» La normativa - Sezione Speciale
- "Tirocinio"
Formazione iniziale e reclutamento
Si è svolto presso il MIUR l'incontro richiesto fra le
organizzazioni sindacali e l'ufficio legislativo, sulla bozza
di schema di decreto attuativo sulla formazione iniziale e il
reclutamento.
Presenti per l'amministrazione, la dott.ssa Salmini dell'ufficio
legislativo, il dott. P.Capo e il dott. Cosentino.
La FlC CGIL ha commentato la bozza di decreto secondo i contenuti
della memoria lasciata all'amministrazione che alleghiamo.
Roma, 3 febbraio 2005
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE
LA DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEGLI
INSEGNANTI AI FINI DELL’ACCESSO ALL’INSEGNAMENTO,
AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53.
OSSERVAZIONI DELLA FLC CGIL
Constatiamo con soddisfazione che dalla nuova bozza di schema
di decreto, consegnata recentemente alle organizzazioni sindacali,
la chiamata diretta dei docenti da parte del dirigente scolastico
risulta superata con la reintroduzione della graduatoria regionale,
comprendente gli abilitati con la Laurea Magistrale.
Rimangono tuttavia delle ambiguità nella definizione del
nuovo reclutamento, di cui daremo conto più avanti.
Consideriamo questo risultato positivo, il frutto del dissenso
messo in campo dalle organizzazioni sindacali contro l’incostituzionalità
della chiamata diretta, dissenso che ha trovato espressione nella
giornata di sciopero del 15 novembre.
Rileviamo inoltre scarsa coerenza politica fra questa bozza di
schema di decreto che ha reintrodotto la graduatoria come strumento
per il reclutamento e i progetti di legge sullo stato giuridico
dei docenti, a firma on.li Napoli, Santulli, giacenti in Parlamento,
ancora fermi alla chiamata diretta.
Invitiamo il Ministro Moratti ad intervenire per una modifica
del disegno di legge Napoli, Santulli, come più volte promesso
in sede di confronto sindacale.
In premessa è necessario porre con forza l’esigenza
di gestire una complessa fase transitoria, di cui lo schema di
decreto non fa più cenno, con l’immissione in ruolo
su tutti i posti vacanti dei docenti in attesa nelle graduatorie,
come indicato nella legge 143/04 definendo, come previsto dalla
legge, un piano finanziario per la sua copertura.
Gestione e organizzazione dei corsi
di laurea magistrale
Rileviamo che ci si accinge a modificare il sistema di formazione
iniziale dei docenti, producendo conseguenze complicate per coloro
che in pochi anni vivono trasformazioni continue, senza una indagine
seria e organica delle esperienze maturate dal ’99 ad oggi
con il sistema delle SSIS e delle facoltà di scienze della
formazione primaria, e senza il coinvolgimento dei soggetti che
hanno portato avanti tale formazione.
Uno degli aspetti più significativi del modello formativo
che ci si accinge a superare è rappresentato da un rapporto
forte fra scuola e università che ha favorito uno scambio
positivo fra saperi teorici e saperi pratici.
La connessione organica fra scuola e università ha prodotto
contaminazioni positive, favorendo, nella scuola, processi di
rielaborazione, riflessione delle pratiche didattiche; nell’Università
la propensione a rivedere e a confrontare i saperi disciplinari
alla luce dei saperi costruiti direttamente sul campo.
I soggetti che hanno garantito questa mediazione sono i docenti
Supervisori di tirocinio che, in costante rapporto con la scuola,
hanno gestito i laboratori didattici nel corso del periodo formativo
universitario del docente, partecipando alla organizzazione didattica
dei corsi stessi.
Di tale figura non vi è traccia nello schema di decreto,
il tutor accogliente nelle scuole non sostituisce il ruolo e la
funzione del docente Supervisore, inoltre le “Preminenti
finalità di approfondimento disciplinare” della Laurea
Magistrale, ribadita dal comma 3 dell’art. 3 della bozza,
fa pensare che la preparazione del docente non sviluppi in modo
equilibrato competenze disciplinari, didattiche, abilità
pratiche per l’insegnamento e la capacità riflessiva,
di indagine, di verifica necessarie.
Noi riteniamo che, nell’organizzazione didattica dei corsi
di Laurea Magistrale, lo spazio dedicato agli approfondimenti
disciplinari non debba sacrificare l’area delle discipline
pedagogiche e quella dei laboratori didattici gestiti con i supervisori
di tirocinio, salvaguardando per queste attività uno spazio
almeno pari a quello occupato precedentemente.
Il rimando ad un numero eccessivo di decreti successivi infatti,
non permette di valutare appieno il profilo formativo dei corsi,
né di verificare il peso da attribuire alle diverse attività
formative.
