formazione di cui
al comma 1;
b) il profilo formativo e professionale del docente;
c) le correlate attività didattiche, comprensive
di laboratori e attività di tirocinio, del corso di laurea
o di diploma, anche con funzione di verifica delle attitudini
relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione
docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene
conto del giudizio formulato dal docente dell’istituzione
scolastica presso cui si è svolto il tirocinio stesso;
d) i relativi ambiti disciplinari;
e) i relativi crediti distinti per i settori
scientifico-disciplinari in misura pari all’80% dei complessivi
120 crediti formativi universitari, di cui non più del
25% dell’area pedagogico-professionale per i corsi finalizzati
all’insegnamento nelle scuole dell’istruzione secondaria
di primo grado e del secondo ciclo, in modo da garantire, al termine
del percorso formativo, l’acquisizione del profilo formativo
e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze,
abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento
previsto per le singole classi di abilitazione.
3. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria
di primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di cui
al comma 2, lettera a), sono individuate con riferimento all’insegnamento
delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti
finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi
disciplinano le attività didattiche attinenti l’integrazione
scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione
iniziale dei docenti può prevedere stages all’estero.
4. I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici
di secondo livello di cui al comma 1 sono istituiti dalle università
e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
sulla base dei criteri, delle procedure e nell’osservanza
dei requisiti minimi strutturali stabiliti con decreti del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
5. I corsi di laurea magistrale possono essere
istituiti con il concorso di una o più facoltà dello
stesso ateneo o di più atenei, a seguito di specifiche
convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle
rispettive facoltà competenti. Le convenzioni definiscono
l’apporto delle rispettive università, in termini
di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori,
di risorse
finanziarie per il funzionamento dei corsi, anche prevedendo appositi
organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti
strutture accademiche degli atenei.
6. Con specifici decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca si provvede a determinare il percorso formativo
di secondo livello da svolgere nelle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, in analogia ai principi e criteri
determinati ai commi 2, 3 e 5 per le università, con i
necessari adattamenti correlati agli specifici ordinamenti delle
predette istituzioni. Gli stessi decreti assicurano altresì
il raccordo tra le istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica e le università, per quanto riguarda gli ambiti
disciplinari comuni.
7. Le classi di abilitazione per l’insegnamento delle discipline
impartite nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo
ciclo sono individuate con uno o più decreti del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
8. I corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo
livello di cui al presente articolo e gli esami di stato di cui
all’articolo 4 sono finanziati con le entrate realizzate
dalle università e dalle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, con i proventi derivanti dal
pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti.
Dai corsi medesimi non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole
università e delle singole istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca è stabilita,
anche ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento
delle commissioni per gli esami di Stato di cui all’articolo
4, la misura delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti.
9. Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio
e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche,
svolti esclusivamente nell’ambito dei corsi di laurea magistrale
di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall’articolo
1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n.315.
10. Per le esigenze finanziarie connesse con il processo di adeguamento
delle attuali strutture, anche ai fini dell’articolo 7,
si provvede entro il limite delle risorse fissate, per ciascuno
degli anni 2005 e 2006, nell’importo di 10.500.000 euro,
dall’articolo 13 del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 5 agosto 2004, n.
262, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
27 gennaio 1998, n. 25 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
277 del 25 novembre 2004 e successive modificazioni dello stesso
decreto ministeriale. A tal fine il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca adotta gli atti programmatori
funzionali al rispetto del suddetto limite di spesa.
Articolo 3
(Ammissione ai corsi)
1. I corsi di cui all’articolo 2 sono a numero programmato
ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell’avvio e dello svolgimento della procedura
concorsuale di cui all’articolo 1, comma 5, e dell’attribuzione
alle università dei posti per l’accesso ai corsi
di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare con le modalità di cui all’articolo
35, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo 30 marzo
2001 n.165 e successive modificazioni, è determinato il
numero dei posti che si prevede di coprire per concorso nelle
scuole statali, come previsto all’articolo 1 comma 5, sulla
base della programmazione triennale del fabbisogno di personale
docente nelle scuole statali deliberata ai sensi dell’articolo
39 della legge del 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni.
