» La normativa - Sezione Speciale
- "Tirocinio"
Contributo su “Schema di Decreto Legislativo
concernente la definizione delle norme generali in materia di
formazione ai fini dell’accesso all’insegnamento,
ai sensi dell’art.5 della Legge 28 marzo 2003, n.53”.
Consiglio Nazionale Pubbica Istruzione
Adunanza del 25 Febbraio 2005
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista:
- la nota protocollo n. 10 del 23 febbraio 2005, con la quale
la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici ha richiesto
il parere del C.N.P.I. circa l’argomento in oggetto citato;
- la relazione della Commissione consiliare istituita per l’esame
istruttorio in merito all’argomento specificato;
- gli artt. 24 e 25 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994;
dopo ampio e approfondito dibattito
ESPRIME
il proprio contributo nei seguenti termini:
In merito alla bozza di decreto attuativo dell’art. 5 della
legge 53, il CNPI condivide il fatto che venga riconosciuto un
canale universitario di uguale durata per la formazione di tutti
i docenti, concretizzando in tal modo la pari dignità del
percorso di formazione dei docenti della scuola dell’infanzia,
del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e formazione.
E’ condivisa, altresì, la prospettiva
della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello,
finalizzati all’insegnamento abilitante e contestualmente
specializzante per il sostegno.
In coerenza con quanto affermato in vari documenti, il CNPI ritiene
che le esperienze di formazione iniziale finora realizzate evidenziano
un rapporto tra Scuola e Università, troppo sbilanciato
su quest’ultima. Pur ritenendo l’Università
il luogo della ricerca teorica, della specializzazione e dell’approfondimento
disciplinari, il CNPI ribadisce la centralità della scuola
come sede di ricerca applicata al processo di insegnamento - apprendimento.
E’ logico, quindi, affermare che all’Università
spetti la responsabilità della formazione iniziale da sviluppare,
però, in collaborazione con la scuola per quanto riguarda
gli aspetti più specificatamente professionali (tirocinio,
tutor, attività di stage…), ma nel contempo è
necessario ribadire che la scuola deve essere valorizzata come
sede della ricerca applicata da collegarsi alla ricerca teorico-disciplinare
propria dell’Università.
Nello specifico del corso di laurea magistrale, finalizzata alla
formazione dei docenti, il CNPI segnala che:
a) il percorso di studio su cui costruire la formazione iniziale
dovrà essere congruente con il profilo
culturale e professionale dell’insegnante: lo specifico
di questa laurea è quello di formare al “mestiere
dell’insegnare”;
b) il profilo culturale e professionale non può però
essere visto in modo rigido, ma flessibile rispetto ai livelli
di scolarità;
c) un aspetto comune della formazione iniziale dovrà essere
il sapere disciplinare, adeguatamente integrato con le dimensioni
della epistemologia e della didattica disciplinare e delle scienze
dell’educazione proprie della professionalità degli
insegnanti. In tal senso si segnala la necessità di attenzione,
in particolare, per gli insegnamenti scientifico - tecnici destinati
alla secondaria superiore, per i quali si sottolinea l’esigenza
che nei piani di studio la dimensione epistemologica non venga
penalizzata a favore degli insegnamenti pedagogici generali;
d) c’è la necessità di rafforzare una fase
transitoria in cui si coniughino i diritti acquisiti di chi è
già in possesso dei titoli di accesso all’insegnamento
con il loro adeguamento alle nuove professionalità.
Entrando nel merito:
Riguardo alle nuove procedure di accesso ai ruoli, il CNPI ritiene
preliminare e indifferibile la soluzione del problema del precariato,
al fine di realizzare la stabilizzazione di tutto il personale.
Riguardo alla formazione iniziale, il CNPI ritiene
che la formazione dei docenti, composta da un percorso di formazione
di due anni di laurea specialistica e da un anno di applicazione
con contratto di inserimento formativo al lavoro, vada vista come
un percorso formativo unitario, che va progettato congiuntamente
dalla scuola e dall’università. Formazione iniziale
dei docenti, formazione di accesso in servizio e formazione ricorrente
vanno intese come un continuum. L’università e la
scuola devono trovare su questo terreno una costruttiva integrazione.
E’ su questo livello di progettazione e di realizzazione
del percorso che si può instaurare una collaborazione paritetica
tra università e scuola nella formazione iniziale e in
servizio.
Riguardo alla formazione in servizio, il CNPI,
in linea con quanto già più volte espresso, non
condivide l’ipotesi di affidare “tout court”
la gestione della formazione in servizio all’università
per le seguenti ragioni:
· perchè contrasta con la normativa sull’autonomia
scolastica che negli art. 6 e 7 del Regolamento - D.P.R. n. 275/99
- affida la formazione e l’aggiornamento dei docenti alle
istituzioni scolastiche che possono, promuove convenzioni accordi
di reti di scuole, per istituire laboratori territoriali finalizzati
allo sviluppo professionale dei docenti, alla ricerca didattica
e alla sperimentazione, alla documentazione;
· perché contrasta con l’esperienza e il dibattito
culturale che si è sviluppato, in questi anni, anche nelle
sedi internazionali sui temi della formazione e della professionalità
dei docenti.
Il CNPI:
1. ritiene urgente creare un sistema di supporti istituzionali
alla formazione, basato su una rete di servizi professionali rivolti
ai docenti, promossi dalle istituzioni scolastiche autonome dando
così applicazione a quanto previsto dal Regolamento sull’autonomia.