Sembra di capire che, invece di favorire scambio e integrazione
fra scuola e università, si accentuino le separatezze,infatti:
art. 6, ai Centri di Ateneo e di Interateneo vengono attribuiti
solo compiti di organizzazione, monitoraggio, raccordo e collaborazione,
escludendoli dalla organizzazione didattica dei corsi, evidentemente
affidati alle Facoltà. Il rischio è di fare una
giustapposizione fra i contenuti disciplinari del corso impedendo
una effettiva integrazione con la parte professionale curata dai
Centri. In tal modo l’interazione fra scuola e università
non potrà realizzarsi e la pratica e la teoria resteranno
due fasi distinte e poco comunicanti.
Noi riteniamo che questa parte debba essere rivista in direzione
di una maggiore integrazione.
Il reclutamento
Già nell’art. 1 sulle Finalità non si comprende
il riferimento ai principi deontologici della professione, dal
momento che non esiste un codice deontologico cui fare riferimento.
L’art. 2 e l’art. 4 definiscono il percorso selettivo
del docente in formazione e le modalità di svolgimento
delle procedure selettive, costituite fra l’altro, da una
programmazione di posti che avviene attraverso una rilevazione
regionale dei posti delle scuole statali e delle scuole paritarie.
La procedura selettiva è però finalizzata chiaramente
all’accesso all’insegnamento soltanto nelle scuole
statali (art. 2 comma 2).
Rimane del tutto in ombra l’accesso alle scuole paritarie
nonostante siano coinvolte nella rilevazione dei posti. E’
necessaria una maggiore esplicitazione.
L’art. 5, nonostante la positiva reintroduzione della graduatoria,
presenta una serie di ambiguità e di imprecisioni, a partire
dal fatto che non viene esplicitato che l’assegnazione alle
scuole da parte dell’ufficio scolastico regionale, secondo
l’ordine di graduatoria, avviene per scelta della sede da
parte dell’interessato.
Inoltre non vi è diretta conseguenza fra la graduatoria
e l’immissione in ruolo, infatti la graduatoria da diritto
ad un anno di applicazione in una scuola, è invece il giudizio
favorevole del comitato di valutazione che da diritto all’immissione
in ruolo!
Il soggetto che stipula il contratto a tempo indeterminato è
il Dirigente Scolastico, non più il Dirigente del CSA,
come ora. Ma i ruoli rimangono provinciali?
Il vincolo di permanenza per almeno tre anni scolastici nella
sede presso cui è stato svolto l’anno di applicazione,
viola uno spazio che appartiene alla contrattazione, infatti la
mobilità del personale è materia contrattuale.
La decontrattualizzazione
L’art. 5 dice che ai docenti che svolgono l’anno di
applicazione in una scuola, viene applicato un contratto di formazione-lavoro
e che essi assumono responsabilità di insegnamento sotto
la supervisione di un tutor.
Non si dice nulla circa la qualità del contratto di formazione
lavoro applicato ai docenti assegnati in prova alle scuole.
La FLC CGIL ritiene pericolosa e non condivisibile la frammentazione
contrattuale, a fronte del fatto che per di più, si svolgono
le stesse mansioni con uguale responsabilità.
Tuttavia, un eventuale contratto di formazione lavoro deve, secondo
la FLC CGIL, essere concordato entro un ambito contrattuale con
le organizzazioni sindacali e non deve derivare da una determinazione
unilaterale dell’amministrazione.
I rischi connessi sono relativi ad una situazione in cui a uguali
doveri, non corrispondono a uguali diritti, né uguale salario,
inoltre un rapporto di lavoro definito in un ambito di unilateralità,
mette il docente che ne è soggetto in un rapporto subordinato
all’aministrazione, configurando un processo di rilegificazione
del rapporto di lavoro, avvalorato dal fatto che lo schema di
decreto attribuisce ad un decreto ministeriale la competenza di
definire il profilo professionale docente.
Non è chiaro il significato del comma 10 dell’art.
5.
| |
|
»
Prodotto editoriale di riferimento
|
|
|
|
» Titolo
"DAP - Discorso e apprendimento"
- (Cd-rom + guida pp.48) - Progetto interuniversitario
- a cura di Clotilde Pontecorvo, Facoltà di Psicologia 2, Università
"La Sapienza" Roma
- Vai alla Sezione dedicata
al "DAP" per conoscere gli altri autori: clicca qui
» Costo
- Prezzo al pubblico = € 34,00 + spese di spedizione
- Prezzo "Sconto 50% Università" = € 17,00
+ spese di spedizione
» Clicca
qui per informazioni su "Sconto 50% Università"
» Acquista
"DAP" a € 34,00
» Acquista
"DAP" a € 17,00
» Spese di spedizione
- PACCO ORDINARIO (consegna 8/10 gg lavorativi) = € 0,93
(*)
- PACCO ORDINARIO CONTRASSEGNO (consegna 8/10 gg lavorativi)
= € 2,70
- PACCO CELERE TRE CONTRASSEGNO (consegna 3/4 gg lavorativi)
= € 8,00
(*) Pagamento in carta di credito, bonifico bancario, c/c postale
• Contatti
- Ordini via FAX ai numeri +39.06.7102526
- Informazioni al numero mobile 329.7004539
e/o a commerciale@infantiae.org
|