La predetta programmazione tiene conto di stime previsionali del
numero degli alunni, anche disabili, del turn-over del personale
docente e dei posti di insegnamento nelle scuole statali complessivamente
disponibili e vacanti a livello nazionale, rilevati su base regionale.
Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
costituisce formale autorizzazione a bandire il concorso di cui
all’articolo 1, comma 5, per la copertura dei posti dallo
stesso definiti, una volta completate le procedure di abilitazione.
Per le conseguenti assunzioni, resta ferma l’applicazione
della disciplina autorizzatoria di cui all’articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, con proprio decreto, ripartisce tra le università
funzionanti in ciascuna Regione un numero di posti per l’accesso
ai corsi di laurea magistrale pari a quello dei posti che si prevede
di coprire nelle scuole statali della stessa Regione, definito
come previsto al comma 2, e maggiorato del 30 per cento in relazione
al fabbisogno dell’intero sistema nazionale di istruzione,
tenuto conto dell’offerta potenziale delle università
comunicata da ciascun ateneo ai sensi dell’articolo 3, comma
2 della legge 2 agosto 1999, n.264 e dell’esigenza di assicurare
una equilibrata offerta formativa sul territorio. Il Ministro
provvede, con gli stessi criteri e modalità, alla determinazione
del numero dei posti per l’accesso ai corsi di diploma accademico
di secondo livello presso le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica ed alla loro ripartizione presso le medesime
istituzioni.
4. L’ammissione ai corsi è disposta dagli atenei
e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
nei limiti numerici dei posti assegnati ai sensi del comma 3,
previo superamento di apposite prove selettive indette, per ciascuna
Regione, per i posti che si prevede di ricoprire nella Regione
stessa, dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca.
5. Le prove selettive di ammissione sono volte ad accertare il
possesso dei requisiti minimi curriculari e l’adeguatezza
della preparazione dei candidati secondo modalità e contenuti
stabiliti a livello nazionale con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. Il decreto stesso
determina altresì le modalità ed i criteri per l’accesso
ai corsi da parte di coloro che risultino in possesso di titoli
di studio universitario acquisiti in base al previgente ordinamento.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca sono determinati i criteri e le modalità
per l’acquisizione, da parte dei soggetti in possesso dei
titoli di cui al comma 5, ultimo periodo, di ulteriori titoli
abilitanti attraverso corsi organizzati dalle competenti strutture
didattiche degli atenei e delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica.
Articolo 4
(Conseguimento dei titoli accademici e dell’abilitazione)
1. La laurea magistrale e il diploma accademico di secondo livello
si conseguono, unitamente all’abilitazione all’insegnamento,
nelle istituzioni del sistema di istruzione e di formazione, previa
valutazione positiva del tirocinio di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera c), con la discussione della tesi e il superamento
di un esame di Stato, costituito da apposite prove, secondo modalità
definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca. La commissione d’esame, nominata dalla
competente autorità accademica, è composta, sulla
base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, da docenti universitari,
o da docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica, e da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche
e formative, designati dal dirigente preposto all’ufficio
scolastico regionale. La laurea e il diploma abilitano all’insegnamento
nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria o, nella
scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo, all’insegnamento
delle discipline comprese nelle classi di abilitazione determinate
ai sensi dell’articolo 2, comma 7.
Articolo 5
(Albo regionale)
1. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale
o il diploma accademico di secondo livello e l’abilitazione
all’insegnamento secondo quanto previsto dal presente decreto
sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell’esame
di Stato abilitante, in un apposito Albo regionale, tenuto presso
gli uffici scolastici regionali e distinto per la scuola dell’infanzia,
la scuola primaria e, per la scuola secondaria di primo e di secondo
grado, per ciascuna classe di abilitazione.
Articolo 6
(Contratto di inserimento formativo al lavoro)
1. Coloro che hanno conseguito l’abilitazione
come previsto all’articolo 4 svolgono un anno di applicazione,
attraverso l’apposito contratto di inserimento formativo
al lavoro di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e) della
legge 28 marzo 2003, n.53. L’ufficio scolastico regionale,
tenendo conto delle esigenze espresse dalle scuole, assegna tali
docenti alle scuole stesse. Il dirigente scolastico della scuola
cui il docente è assegnato stipula con il docente medesimo
il contratto di inserimento formativo al lavoro. All’anno
di applicazione si applicano le norme vigenti in materia di rapporto
di lavoro a tempo determinato nel comparto scuola.
