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- "Tirocinio"
La posizione della CGIL
Art. 5 legge 53/03 – Formazione iniziale e reclutamento
– nuova bozza
Questa mattina, in occasione dell’incontro
fra il Ministro e le organizzazioni sindacali, tenutosi al MIUR
e avente per oggetto la presentazione del decreto ordinamentale
sulla scuola superiore, attuativo della legge 53/03, è
stata consegnata alle OOSS la seconda bozza di decreto sulla formazione
iniziale e reclutamento.
La prima bozza era circolata nel mese di luglio del 2004, e la
FLC CGIL ne aveva fortemente criticato i contenuti ma nulla era
seguito a quella prima bozza, fino ad oggi.
I contenuti della bozza attuale non si discostano molto da quelli
precedenti, salvo che per qualche significativa differenza:
FORMAZIONE INIZIALE
Si svolge presso le Università e nei corsi accademici di
secondo livello, è di pari dignità per tutti i docenti,
dalla scuola materna alla scuola secondaria superiore.
Il Ministro, con propri decreti, stabilisce: le classi dei corsi,
il profilo formativo e professionale dei docenti, le attività
didattiche dei corsi, gli ambiti disciplinari, i crediti distinti
per settore disciplinare.
La formazione dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo
grado ha preminenti finalità di approfondimento disciplinare.
ACCESSO AI CORSI
Con decreto interministeriale si determina la programmazione triennale
dei posti, rilevati su base regionale e comunicati dalle Regioni
e dalle scuole paritarie .
Il Ministro dell’istruzione ripartisce i posti, nelle singole
regioni, in modo equilibrato fra le varie università e
in numero pari ai posti dichiarati.
Le procedure selettive sono dunque indette dalle Regioni per i
posti da ricoprire nella Regione stessa.
Le prove selettive sono volte ad accertare il possesso dei requisiti
minimi curriculari e l’adeguatezza della preparazione..
La laurea magistrale e il diploma accademico si conseguono con
la discussione di una tesi e il superamento di un esame di Stato,
previa valutazione positiva del tirocinio didattico.
La laurea e il diploma abilitano all’insegnamento.
ACCESSO AI RUOLI E CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO
Gli abilitati con il percorso di cui sopra, sono collocati, dagli
uffici scolastici regionali, in apposite graduatorie regionali
distinte per gradi di scuola e per classi di abilitazione.
L’ufficio scolastico regionale assegna alle scuole, nell’ordine
della graduatoria, i docenti abilitati e il Dirigente Scolastico
della scuola accogliente stipula con i docenti contratti di formazione
lavoro per un anno di praticantato, sotto la supervisione di un
tutor, con assunzione di responsabilità di insegnamento..
Al termine, il docente abilitato discute, con il comitato di valutazione
della scuola, una relazione sulle esperienze e attività
svolte.
A seguito di giudizio favorevole espresso dal comitato, il Dirigente
scolastico stipula, con l’interessato, un contratto di assunzione
a tempo indeterminato, con obbligo di permanenza di almeno tre
anni nell’istituzione scolastica o formativa presso cui
si è svolto il praticantato.
Analogo organismo al comitato di valutazione della scuola statale,
dovrà essere previsto anche nella scuola paritaria e nella
formazione professionale, ai fini dell’assunzione.
CENTRI DI ATENEO O DI INTERATENEO PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
Tali strutture saranno finalizzate a: organizzare e monitorare
le attività di tutorato, provvedere allo svolgimento delle
prove d’accesso, organizzare i laboratori professionali,
i tirocini e le esercitazioni, raccordarsi con enti e istituzioni,
collaborare con le istituzioni di istruzione e formazione per
la formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni
di supporto, tutorato e coordinamento
NORME TRANSITORIE
Un decreto del Ministro disciplinerà i corsi abilitanti
speciali art. 1 della legge 143/04.
La FLC CGIL rivendica una sede di confronto politica,
in cui discutere i contenuti della bozza di decreto, prima che
il Consiglio dei Ministri approvi, con deliberazione preliminare,
lo schema di decreto da sottoporre all’iter di consultazione
previsto dalla legge.
Molte questioni meritano di essere chiarite, fra l’altro
anche la fase transitoria, che si presenta particolarmente complicata,
a causa degli interventi sconsiderati di questi anni che hanno
gonfiato le graduatorie, prodotto conflitti e hanno prodotto aspettative
le più diverse, a cui occorre dare risposte.
Non vorremmo che la risposta fosse la proposta di assunzione Valditara
che, se finalmente ammette che la precarietà “è
una piaga” della scuola, chiede alle vittime di arrendersi
al ricatto accettando di ridurre i propri diritti per risolvere
un problema economico, la cui responsabilità è di
questo governo.
Non dovrebbe essere il parlamento a difendere i diritti dei cittadini?
A tutelarli e a proteggerli dalle ingiustizie e dallo sfruttamento?
La precarietà è, si, una piaga per la qualità
del servizio e per i diritti delle persone. La FLC CGIL rivendica
dunque l’applicazione della legge 143/04 che prevede l’assunzione
su tutti i posti vacanti, secondo principi di uguaglianza e di
pari dignità che prevedono l’applicazione a tutti
dei diritti contrattuali.
Questa è l’unica forma possibile e costituzionale
per rispondere ai problemi di scuola e docenti.
Roma, 14 gennaio 2005
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Prodotto editoriale di riferimento
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» Titolo
"DAP - Discorso e apprendimento"
- (Cd-rom + guida pp.48) - Progetto interuniversitario
- a cura di Clotilde Pontecorvo, Facoltà di Psicologia 2, Università
"La Sapienza" Roma
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