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» La normativa - Sezione Speciale - "Tirocinio"

La posizione della Cisl - 17-01-2005

Formazione iniziale:decreto nuovo, problemi vecchi
Primissime osservazioni sulla nuova bozza di schema di Decreto Legislativo di attuazione dell'art. 5 della legge 53/2003, concernente le norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento

Nel “file” allegato è consultabile il testo della nuova “bozza” di “schema” di Decreto Legislativo di attuazione dell'art. 5 della legge 53/2003, concernente le norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, consegnatoci nei giorni scorsi al termine dell'incontro con il Ministro Moratti sulla configurazione istituzionale, culturale, organizzativa e didattica del secondo ciclo.

Lo “schema” risulta profondamente modificato rispetto a quello predisposto dal MIUR nel luglio scorso, sul quale abbiamo manifestato "profondo dissenso", di metodo e di merito, formalizzato nel corso di un'apposita "informativa" presso il MIUR svoltasi il 21 luglio 2004, che fu per noi anche occasione di una prima analisi dell'articolato.

Pur mantenendo un'impostazione di fondo legata ai principi e ai criteri di delega contenuti nell'art. 5 della legge 53/2003 e ricalcandone alcune interpretazioni troppo disinvoltamente estensive tali da prefigurare, a nostro avviso, l'eccesso di delega (ad esempio disciplinando le modalità di reclutamento degli insegnanti, laddove la delega riguarda le "norme per la formazione iniziale dei docenti…"), il nuovo “schema”, rispetto alla versione di luglio, rinuncia a tre scelte da noi - tra le altre - particolarmente e duramente contestate:

· l'istituzione degli Albi Professionali , presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale;

· l'istituzione e l'organizzazione presso gli Atenei dei Centri di Servizio;

· la sostanziale formalizzazione della "chiamata diretta" da parte delle scuole quale procedura ordinaria di assunzione in ruolo.

Si tratta di "ripensamenti" di cui prendiamo positivamente atto ma che non assolvono lo schema dai gravissimi limiti già precedentemente evidenziati e denunciati.

La versione attuale mantiene la scelta di collegare la disciplina della formazione iniziale con le disposizioni per "l'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche…" per le quali, continuiamo a ribadirlo, il Governo non dispone di una specifica delega legislativa.

L'intervento di modifica, però, questa volta riguarda esclusivamente la copertura dell'aliquota dei posti (50%) che l'art. 399 del Decreto Legislativo 297/94 (e successive modificazioni) riserva al concorso per titoli ed esami.

La correzione di tiro lascia tuttavia impregiudicata, e quindi aggravata, l'intera problematica del reclutamento, in tutti i suoi preoccupanti risvolti professionali, occupazionali e sociali, per non parlare di quelli propriamente culturali, educativi e pedagogici, e più in particolare della gestione del "precariato", oggetto negli ultimi tempi di estemporanei ed improvvidi provvedimenti legislativi, per lo più dettati da sollecitazioni e pressioni difficilmente componibili al di fuori di una riconsiderazione organica e complessiva dell'intera vicenda.

Materia, questa, sulla quale ci riserviamo un più puntuale approfondimento.

Il nuovo “schema”, inoltre, per quanto attiene alle dinamiche formative, aggiorna il suo lessico giuridico all'evoluzione dei processi di riforma che stanno investendo l'università (e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica), al momento approdate al Decreto 22 ottobre 2004, n. 270, che ha significativamente modificato le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, precedentemente disciplinata dal Decreto n. 509/99.


Viene conseguentemente utilizzata la nozione di laurea "magistrale", in sostituzione di quella "specialistica", conseguita al termine dei due anni (120 crediti) successivi alla laurea triennale (180 crediti).


Ciò rende maggiormente esplicito il proposito, già contenuto nel precedente “schema”, che l'opzione professionale (e occupazionale) degli studenti che aspirano ad accedere all'insegnamento, si concretizza solo a seguito del conseguimento di una (qualsiasi) laurea triennale, e previo superamento delle relative prove di selezione, dell'ammissione ai corsi di laurea magistrale, a numero chiuso, le cui classi verranno definite con successivi Decreti Ministeriali.