2. I docenti svolgono l’anno di applicazione,
con assunzione di responsabilità di insegnamento, sotto
la supervisione di un tutor designato dal collegio dei docenti.
In sede contrattuale si provvede alla determinazione di uno specifico
compenso per lo svolgimento della predetta funzione di tutor.
Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo
16, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n.448.
3. Nell’anno di applicazione, il docente è tenuto,
oltre al normale orario di servizio, ad attività formative
connesse all’esperienza didattica in corso di svolgimento,
coordinate dal Centro di ateneo o di interateneo di cui all’articolo
7, sulla base delle indicazioni del tutor.
4. Compiuto l’anno di applicazione, il docente abilitato
discute con il comitato per la valutazione del servizio di cui
all’articolo 11 del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n.297, una relazione sulle esperienze e attività
svolte e adeguatamente documentate. La discussione si conclude
con la formulazione di un giudizio e l’attribuzione di un
punteggio. A tal fine si tiene conto anche degli elementi di valutazione
forniti dal tutor.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo,
ai docenti impegnati nell’anno di applicazione nelle scuole
statali si applica la disciplina in vigore definita in sede di
contrattazione collettiva di comparto del personale della scuola.
Articolo 7
(Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti)
1. Per i fini di cui all’articolo 5, comma
1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n.53, i regolamenti didattici
di ateneo disciplinano la istituzione e l’organizzazione
di apposita struttura di ateneo o d’interateneo denominata
“Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli
insegnanti”, al quale vengono attribuiti i seguenti compiti:
a) organizzare e monitorare le attività di tutorato in
modo tale che la formazione in campo professionale sia integrata
e coerente con il profilo formativo e professionale richiesto;
b) provvedere allo svolgimento, in coordinamento in sede territoriale
con tutti gli enti e i soggetti interessati, delle prove d’accesso
nazionali stabilite con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, ai corsi di laurea
specialistica abilitante per l’insegnamento;
c) organizzare in maniera unitaria e integrata alle lezioni teoriche
i laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni ad essi
connesse;
d) raccordarsi con le istituzioni di istruzione e di formazione,
con gli uffici scolastici regionali, con gli enti pubblici e privati,
ivi compresi quelli del terzo settore, con le imprese o con le
rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio,
industria e artigianato, da coinvolgere negli stage e nei tirocini;
e) collaborare con le istituzioni di istruzione e formazione per
la formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni
di supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività
educativa, didattica e gestionale delle istituzioni di istruzione
e formazione, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate
con gli uffici scolastici regionali, con l’Istituto nazionale
di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa
(INDIRE), l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
dell’istruzione (INVALSI) e con gli Istituti regionali di
ricerca educativa (IRRE), ovvero, su proposta delle istituzioni
di istruzione e di formazione, di associazioni professionali e
imprenditoriali, di enti locali e territoriali e di altri organismi
pubblici e privati; le predette convenzioni non devono comunque
comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Allo scopo di assicurare standard qualitativamente omogenei
di prestazione a livello nazionale, con decreto ministeriale,
sentito il comitato nazionale di valutazione del sistema universitario,
sono definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio
e la valutazione dei risultati didattici dei corsi di cui all’articolo
3 in relazione agli obiettivi formativi individuati dai decreti
ministeriali di cui allo stesso articolo.
3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, le
accademie di belle arti e i conservatori di musica disciplinano
con delibera del consiglio di amministrazione, adottata su proposta
del consiglio accademico, l’istituzione e l’organizzazione
di apposita struttura di coordinamento e di gestione delle attività.
