» La normativa - Sezione Speciale
- "Tirocinio"
Decreto Ministeriale 2 dicembre 1998 n.
33733 BL
Utilzzazione a tempo parziale presso
le Università di un apposito contingente di personale docente
in servizio nelle istituzioni scolastiche e, con riferimento all'indirizzo
per la scuola elementare, di personale educativo nelle istituzioni
educative statali
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 articoli
3, comma 2, e 4, comma 2, che prevedono la formazione universitaria
degli insegnanti elementari e degli insegnanti delle scuole secondarie
nel Corso di laurea in scienze della formazione primaria e nelle
Scuole di specializzazione;
VISTO l'articolo 2, comma 4, del decreto 26 maggio
1998 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica emanato di concerto con il Ministro della Pubblica
istruzione che prevede l'utilizzo, nel Corso di laurea e nella
Scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni
scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del
tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attività
didattiche;
VISTO il decreto del 28 luglio 1998 del Ministro
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
riguardante le limitazioni degli accessi al Corso di laurea in
scienze della formazione primaria, come modificato dal successivo
decreto dell'11 settembre 1998;
VISTO l'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto
1998, n. 315 recante disposizioni in materia di "Interventi
finanziari per l'università e la ricerca", che prevede
l'utilizzazione in posizione di semiesonero presso le Università
di personale docente al fine di svolgere compiti di supervisione
del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività
didattiche nell'ambito di Corsi di laurea in scienze della formazione
primaria e di Scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle
scuole secondarie;
VISTO altresì il comma 5 dell'articolo
1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, che per le finalità
di cui al comma 4 del medesimo articolo 1 prevede l'utilizzazione
di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, da
disporsi con le procedure di cui al precitato comma 4, in numero
pari ai posti del contingente di cui all'articolo 456 - comma
13 - del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che si sono
resi disponibili alla data del 1° settembre 1998, e che si
renderanno disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1999-2000;
VISTI i Criteri generali determinati - ai sensi
dell'articolo 1 - comma 4 - della legge 3 agosto 1998, n. 315
- dalla Commissione di cui all'articolo 4 - comma 5 - della legge
9 maggio 1989, n. 168, per la valutazione comparativa degli aspiranti,
riportati come Allegato al presente decreto;
DECRETA:
ART. 1
Per le finalità di cui alle premesse è
consentita ai sensi dell'articolo 1 - comma 4 - della legge 3
agosto 1998, n. 315, l'utilizzazione a tempo parziale presso le
Università di un apposito contingente di personale docente
in servizio nelle istituzioni scolastiche e, con riferimento all'indirizzo
per la scuola elementare, di personale educativo nelle istituzioni
educative statali. Tale contingente viene determinato per l'intero
biennio 1998-1999 e 1999-2000, onde consentire alle Università
l'emanazione di un unico bando per tali due anni, nella misura
di 590. unità per l'anno 1998-1999 e .1500 unità
complessive per l'anno 1999-2000.
La ripartizione dei posti tra i Corsi di laurea
e le Scuole di specializzazione è effettuata, nei due anni
presi in considerazione, secondo le indicazioni contenute nelle
allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante del
presente decreto.
Il personale docente che intende chiedere l'utilizzazione
dovrà inviare la domanda all'Università, a norma
dello specifico bando di concorso. Concluse le procedure di valutazione
comparativa, da effettuarsi sulla base dei Criteri generali citati
in premessa, le Università comunicheranno le conseguenti
graduatorie ai Provveditorati agli studi interessati, anche al
fine della modifica del contratto individuale di lavoro, e, per
quanto riguarda i Corsi di laurea, il numero degli allievi iscritti.
ART. 2
L'utilizzazione ha durata biennale, rinnovabile
per un ulteriore biennio con decisione degli organismi preposti,
rispettivamente, al Corso di laurea e alla Scuola di specializzazione.
Tali organismi definiscono altresì le specifiche attività
richieste ai docenti utilizzati, che rispondono ai Consigli dei
predetti organismi in merito al proprio lavoro. Una ulteriore
utilizzazione non può essere disposta se non sia trascorso
un quadriennio dalla cessazione.
ART. 3
L'orario di servizio svolto dal personale docente
ed educativo di cui all'articolo 1 presso le istituzioni scolastiche
di appartenenza, considerata la posizione di semiesonero del personale,
deve essere organizzato in modo da tenere conto delle particolari
esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle
singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità
del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione
di scuola materna, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici.
L'orario di servizio da effettuare presso le
Università per le finalità di cui al precedente
art. 1, in considerazione della natura della prestazione diversa
dall'insegnamento frontale è di regola di 18 ore settimanali,
comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi
universitari, secondo le modalità disposte ai sensi dell'art.