Gli accessi ai corsi di laurea magistrale sono quantificati sulla base di una programmazione triennale del fabbisogno dei posti di insegnamento da coprire nella Regione, nella misura pari al 50%, aumentati del 20%. Essi vengono successivamente ripartiti tra le Università funzionanti nella Regione, tenuto conto dell'"offerta potenziale" che ciascuna Università sarà in grado di garantire.


La laurea magistrale si consegue con la discussione della tesi e il superamento di un apposito esame di Stato e previa valutazione positiva delle attività di tirocinio presso le scuole, per la quale si terrà conto del giudizio del docente della scuola presso cui si è svolto il tirocinio stesso.


La laurea magistrale così conseguita ha valore abilitante e consente l'iscrizione in apposite graduatorie regionali distinte per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per ciascuna classe di abilitazione relativa alle scuole secondarie di primo e secondo grado.


L'Ufficio Scolastico Regionale, nei limiti dei posti messi a concorso e nel rispetto dell'ordine di graduatoria, assegna gli aspiranti docenti alle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di un anno di "applicazione", con assunzione di responsabilità di insegnamento, sotto la supervisione di un docente tutor designato dal Collegio dei Docenti. Lo status di lavoro consegue alla stipula con il Dirigente scolastico di un contratto di formazione-lavoro.


Al termine dell'anno di applicazione (per la cui validità la durata non può essere inferiore ai 180 giorni, ma di cui è prevista l'eventuale proroga di un anno) discuteranno con il Comitato per la valutazione del Servizio una relazione sulle esperienze e attività svolte e adeguatamente documentata.


In caso di giudizio favorevole , l'aspirante docente viene assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato con il Dirigente scolastico, con il vincolo di permanenza nella scuola stessa "almeno" triennale.


Il nuovo “schema” prevede, nel rispetto dei principi direttivi della legge-delega, l'istituzione dei Centri di Ateneo o interateneo per la formazione degli insegnanti al quale vengono attribuiti numerosi compiti , alcuni dei quali vanno ben oltre i vincoli della delega stessa, sui quali ci riserviamo di ritornare, per i profili di criticità che obiettivamente evidenziano, anche sul piano operativo. Analogamente vengono disciplinati i Centri di eccellenza per la formazione permanente che completano il monopolio universitario della formazione in servizio (oltre che di quella iniziale) dei docenti, scelta per la quale ribadiamo la nostra contrarietà e che pone seri dubbi di praticabilità.


Lo “schema” si conclude con una norma transitoria e finale che rinvia ad un Decreto del MIUR la disciplina dei corsi abilitanti speciali di cui alla legge 143/2004.


Al di là di queste primissime osservazioni e con le riserve, già esplicitate, a più puntuali approfondimenti, osserviamo che la tecnica decretativa adottata crea ulteriori difficoltà di comprensione , e quindi di valutazione, per il continuo riferimento a successivi atti di decretazione secondaria, anche su aspetti estremamente importanti e decisivi, quale ad esempio, l'individuazione delle classi dei corsi di laurea magistrale e degli ambiti disciplinari, che non consentono di avere immediatamente una visione d'insieme del provvedimento, per definire il quale più che la metafora del "mosaico" si potrebbe utilizzare quella delle "scatole cinesi", che possono sempre riservare sgradevolissime sorprese, aggravando le negatività di un giudizio di merito che riteniamo di aver già pertinentemente motivato e che ci impegniamo, nuovamente, ad articolare e socializzare nei prossimi giorni.

Indice generale "Tirocinio"

   

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"DAP - Discorso e apprendimento"
-
(Cd-rom + guida pp.48) - Progetto interuniversitario
- a cura di Clotilde Pontecorvo, Facoltà di Psicologia 2, Università "La Sapienza" Roma
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