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- "Tirocinio"
La posizione della Cisl - 17-01-2005
Formazione iniziale:decreto nuovo, problemi vecchi
Primissime osservazioni sulla nuova bozza di schema di Decreto
Legislativo di attuazione dell'art. 5 della legge 53/2003, concernente
le norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai
fini dell'accesso all'insegnamento
Nel “file” allegato è consultabile
il testo della nuova “bozza” di “schema”
di Decreto Legislativo di attuazione dell'art. 5 della legge 53/2003,
concernente le norme generali in materia di formazione degli insegnanti
ai fini dell'accesso all'insegnamento, consegnatoci nei giorni
scorsi al termine dell'incontro con il Ministro Moratti sulla
configurazione istituzionale, culturale, organizzativa e didattica
del secondo ciclo.
Lo “schema” risulta profondamente modificato rispetto
a quello predisposto dal MIUR nel luglio scorso, sul quale abbiamo
manifestato "profondo dissenso", di metodo e di merito,
formalizzato nel corso di un'apposita "informativa"
presso il MIUR svoltasi il 21 luglio 2004, che fu per noi anche
occasione di una prima analisi dell'articolato.
Pur mantenendo un'impostazione di fondo legata ai principi e ai
criteri di delega contenuti nell'art. 5 della legge 53/2003 e
ricalcandone alcune interpretazioni troppo disinvoltamente estensive
tali da prefigurare, a nostro avviso, l'eccesso di delega (ad
esempio disciplinando le modalità di reclutamento degli
insegnanti, laddove la delega riguarda le "norme per la formazione
iniziale dei docenti…"), il nuovo “schema”,
rispetto alla versione di luglio, rinuncia a tre scelte da noi
- tra le altre - particolarmente e duramente contestate:
· l'istituzione degli Albi Professionali
, presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale;
· l'istituzione e l'organizzazione presso
gli Atenei dei Centri di Servizio;
· la sostanziale formalizzazione della
"chiamata diretta" da parte delle scuole quale procedura
ordinaria di assunzione in ruolo.
Si tratta di "ripensamenti" di cui prendiamo positivamente
atto ma che non assolvono lo schema dai gravissimi limiti già
precedentemente evidenziati e denunciati.
La versione attuale mantiene la scelta di collegare la disciplina
della formazione iniziale con le disposizioni per "l'accesso
nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche…"
per le quali, continuiamo a ribadirlo, il Governo non dispone
di una specifica delega legislativa.
L'intervento di modifica, però, questa volta riguarda esclusivamente
la copertura dell'aliquota dei posti (50%) che l'art. 399 del
Decreto Legislativo 297/94 (e successive modificazioni) riserva
al concorso per titoli ed esami.
La correzione di tiro lascia tuttavia impregiudicata, e quindi
aggravata, l'intera problematica del reclutamento, in tutti i
suoi preoccupanti risvolti professionali, occupazionali e sociali,
per non parlare di quelli propriamente culturali, educativi e
pedagogici, e più in particolare della gestione del "precariato",
oggetto negli ultimi tempi di estemporanei ed improvvidi provvedimenti
legislativi, per lo più dettati da sollecitazioni e pressioni
difficilmente componibili al di fuori di una riconsiderazione
organica e complessiva dell'intera vicenda.
Materia, questa, sulla quale ci riserviamo un più puntuale
approfondimento.
Il nuovo “schema”, inoltre, per quanto attiene alle
dinamiche formative, aggiorna il suo lessico giuridico all'evoluzione
dei processi di riforma che stanno investendo l'università
(e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica),
al momento approdate al Decreto 22 ottobre 2004, n. 270, che ha
significativamente modificato le norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, precedentemente disciplinata dal Decreto
n. 509/99.
Viene conseguentemente utilizzata la nozione di laurea "magistrale",
in sostituzione di quella "specialistica", conseguita
al termine dei due anni (120 crediti) successivi alla laurea triennale
(180 crediti).