1 - comma 4 - della legge 3 agosto 1998, n. 315. Resta fermo che
la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente
ed educativo per tutte le attività alle quali lo stesso
è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nelle
Università non potrà comunque superare il limite
massimo di 36 ore settimanali.
Con contrattazione collettiva decentrata saranno
disciplinate le ulteriori modalità di svolgimento presso
le istituzioni scolastiche, dell'attività di insegnamento
e di quelle funzionali all'insegnamento di cui agli artt. 41 e
42 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto scuola
sottoscritto il 4 agosto 1995.
L'attività svolta presso le Università
per le finalità di cui all'articolo 1 è valida a
tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
Per la sostituzione del personale utilizzato
presso le Università si provvede con supplenze annuali
da conferire per il periodo di durata del semiesonero, dopo l'espletamento
delle procedure di utilizzazione del personale in soprannumero.
ART. 4
Il personale docente ed educativo che attualmente
non svolge attività di servizio di istituto nella scuola,
in quanto fruisce di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra
forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa,
se in possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso,
può presentare la domanda di cui all'articolo 1. In tale
caso dovrà dichiarare la propria disponibilità a
riprendere l'attività di insegnamento part-time presso
l'istituzione scolastica.
ART. 5
Al personale docente ed educativo utilizzato
presso le Università si applicano, in materia di ferie,
permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate,
gli istituti contrattuali previsti dal vigente Contratto Collettivo
Nazionale di lavoro.
Considerato che l'attività di servizio
viene prestata in due diverse sedi, si rende necessario che la
scuola presso la quale il docente continua ad essere titolare
abbia la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo
stato giuridico ed economico del docente stesso ivi comprese le
assenze, le ferie ed i permessi. Le assenze e i permessi fruiti
dal dipendente in relazione a prestazioni di servizio da effettuarsi
presso le sedi Universitarie, e perciò dalle stesse autorizzate,
devono essere comunicate tempestivamente dalle segreterie amministrative
del Corso di laurea o della Scuola di specializzazione alla scuola
di titolarità.
ART. 6
Per il Corso di laurea in scienze della formazione
primaria è consentita l'utilizzazione a tempo pieno, presso
le Università degli Studi che hanno attivato i predetti
Corsi, di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare
sui posti del contingente previsto dall'articolo 456 - comma 13
- del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, al fine di svolgere compiti di coordinamento e di
supervisione del tirocinio.
Le utilizzazioni avranno la durata di un quadriennio
e saranno disposte sui posti disponibili alla data del 1°
settembre 1998 e su quelli che si renderanno tali alla data del
1° settembre 1999, secondo quanto indicato nell'allegata tabella
C. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta
se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.
I docenti e i dirigenti scolastici di scuola
elementare che aspirano a tale utilizzazione dovranno produrre
domanda all'Università degli studi secondo le norme dello
specifico bando di concorso.
Concluse le procedure di valutazione comparativa,
da effettuarsi sulla base dei Criteri generali citati in premessa,
le Università comunicheranno le conseguenti graduatorie
ai Provveditori agli studi interessati e alla Direzione Generale
istruzione elementare - Divisione IV - che disporranno le utilizzazioni
rispettivamente per i docenti e per i dirigenti scolastici sulla
base del numero dei posti previsti nell'allegata tabella C e secondo
la data di decorrenza della disponibilità dei posti medesimi.
I docenti e i dirigenti scolastici di scuola
elementare, utilizzati a tempo pieno presso le Università
degli Studi per i Corsi di formazione ai sensi dell'articolo 1
- comma 5 - della legge 3 agosto 1998, n. 315, sono tenuti alla
prestazione dell'orario stabilito per il personale amministrativo
degli Atenei, nonché a partecipare alle riunioni degli
organismi universitari, fermo restando il limite massimo complessivo
di 36 ore settimanali.
I posti lasciati vacanti dal personale docente
e dirigente, per il quale è stata disposta l'utilizzazione
quadriennale, saranno disponibili per la mobilità del corrispondente
personale.
ART. 7
La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome
di Trento e di Bolzano stabiliscono le norme per l'utilizzazione
di un contingente di personale docente presso le Università
del rispettivo territorio, sulla base dei principi generali contenuti
nella legge 3 agosto 1998, n, 315.
• Allegato
A
• Allegato
B
• Allegato
C
• Allegato
D
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Prodotto editoriale di riferimento
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» Titolo
"DAP - Discorso e apprendimento"
- (Cd-rom + guida pp.48) - Progetto interuniversitario
- a cura di Clotilde Pontecorvo, Facoltà di Psicologia 2, Università
"La Sapienza" Roma
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