Su questo terreno chiede un impegno coerente del Ministero dell’Istruzione
e delle Direzioni regionali al fine di contribuire a realizzare
quanto stabilito dalla normativa vigente;
2. ribadisce la necessità di rafforzare il ruolo delle
istituzioni scolastiche autonome in relazione ai percorsi sia
di formazione iniziale che di formazione in servizio e che la
formazione in servizio deve essere gestita dalle istituzioni scolastiche
anche in termini di risorse finanziarie, in un quadro istituzionale
dove all’amministrazione scolastica compete un ruolo di
indirizzo e di valutazione dei risultati e all’Università,
agli IRRE e alle associazioni professionali il ruolo di supporto
alla ricerca e alla formazione continua dei docenti;
3. rileva la necessità di una revisione delle classi di
abilitazione e degli ambiti disciplinari in coerenza con l’impianto
complessivo sia della secondaria di primo grado che del secondo
ciclo;
4. afferma la necessità di assoluta coerenza con la legge
delega; non si può condividere, ad esempio, l’individuazione
di soggetti diversi da quelli previsti dalla stessa come titolari
della formazione in servizio;
5. ritiene che sia indispensabile prevedere espliciti e adeguati
finanziamenti atti a sostenere la politica della formazione del
personale, elemento determinante per la qualità del servizio
scolastico.
6. ritiene che sia indispensabile prevedere un congruo numero
di borse di studio di merito per la frequenza ai corsi di laurea
magistrale e ai corsi per il diploma accademico di secondo livello,
allo scopo di attrarre alla professione di insegnante i migliori
laureati e diplomati delle istituzioni AFAM.
PROPOSTE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA BOZZA
DI ARTICOLATO:
ART. 1.
Si propone:
· nel comma 1 di sostituire, “i docenti delle varie
comunità di apprendimento” con “i docenti delle
istituzioni scolastiche”;
· nel comma 2, di sostituire “nel rispetto dei principi
deontologici” con “nel rispetto dei principi fondanti
della funzione docente”; questa affermazione ci sembra più
adeguata, in quanto si ritiene improprio il riferimento a principi
deontologici in assenza di un codice della professione docente
definito e condiviso;
· nel comma 3 di aggiungere dopo “La formazione”
la specifica “iniziale”.
ART. 2
Si propone:
· al comma 2 di aggiungere dopo “copertura della
quota di posti” “,ivi compresi quelli relativi al
sostegno agli alunni portatori di handicap”;
· al comma 4 lett. a) di aggiungere dopo “dell’abilitazione
all’insegnamento” “e di specializzazione per
l’insegnamento agli alunni portatori di handicap”;
· al comma 5 di aggiungere dopo “percorsi di istruzione
e formazione professionale” “fermo restando l’obbligo
del possesso di abilitazione per le discipline riconducibili a
classi di concorso,” e sostituire “le Regioni possono
avvalersi anche” con “le Regioni devono avvalersi”.
ART. 3
Si propone:
· al comma 1 di aggiungere dopo “posti disponibili
e vacanti a livello nazionale, “compresi quelli relativi
al sostegno” e dopo “rilevati su base regionale”
“dai rispettivi direttori scolastici regionali”;
· comma 6: integrare “designati dal dirigente preposto
all’ufficio scolastico regionale” con “in base
a criteri da definire con apposite norme”.
ART. 4
Si propone:
· di aggiungere alla fine del comma 7 “Sentito il
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione”; ciò
in conformità con quanto previsto dalle attuali competenze
del CNPI. La richiesta di integrazione è resa necessaria
dalla proposta di abrogazione dell’art. 405 del D.L.vo 297/94
e successive modificazioni, formulata all’art.8 dello schema
di decreto legislativo di cui all’oggetto.
ART. 5
Si propone :
· di sostituire al comma 1 “scuola secondaria di
primo e secondo grado” con “scuola secondaria di primo
grado e del secondo ciclo”;
· di aggiungere al comma 8 dopo “sentito il dirigente”
“e il comitato di valutazione”.
ART 6.
Si propone la soppressione integrale del comma 4, in quanto si
attribuiscono, in un contesto improprio, non previsto dalla Legge
n.53/03, funzioni prevalenti in merito alla formazione in servizio
degli insegnanti, determinando in questo modo un nuovo accentramento
nella gestione della formazione.
ART 7.
Si propone:
· al comma 1:
1. di aggiungere dopo “iniziative di eccellenza” “coordinandosi
con le competenze al riguardo delle istituzioni scolastiche autonome
previste dagli art. 6 e 7 del DPR 275/99”;
2. di aggiungere alla fine “Tale stanziamento non deve comportare
riduzione delle risorse attualmente destinate alle Istituzioni
scolastiche autonome;
· la soppressione del comma 2, in quanto si ribadisce che
il DPR 275/99 attribuisce l’organizzazione e la gestione
della formazione in servizio alle singole istituzioni scolastiche
e/o ad accordi di reti di scuole autonome.
il segretario
Maria Rosario Cocca
Il Vice Presidente
Mario Guglietti
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Prodotto editoriale di riferimento
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» Titolo
"DAP - Discorso e apprendimento"
- (Cd-rom + guida pp.48) - Progetto interuniversitario
- a cura di Clotilde Pontecorvo, Facoltà di Psicologia 2, Università
"La Sapienza" Roma
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