4. Dall’applicazione dei precedenti commi
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5. Nel quadro delle funzioni di cui all’articolo
2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258,
l’INDIRE, in collaborazione con le istituzioni scolastiche,
le Università e gli IRRE:
a) assicura lo sviluppo del sistema nazionale di e-learning a
supporto della formazione in servizio degli insegnanti, curando
la progettazione e la realizzazione di servizi di e-learning e
di contenuti multimediali a ciò finalizzati;
b) progetta e realizza iniziative, a livello nazionale, di formazione
degli insegnanti in servizio finalizzate alla generalizzazione
e diffusione delle innovazioni didattiche introdotte dalla legge
28 marzo 2003, n. 53 e dai relativi decreti attuativi, anche mediante
i servizi di e-learning di cui alla lettera a).
Articolo 8
(Iniziative di eccellenza per la formazione)
1. Per i fini di cui all’articolo 5, comma
1, lettera f) della legge n.53 del 2003, e ferme restando le competenze
delle istituzioni formative previste dall’ordinamento, i
centri di ateneo o d’interateneo di cui all’articolo
7 e le accademie di belle arti e i conservatori di musica, sulla
base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, promuovono iniziative
di eccellenza nel limite massimo di spesa annuale di 1.000.000
di euro, a decorrere dall’anno 2006, utilizzando allo scopo
l’autorizzazione di spesa della legge 18 dicembre 1997,
n.440, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 30
dicembre 2004, n.311.
2. Sulla base di specifiche convenzioni stipulate con le Direzioni
regionali del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, con l’INDIRE, con l’INVALSI e con
gli IRRE, anche su proposta delle singole istituzioni di istruzione
e di formazione, compatibilmente con le risorse disponibili, le
università, su proposta dei centri di ateneo o di interateneo
di cui all’articolo 7, le accademie di belle arti e i conservatori
di musica organizzano apposite attività di formazione dei
formatori e di ricerca scientifica sull’apprendimento-insegnamento
scolastico e sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti.
Le predette convenzioni non devono comportare comunque maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 9
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I percorsi di formazione di cui all’articolo 4 hanno
inizio con l’anno accademico 2006-2007, in modo da consentire,
nei confronti di coloro che conseguono la laurea magistrale o
il diploma accademico di secondo livello nell’anno accademico
2007-2008, l’assegnazione alle scuole.
2. Restano salve le eventuali procedure dei concorsi
per titoli ed esami ancora in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, indette sulla base delle disposizioni previgenti,
e gli effetti derivanti da eventuali pronunce emesse dal giudice
amministrativo relativamente alle stesse procedure concorsuali,
o alle altre procedure concorsuali già espletate, indette
sulla base delle medesime disposizioni.
3. I requisiti e le modalità essenziali
della formazione iniziale ed il profilo formativo e professionale
dei docenti dei percorsi del sistema dell’istruzione e formazione
professionale, nei quali si realizza il diritto dovere di cui
al decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo
2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53, concorrono
alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione di cui
all’articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione,
anche ai fini del conseguimento di titoli e qualifiche professionali
spendibili a livello nazionale ed europeo. A tal fine il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
con proprio decreto, determina le aree disciplinari ed i settori
professionali per i quali sono definiti gli standard formativi
minimi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) della
legge n. 53 del 2003, in coerenza con il profilo educativo culturale
e professionale degli studenti previsto al termine del secondo
ciclo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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» Titolo
"DAP - Discorso e apprendimento"
- (Cd-rom + guida pp.48) - Progetto interuniversitario
- a cura di Clotilde Pontecorvo, Facoltà di Psicologia 2, Università
"La Sapienza" Roma
- Vai alla Sezione dedicata
al "DAP" per conoscere gli altri autori: clicca qui
» Costo
- Prezzo al pubblico = € 34,00 + spese di spedizione
- Prezzo "Sconto 50% Università" = € 17,00
+ spese di spedizione
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"DAP" a € 34,00
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"DAP" a € 17,00
» Spese di spedizione
- PACCO ORDINARIO (consegna 8/10 gg lavorativi) = € 0,93
(*)
- PACCO ORDINARIO CONTRASSEGNO (consegna 8/10 gg lavorativi)
= € 2,70
- PACCO CELERE TRE CONTRASSEGNO (consegna 3/4 gg lavorativi)
= € 8,00
(*) Pagamento in carta di credito, bonifico bancario, c/c postale
• Contatti
- Ordini via FAX ai numeri +39.06.7102526
- Informazioni al numero mobile 329.7004539
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