Ciò rende maggiormente esplicito il proposito, già
contenuto nel precedente “schema”, che l'opzione professionale
(e occupazionale) degli studenti che aspirano ad accedere all'insegnamento,
si concretizza solo a seguito del conseguimento di una (qualsiasi)
laurea triennale, e previo superamento delle relative prove di
selezione, dell'ammissione ai corsi di laurea magistrale, a numero
chiuso, le cui classi verranno definite con successivi Decreti
Ministeriali.
Gli accessi ai corsi di laurea magistrale sono quantificati sulla
base di una programmazione triennale del fabbisogno dei posti
di insegnamento da coprire nella Regione, nella misura pari al
50%, aumentati del 20%. Essi vengono successivamente ripartiti
tra le Università funzionanti nella Regione, tenuto conto
dell'"offerta potenziale" che ciascuna Università
sarà in grado di garantire.
La laurea magistrale si consegue con la discussione della tesi
e il superamento di un apposito esame di Stato e previa valutazione
positiva delle attività di tirocinio presso le scuole,
per la quale si terrà conto del giudizio del docente della
scuola presso cui si è svolto il tirocinio stesso.
La laurea magistrale così conseguita ha valore abilitante
e consente l'iscrizione in apposite graduatorie regionali distinte
per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per ciascuna
classe di abilitazione relativa alle scuole secondarie di primo
e secondo grado.
L'Ufficio Scolastico Regionale, nei limiti dei posti messi a concorso
e nel rispetto dell'ordine di graduatoria, assegna gli aspiranti
docenti alle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di un
anno di "applicazione", con assunzione di responsabilità
di insegnamento, sotto la supervisione di un docente tutor designato
dal Collegio dei Docenti. Lo status di lavoro consegue alla stipula
con il Dirigente scolastico di un contratto di formazione-lavoro.
Al termine dell'anno di applicazione (per la cui validità
la durata non può essere inferiore ai 180 giorni, ma di
cui è prevista l'eventuale proroga di un anno) discuteranno
con il Comitato per la valutazione del Servizio una relazione
sulle esperienze e attività svolte e adeguatamente documentata.
In caso di giudizio favorevole , l'aspirante docente viene assunto
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato con il
Dirigente scolastico, con il vincolo di permanenza nella scuola
stessa "almeno" triennale.
Il nuovo “schema” prevede, nel rispetto dei principi
direttivi della legge-delega, l'istituzione dei Centri di Ateneo
o interateneo per la formazione degli insegnanti al quale vengono
attribuiti numerosi compiti , alcuni dei quali vanno ben oltre
i vincoli della delega stessa, sui quali ci riserviamo di ritornare,
per i profili di criticità che obiettivamente evidenziano,
anche sul piano operativo. Analogamente vengono disciplinati i
Centri di eccellenza per la formazione permanente che completano
il monopolio universitario della formazione in servizio (oltre
che di quella iniziale) dei docenti, scelta per la quale ribadiamo
la nostra contrarietà e che pone seri dubbi di praticabilità.
Lo “schema” si conclude con una norma transitoria
e finale che rinvia ad un Decreto del MIUR la disciplina dei corsi
abilitanti speciali di cui alla legge 143/2004.
Al di là di queste primissime osservazioni e con le riserve,
già esplicitate, a più puntuali approfondimenti,
osserviamo che la tecnica decretativa adottata crea ulteriori
difficoltà di comprensione , e quindi di valutazione, per
il continuo riferimento a successivi atti di decretazione secondaria,
anche su aspetti estremamente importanti e decisivi, quale ad
esempio, l'individuazione delle classi dei corsi di laurea magistrale
e degli ambiti disciplinari, che non consentono di avere immediatamente
una visione d'insieme del provvedimento, per definire il quale
più che la metafora del "mosaico" si potrebbe
utilizzare quella delle "scatole cinesi", che possono
sempre riservare sgradevolissime sorprese, aggravando le negatività
di un giudizio di merito che riteniamo di aver già pertinentemente
motivato e che ci impegniamo, nuovamente, ad articolare e socializzare
nei prossimi giorni.
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"DAP - Discorso e apprendimento"
- (Cd-rom + guida pp.48) - Progetto interuniversitario
- a cura di Clotilde Pontecorvo, Facoltà di Psicologia 2, Università
"La Sapienza" Roma
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