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- "Tirocinio"
Il tirocinio come percorso formativo integrato
(I)
di Franco Biancardi, Dirigente scolastico,
supervisore coordinatore delle attività di tirocinio nell’Università
degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli –
Facoltà di Scienze della Formazione – Corso di laurea
in Scienze della Formazione Primaria
1. I fondamenti normativi del tirocinio didattico
Allo scopo di comprendere l’importanza
delle attività di tirocinio didattico nell’economia
del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, finalizzato
alla formazione iniziale di livello universitario per i futuri
docenti della scuola dell’infanzia e della scuola elementare,
è opportuno prendere le mosse da una breve disamina dei
suoi fondamenti normativi.
Di preparazione universitaria iniziale per tutti i docenti delle
scuole di ogni ordine e grado, compresi gli educatori della scuola
materna ed elementare, si comincia a parlare già nell’art.
4 della Legge 30.7.1974 n. 477, storicamente conosciuta come la
legge delega al Governo per il riordinamento dello stato giuridico
del personale scolastico, da cui discendono i cinque decreti delegati
emanati il 31.5.1974, ma è solo con la Legge 19 novembre
1990 n. 341 che si stabilisce e si organizza in maniera definitiva
tale tipo di formazione; in particolare, l’art. 3, comma
2, di questa legge la prevede espressamente per gli insegnanti
della scuola dell’infanzia e della scuola elementare mentre
l’art. 4, comma 2, la disciplina per i docenti delle scuole
secondarie. La 341, inoltre, prevede espressamente attività
di tirocinio per entrambi tali gradi scolastici.
Con il successivo D.M. 26 maggio 1998 sono stabiliti i criteri
generali per la disciplina da parte delle università degli
ordinamenti dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria
e delle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario.
Nello specifico, il tirocinio è configurato come peculiare
momento formativo d’integrazione fra le competenze teoriche
e le competenze operative da realizzare presso le istituzioni
scolastiche. Unitamente alle attività di tirocinio devono
essere opportunamente programmate quelle di laboratorio che, sempre
secondo il decreto del 1998, rappresentano il luogo esperienziale
dell’analisi, della progettazione e della simulazione di
attività didattiche. In tal modo, il dettato normativo
configura lucidamente un articolato sistema di formazione integrata
dei futuri docenti in cui gli insegnamenti teorici (tradizionalmente
definiti “di cattedra”) e le attività di tirocinio
e laboratoriali interagiscono con sinergica continuità
per la completa formazione degli insegnanti. Nel successivo art.
2 del decreto in parola tirocini e laboratori, infatti, sono ricompresi
a pieno titolo nelle attività didattiche ed anche opportunamente
quantificati: ai momenti di laboratorio vanno destinati non meno
del 10 per cento dei crediti formativi del corso di laurea mentre
alle azioni di tirocinio, incluse le attività di progettazione
e di verifica, dev’essere assegnato non meno del 20 per
cento dei crediti per il corso di laurea.
Nell’art. 3 del medesimo decreto, inoltre, oltre a stabilire
la quadriennalità del corso di laurea, con un primo biennio
comune ed uno successivo organizzato in due indirizzi, uno per
la scuola materna e l’altro per la scuola elementare, si
specifica che il tirocinio è attivato sin dal primo anno.
Questo elemento è un ulteriore riprova dell’importanza
attribuita alle attività di tirocinio per la proficua articolazione
di un itinerario formativo segnatamente professionalizzante. Nello
stesso allegato B al decreto, in cui si esplicitano in quattro
distinte aree i contenuti minimi qualificanti il corso di laurea,
i laboratori ed i tirocini sono indicati rispettivamente nell’area
3 e 4, con ciò evidenziando, ancora una volta, la loro
collocazione strategicamente funzionale nel curricolo formativo.
Si arriva poi alla legge 3 agosto 1998 n. 315, recante disposizioni
in materia d’interventi finanziari per l’università
e la ricerca, in cui si stabilisce che, per lo svolgimento delle
attività di tirocinio presso le università che hanno
attivato i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria
e le Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario,
sia utilizzato personale docente di ruolo in servizio nelle istituzioni
scolastiche per la supervisione del tirocinio ed il coordinamento
dello stesso con le altre attività didattiche. Per quanto
riguarda specificamente le attività di tirocinio nell’ambito
dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, la legge
315 individua gli insegnanti della scuola materna ed elementare
da utilizzare in posizione di semiesonero nonché insegnanti
elementari e dirigenti scolastici della scuola primaria in posizione
di esonero totale, tutti reclutati mediante rigorose procedure
di selezione attraverso concorsi per titoli ed esami banditi dai
singoli atenei. In particolare, al personale in posizione di semiesonero
spettano compiti di supervisione del tirocinio (art. 1) mentre
a quello utilizzato a tempo pieno sono conferite funzioni di supervisione
e di coordinamento (art. 6). La legge 315, inoltre, pianifica
i contingenti di personale scolastico da reclutare distintamente
per ciascuna sede universitaria.
I primi corsi di laurea in Scienze della formazione primaria sono
stati attivati a partire dall’anno accademico 1998/99 ed
i supervisori alle attività di tirocinio, una volta espletate
tutte le procedure selettive, hanno assunto servizio a decorrere
dall’anno scolastico 99/2000 in concomitanza con l’avvio
a regime del relativo anno accademico.
Le successive vicende politiche del nostro paese hanno condotto,
nell’ambito di un complessivo disegno riformatore di tutte
le pubbliche amministrazioni, a ridefinire il ruolo e le funzioni
dei servizi di tutorato per gli studenti aspiranti docenti. Nello
specifico, la legge 28 marzo 2003 n. 53 che delega il Governo
al riordino complessivo del sistema nazionale d’istruzione
e di formazione, prevede all’art. 5 un diverso sistema universitario
per la formazione dei futuri docenti e, per ciò che riguarda
il nostro argomento, individua in “strutture d’ateneo
e d’interateneo” gli organismi deputati all’organizzazione
dei servizi di tutorato, in collaborazione con le istituzioni
scolastiche sedi delle specifiche attività di tirocinio
e di laboratorio. In attesa, comunque, dell’emanazione dei
decreti attuativi della legge n. 53, il ministro del MIUR ha disposto,
con D.M. n. 44 del 28 aprile 2003, di prorogare per l’anno
scolastico 2003/2004 l’utilizzazione universitaria del personale
già impegnato in compiti di supervisione del tirocinio.
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Prodotto editoriale di riferimento
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» Titolo
"DAP - Discorso e apprendimento"
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- a cura di Clotilde Pontecorvo, Facoltà di Psicologia 2, Università
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